L’applicazione dei principi di tutela dell’affidamento e di correttezza dell’azione amministrativa, in una con la generale clausola di buona fede che informa l’azione amministrativa nel suo complesso, impedisce che le conseguenze di una condotta colposa della stazione appaltante possano essere traslate a carico del soggetto partecipante con la comminatoria dell’esclusione dalla procedura. Una volta verificata che la lesione dell’integrità del plico non era addebitabile alla negligenza dell’impresa bensì a presumibile disattenzione dell’amministrazione, a quest’ultima è preclusa l’esclusione dell’impresa vittima dell’errore amministrativo
Ritiene pertanto il Collegio che, una volta venuto meno i principi di segretezza ed integrità della documentazione di gara, la stazione appaltante non poteva disporre la riapertura delle operazioni di gara, al fine di consentire la valutazione dell’offerta pretermessa, ma avrebbe dovuto disporre l’annullamento dell’intera procedura
sentenza numero 1244 del 13 ottobre 2009 emessa dal Tar Marche,. Ancona
Per leggere interamente l'articolo...
Effettua il login |
Accedi gratuitamente per 15 giorni |