Passaggio tratto dalla sentenza numero 1209 del 26 febbraio 2014 pronunciata dal Tar Campania, Napoli
Aggiudicataria ha prodotto una mera referenza bancaria in luogo dell’impegno al rilascio della garanzia fideiussoria definitiva: tale documento è stato illegittimamente integrato in via postuma mediante la produzione della prescritta dichiarazione di impegno.
Illegittimamente la futura aggiudicataria è stata ammessa nel corso della procedura, su impulso della stazione appaltante, ad esibire un documento aggiuntivo il quale, per quanto formalmente apparisse come nota di chiarimenti da parte dell’istituto bancario, costituiva in sostanza il vero e proprio impegno al rilascio della garanzia fideiussoria definitiva che non era stato prodotto all’atto della presentazione dell’offerta.
Né, come ha ritenuto di fare la stazione appaltante, era possibile sanare la rilevata carenza documentale con il rimedio della regolarizzazione postuma di cui all’art. 46 del d.lgs. n. 163/2006: si osserva che tale rimedio è attivabile solo nelle ipotesi di dichiarazioni, documenti e certificati non chiari o di dubbio contenuto, ma che siano pur sempre stati presentati, e non anche laddove si sia in presenza di documentazione del tutto mancante o fisicamente incompleta (come nel caso di specie), risolvendosi in caso contrario in una palese violazione della par condicio rispetto alle imprese concorrenti che abbiano rispettato la disciplina prevista dalla lex specialis.
Per converso, non sono condivisibili le eccezioni della difesa erariale, con cui si deduce essenzialmente che: a) nella sostanza l’integrazione documentale non si è concretata nell’acquisizione di un documento non presente nell’offerta, ma in un chiarimento in ordine alla portata del vincolo negoziale assunto dalla banca
L’effettuata integrazione documentale ha comportato l’inammissibile produzione postuma di un documento in origine mancante, assolutamente non riconducibile alla referenza bancaria allegata all’offerta, in relazione alla quale nessun chiarimento della banca emittente sarebbe stato in grado di tramutarne la natura giuridica in impegno di carattere fideiussorio.
a cura di Sonia Lazzini