passaggio tratto dalla decisione numero 518 del 30 maggio 2013 pronunciata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale
Sentenza integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso in appello n. 666/2012, proposto dalla impresa
EDIL GROUP RICORRENTE s.r.l.,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni e Giuseppe Immordino presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Palermo, via Libertà, n. 171;
c o n t r o
l’ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ – DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ACQUA E DEI RIFIUTI, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici è per legge domiciliato in via A De Gasperi, n. 81;
e nei confronti della
ALFA DI ANTINORO CONTROINTERESSATA s. a s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Umberto Ilardo ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Leonardo da Vinci, n. 94, presso lo studio dell’avv. Nino Bullaro;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo, sez. II, n. 1575 del 19 luglio 2012;
Visto il ricorso in appello di cui in epigrafe;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo e della società appellata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere Guido Salemi;
Uditi, altresì, alla pubblica udienza del 31 gennaio 2013, l’avv. G.nni Immordino per la società appellante, l’avv. dello Stato Mango per l’Assessorato appellato e l’avv. F. Ingaglio La Vecchia, su delega dell’avv. U. Ilardo, per la società appellata;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O E D I R I T T O
1) – Con ricorso proposto innanzi al T.A.R. della Sicilia, sede di Palermo, l’impresa Edil Group Ricorrente s.r.l. impugnava gli atti concernenti l’aggiudicazione alla Alfa s. a s. di Antinoro Controinteressata dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici da effettuare nelle dighe Poma, Trinità e Rosamarina.
2) – Con sentenza n. 1575 del 19 luglio 2012, il giudice adito accoglieva il ricorso incidentale della Alfa e dichiarava inam-missibili il ricorso principale e quello per motivi aggiunti.
In particolare, detto giudice accoglieva la censura relativa alla violazione dell’art. 38, lett. c), del d.lgs. n. 163/2006 per non essere stata resa la dichiarazione di tutte le condanne penali riportate.
Rilevava il T.A.R. che l’art. 38, lett. c), prima parte, del codice dei contratti pubblici, recepisce nell’ordinamento interno la previsione dell’art. 45 della direttiva comunitaria 2004/18, laddove contempla una causa di esclusione per l’operatore economico “nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato conformemente alle disposizioni di legge dello Stato”.
3) – L’impresa Edil Group Ricorrente ha proposto appello contro la summenzionata sentenza.
L’appellante ha osservato che sia il legale rappresentante, sia il cedente, sia il progettista incaricato avevano dichiarato quanto richiesto dal bando di gara.
In particolare, essi avevano dichiarato, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, “di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, dalla lett. a) alla m-quater e del comma 2 del codice” e, in particolare, “A.c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale”.
Pertanto, ad avviso dell’appellante, appare illogica l’interpre-tazione del bando seguita dal T.A.R. il quale ha ritenuto, per effetto di un preteso intervento della normativa comunitaria automaticamente sostitutivo della normativa nazionale di recepimento, che essa dovesse essere esclusa dalla gara.
Di conseguenza, il T.A.R. avrebbe dovuto accogliere il ricorso, stante la fondatezza della dedotta censura di violazione e falsa applicazione dell’art. 10, lett. d) e g) del disciplinare di gara in relazione all’art. 90, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 (in particolare, tutti e tre i progettisti, società di ingegneria e singolo professionista, avevano omesso di dichiarare di non trovarsi, oltre che in situazione di controllo, anche in situazione di collegamento con i professionisti a cui era stato affidato l’incarico della redazione del progetto posto a base di gara).
4) – Si sono costituiti in giudizio l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità e la Alfa s.a.s.
Quest’ultima ha controdedotto al suesposto motivo di appello e ha riproposto il secondo motivo di ricorso incidentale non esaminato dal T.A.R.
5) – Alla pubblica udienza del 31 gennaio 2013, l’appello è stato trattenuto in decisione.
6) – L’appello è infondato.
Come rettamente sostenuto dalla difesa della società appellata, l’onere di dichiarare, ex art. 38, comma 1, lett. c., D.Lgs. n. 163/2006, tutte le condanne subite, anche per reati non gravi, discende direttamente dalla norma primaria, senza che sia necessaria alcuna ulteriore specificazione da parte della lex specialis della gara.
Va soggiunto che, a seguito delle modifiche apportate dal legislatore nel 2011 all’art. 38, comma 2, codice appalti, tale norma è così formulata: “il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto a indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’art. 48-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 …”
Come osservato da recente giurisprudenza (C.d.S., sez. V, 5 dicembre 2010, n. 6223), l’intenzione del legislatore, con riferimento alle condanne penali, è stata quella di indicare ai partecipanti ciò che deve essere dichiarato e ciò che può non essere dichiarato proprio muovendo dalla necessità di presentare dichiarazioni complete e fedeli, quindi sulla base di un’identica e continuativa ratio che già permea-va le disposizioni antecedenti.
7) – In conclusione, per le suesposte considerazioni, l’appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza appellata.
Resta assorbita ogni altra censura o eccezione non esaminata in quanto ininfluente e irrilevante ai fini della decisione.
Le spese e gli altri oneri processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese, competenze e onorari del giudizio che liquida in € 500 (cinquecento) a favore dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità e in € 1.500 (millecinquecento) a favore della società Alfa.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 31 gennaio 2011, con l’intervento dei Signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Guido Salemi, estensore, Marco Buricelli, Pietro Ciani, Alessandro Corbino, Componenti.
F.to Riccardo Virgilio, Presidente
F.to Guido Salemi, Estensore
Depositata in Segreteria
30 maggio 2013