Vige l’obbligo del rispetto del principio di pubblicità sia nelle procedure negoziate sia in quelle in economia, di trattativa privata nonché in ogni ipotesi di utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Tale dovere delle Stazioni appaltanti risponde all’esigenza di garantire la trasparenza delle operazioni di gara ed opera, indipendentemente dal fatto che il bando lo preveda, in tutte le ipotesi in cui all’aggiudicazione si pervenga attraverso un’attività di tipo procedimentale, ancorché semplificata
Risulta pertanto Illegittimo il seguente comportamento
sentenza numero 372 del 19 aprile 2011 pronunciata dal Tar Emilia Romagna, Bologna
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