Speciali meccanismi processuali di cui all’art. 4 della legge n. 205/2000: non esiste la possibilità di appellarsi all’errore scusabile in caso di legge emessa da due anni e quotidianamente “usata”
Applicabile a provvedimenti a valenza pubblicistica (anche se adottati da stazioni appaltanti di natura giuridica non pubblica in senso stretto) in materia di opere pubbliche e di lavori pubblici (servizi e forniture)
Così nelle massime ufficiali del Consiglio di Stato, sez. IV, 18 ottobre 2002, n. 5696
L’evidente ed assoluta eccezionalità della disciplina di cui all’art. 4, legge n. 205/2000, (congiunta al palese intento acceleratorio di tutto l’impianto della legge stessa) impedisce di estendere la portata della norma in esame (che dimezza tutti i termini processuali tranne quelli per la proposizione del ricorso) al di là di quanto emerge da un’esegesi rigorosamente letterale della disposizione stessa, mentre neppure può ipotizzarsi un errore scusabile, trattandosi di una legge vigente ormai da quasi due anni e fatta oggetto di applicazione quotidiana
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