Il Tar adito non offre favorevole accoglimento alla tesi della ricorrente secondo la quale è illegittima l’esclusione dalla procedura per cauzione insufficiente << per violazione del combinato disposto fra art. 46 ed art. 75 del d. l.vo 163 del 2006, quale interpretato dalla costante giurisprudenza che, in presenza della sopravvenienza, nel 2011, della novella di cui all’art. 46, comma 1 bis, recante l’introduzione nel codice dei contratti pubblici del principio della tassatività delle cause di esclusione, ha concluso per l’illegittimità di provvedimenti di esclusione dalla procedure concorsuali in presenza di evenienze quale quella qui avutasi, dovendosi invece, nelle condizioni anche qui verificatesi, consentire, come espressamente richiesto da essa Ricorrente, “l’integrazione della cauzione insufficiente”, previa, in questa sede processuale, “declaratoria di nullità, per violazione dell’art. 46, comma 1 bis, del Codice dei contratti pubblici, della clausola contenuta nel disciplinare di gara laddove.. “, come qui accade, “..sancisce con l’esclusione l’assenza dei requisiti richiesti per la cauzione provvisoria”>>
sentenza numero 222 del 15 gennaio 2015 pronunciata dal Tar Campania, Napoli
Per leggere interamente l'articolo...
Effettua il login |
Accedi gratuitamente per 15 giorni |