Il termine “ teorico” per la presentazione delle offerte fissato dalla lex specialis, diventa “concreto” con l’effettiva presentazione dell’offerta
Pertanto è a quel momento che l’impresa deve dichiarare la sua effettiva posizione nei confronti degli obblighi previdenziali, a nulla rilevando che tale situazione possa essere accertata e dimostrata solo in un momento successivo alla scadenza del termine, pur se con riferimento ad una data anteriore a tale scadenza.
Non appare, infatti, ammissibile una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti il possesso di un requisito in data futura, a maggior ragione se tale requisito dipende non dalla mera presentazione dell’istanza, ma dall’accoglimento della stessa che, nella fattispecie, è avvenuto in data successiva alla scadenza del bando, a nulla rilevando gli effetti retroattivi di tale accertamento
decisione numero 5968 del 26 agosto 2010 pronunciata dal Consiglio di Stato
Per leggere interamente l'articolo...
Effettua il login |
Accedi gratuitamente per 15 giorni |