domenica , 1 Ottobre 2023

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Uso legittimo Comune potere discrezionale valutazione fattibilità e rispondenza proposta

In ragione della documentata sequenza della fase di valutazione del progetto, appare destituita di fondamento la tesi della ricorrente circa la sussistenza di una responsabilità precontrattuale in capo al Comune resistente per violazione del dovere di buona fede e correttezza di cui all’art. 1337 del c.c. 

In particolare, concordemente con l’Amministrazione resistente, va affermato che rientravano tra le attività del promotore l’effettuazione dello studio di fattibilità e dell’inquadramento territoriale e ambientale dell’intervento, previa verifica delle destinazioni e dei vincoli urbanistici esistenti. 

Inoltre, non risponde al vero che il Comune abbia colpevolmente sottaciuto l’esistenza della concessione edilizia n. 97/2003, posto che è solo a seguito della presentazione del progetto che l’Amministrazione ha conosciuto le aree da questo individuate per la localizzazione degli interventi. 

Al contrario, il Comune ha esercitato legittimamente il potere discrezionale di valutazione della fattibilità e della rispondenza al pubblico interesse della proposta ritenendolo non sostenibile per l’elevato costo finanziario a carico dell’Amministrazione (che – tra l’altro – avrebbe dovuto cedere gratuitamente al promotore propri terreni) e per l’impatto negativo dal punto di vista sociale che un tale tipo di intervento avrebbe prodotto sulla Zona di riferimento e sulle infrastrutture esistenti 

a cura di Sonia Lazzini 

passaggio tratto dalla  sentenza numero 589 del 4  luglio  2013  pronunciata dal Tar Lazio, Latina

 

Sentenza integrale

 

N. 00589/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00458/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 458 del 2010, proposto da:
Ricorrente Sud Group S.A., quale capogruppo della costituenda ATI con la Società RICORRENTE 2 a r.l., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Gitto, con il quale domicilia, ex lege, presso la Segreteria di questa Sezione in Latina, via A. Doria, 4;

contro

Comune di Latina, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dall’avv. Cesare Manchisi, con domicilio eletto in Latina, presso l’Avvocatura Comunale via IV Novembre 25;

per la declaratoria

del diritto della società ricorrente al risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale del Comune di Latina per violazione dei principi di buona fede e correttezza;

nonché, per la condanna

del Comune di Latina, in persona del Sindaco in carica e legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle somme dovute a titolo di responsabilità precontrattuale.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Latina;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 giugno 2013 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1) Con ricorso notificato il 7 maggio 2010 e depositato il successivo giorno 28, la società Ricorrente Sud Group S.A. ha adito questo Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni:

“Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo adito, sulla base delle suesposte considerazioni in punto di fatto e di diritto, dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il risarcimento del danno subito nella misura da determinarsi a mezzo di espletanda C.T.U., ovvero nella misura diversamente determinata in via equitativa dal Tribunale stesso e, per l’effetto, condannare il Comune di Latina, in persona del Sindaco in carica e legale rappresentante p. t., con le dovute maggiorazioni a titolo di interessi legali maturati sino all’effettivo soddisfo”.

2) Espone – a seguito della delibera di C.C. n. 71 del 4.4.2003 di approvazione del programma triennale di OO.PP comprendente la riconversione dell’ex Albergo Italia e la realizzazione di uno Stadio del nuoto – di avere presentato al Comune di Latina in data 19.4.2004, in costituenda associazione temporanea di imprese con la società RICORRENTE 2 a r.l., una proposta di project financing avente ad oggetto la riconversione dell’Albergo Italia e la sua gestione, nonché la realizzazione e la gestione della struttura sportiva costituita dallo Stadio del nuoto.

La presentazione della proposta dava luogo all’avvio della fase istruttoria per l’esame e la valutazione della medesima con una intensa attività di corrispondenza, comunicazioni telefoniche e incontri, strumentali ad apportare le modifiche necessarie per adeguare la proposta alle necessità dell’ente resistente.

Senonchè, improvvisamente e del tutto inaspettatamente, il Comune di Latina con a/r prot. n. 98390 del 15.9.2005 ha comunicato alle imprese interessate che a seguito delle risultanze istruttorie era emerso che “l’area oggetto dell’intervento per la realizzazione dello Stadio del Nuoto risulta assentita da concessione edilizia n. 97 del 4.7.2003” e che pertanto “la proposta è da ritenersi non valutabile e non ammissibile sotto il profilo urbanistico così come previsto dall’art. 37 e segg. della L. 109/94.

Successivamente, con deliberazione n. 868 del 29.12.2005, il Comune dichiarava non essere di pubblico interesse l’opera oggetto della proposta concernente la “riconversione dell’ex Albergo Italia e realizzazione dello Stadio del Nuoto”, data la sussistenza di una concessione edilizia nell’area interessata.

Tanto premesso, la ricorrente ritiene che il comportamento tenuto dal Comune di Latina abbia dato luogo alla violazione delle regole di buona fede e correttezza per rottura delle trattative nella procedura di affidamento dei lavori mediante project financing.

In particolare, la responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. del Comune di Latina risiede nel fatto che tale Amministrazione non ha verificato l’attuabilità dell’intervento prima di iniziare la procedura dell’affidamento.

Le ragioni di inattuabilità dell’intervento avrebbero dovuto essere accertate prima di procedere all’inserimento delle opere nella programmazione triennale.

Ne è conseguito un danno irreparabile per la società ricorrente dovuta a una decisione unilaterale della P.A. per fatto e colpa esclusivi della stessa, atteso che il rigetto della proposta è avvenuto unicamente per circostanze estranee ai contenuti del progetto.

3) Con atto depositato il 15 novembre 2010, si è costituito in giudizio il Comune di Latina deducendo, con successiva memoria, l’infondatezza del ricorso.

4) Alla pubblica udienza del 6 giugno 2013, la causa è stata riservata per la decisione.

5) Il ricorso è infondato.

6) Il Comune di Latina con deliberazione di C.C. n. 71 del 4.4.2003, in sede di approvazione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2003/2005, ha programmato, fra gli altri interventi da attuarsi e finanziarsi con capitale privato senza oneri a carico del bilancio dell’Ente, di procedere alla ristrutturazione e riqualificazione funzionale dell’ex Albergo Italia e alla realizzazione di un Stadio del Nuoto secondo lo schema della c.d. finanza di progetto.

La ricorrente ha, quindi, presentato la propria proposta di project financing relativa all’intervento in argomento allegando un progetto preliminare comprendente non solo “la costruzione dello stadio del nuoto e la contestuale ristrutturazione dell’ex Albergo Italia di proprietà del Comune” ma, anche, “la costruzione di una nuova struttura alberghiera-congressuale, organizzata su nove livelli fuori terra ed uno seminterrato”, nonché “di immobili civili e commerciali su area di proprietà del Comune ceduta a titolo di contributo pubblico alla costituenda società (cfr. art. 7 bozza di convenzione).

Già nella riunione del 17 maggio 2004, il Gruppo di Lavoro costituito per l’esame della suddetta proposta aveva espresso alcune perplessità sulla natura e le caratteristiche degli interventi ivi previsti, evidenziando che solo la ristrutturazione dell’ex Albergo Italia e la realizzazione dello stadio del nuoto rientravano nell’elenco delle opere in project financing inserite nel PTOP e che tutti gli interventi, anche quelli non inseriti nell’elenco dei project financing, non erano conformi ai piani urbanistici vigenti.

7) Successivamente, (cfr. verbale della riunione del 24.6.2004) il Gruppo di Lavoro ha rappresentato – tra l’altro – che per quanto riguarda le destinazioni urbanistiche per il comparto relativo all’ex Albergo Italia non avrebbero dovuto esserci problemi mentre, per gli altri interventi previsti, tutta la superficie interessata era classificata area a verde tranne una porzione del comparto D2 (destinato in base al progetto della ricorrente alla realizzazione di immobili commerciali a supporto dello stadio del nuoto), precisamente l’angolo tra Viale le Corbusier e Via Persicara, che risultava vincolata da una concessione edilizia rilasciata dal Consiglio Comunale alla Latina Piave.

Detta concessione riguarda l’area distinta in Catasto al Foglio 169 p.lla 158 della superficie di mq 20.805 di proprietà della società Latina Piave e ha ad oggetto la realizzazione di un Centro Sportivo Polivalente.

Avendo l’Amministrazione rilevato l’abnormità del progetto rispetto all’intervento incluso nel PTOP, la ricorrente lo ha modificato riducendo l’entità degli interventi senza tuttavia renderlo di interesse per il Comune, il quale ha ritenuto di non accoglierlo, dapprima comunicando alla ricorrente (con la nota 98390 del 15.9.2005) la non ammissibilità sotto il profilo urbanistico, stante la concessione edilizia n. 97 del 4.7.2003 sull’area individuata in progetto per la realizzazione dello stadio del nuoto e, successivamente, con la deliberazione di G.M. n. 868 del 29.12.2005, valutandolo privo di pubblico interesse in relazione agli aspetti economico-finanziari, a quelli di fattibilità e sostenibilità, nonché alla situazione complessiva dell’Amministrazione in relazione alle richieste del promotore, atteso l’elevato costo finanziario dovuto alla previsione di dover cedere gratuitamente i terreni individuati e l’impatto sociale negativo di tale tipo di intervento sulla Zona di riferimento e sulle infrastrutture esistenti.

8) In ragione della documentata sequenza della fase di valutazione del progetto, appare destituita di fondamento la tesi della ricorrente circa la sussistenza di una responsabilità precontrattuale in capo al Comune resistente per violazione del dovere di buona fede e correttezza di cui all’art. 1337 del c.c.

In particolare, concordemente con l’Amministrazione resistente, va affermato che rientravano tra le attività del promotore l’effettuazione dello studio di fattibilità e dell’inquadramento territoriale e ambientale dell’intervento, previa verifica delle destinazioni e dei vincoli urbanistici esistenti.

Inoltre, non risponde al vero che il Comune abbia colpevolmente sottaciuto l’esistenza della concessione edilizia n. 97/2003, posto che è solo a seguito della presentazione del progetto che l’Amministrazione ha conosciuto le aree da questo individuate per la localizzazione degli interventi.

Al contrario, il Comune ha esercitato legittimamente il potere discrezionale di valutazione della fattibilità e della rispondenza al pubblico interesse della proposta ritenendolo non sostenibile per l’elevato costo finanziario a carico dell’Amministrazione (che – tra l’altro – avrebbe dovuto cedere gratuitamente al promotore propri terreni) e per l’impatto negativo dal punto di vista sociale che un tale tipo di intervento avrebbe prodotto sulla Zona di riferimento e sulle infrastrutture esistenti.

9) In conclusione, il ricorso deve essere respinto siccome destituito di giuridico fondamento.

10) Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 458/2010 lo rigetta.

Condanna la ricorrente alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 2.000 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Santino Scudeller, Consigliere

Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

 

 

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