La stazione appaltante non può disattendere le norme poste a base della gara, al cui rispetto si è autovincolata
: Commissione tecnica (parametro qualità) – Commissione Amministrativa (parametro Prezzo)
La conditio sine qua non per il risarcimento del danno da illegittima aggiudicazione è la dimostrazione del diritto al conseguimento dell’appalto
Sintesi di T.A.R. Marche- Sezione di Ancona – Sentenza n. 979 del 29 agosto 2003
Parole chiave:
Appalto di servizi/appalto di opere/appalto di forniture – dell’offerta economicamente più vantaggiosa – violazione della lex specialis della gara – punteggio parametro “qualità” attribuito dalla Commissione Tecnica, dopo la valutazione del progetto e della documentazione tecnica – punteggio prezzo determinato dalla Commissione Amministrativa – tale distinzione operativa non è avvenuta – illegittimo comportamento dell’amministrazione – le operazioni di gara sono state svolte da un’unica Commissione
Risarcimento del danno – illegittimità dell’atto di aggiudicazione di un appalto – non sempre è causa autonoma per imputazione responsabilità pa – per il risarcimento DEVE essere dimostrato il diritto all’aggiudicazione – unico interesse: ripetizione della procedura – dovere dell’amministrazione alla rimozione degli atti “difettosi”
Sintesi di T.A.R. Marche- Sezione di Ancona – Sentenza n. 979 del 29 agosto 2003
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