In senso analogo si è già espressa questa Sezione – in altra gara indetta da A.N.A.S. S.p.a, sia pure con riguardo ad altra tipologia di dichiarazione – con ordinanza n. 746/2014, confermata dal CGA che, con ordinanza n. 618 del 15 dicembre 2014, ha rilevato che per le gare indette dopo il D.l. 24 giugno 2014 n. 90 in base al comma 2 bis nell’articolo 38 Codice Contratti “pur in presenza di mancanza, incompletezza e “ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive”, la stazione appaltante non può procedere all’immediata esclusione, ma deve attivare il procedimento volto alla integrazione e regolarizzazione delle “dichiarazioni necessarie”
passaggio tratto dalla sentenza numero 78 del 9 gennaio 2015 pronunciata dal Tar Sicilia, Palermo
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