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Sentenza del 2001 sulla ratio dell’attuale art 48 cod contr_escussione cauzione provvisoria da sorteggio

La “Ratio” della previsione normativa circa la verifica a campione (ora art 48 cod contratti) , è quella di far sì che sia debellato, e comunque attenuato, il rischio per cui imprese, pur prive dei requisiti di idoneità normativamente previsti, prendano comunque parte alle procedure di affidamento magari al solo scopo di indirizzarne, in qualche misura gli esiti, così incidendo sul regolare andamento dell’attività amministrativa 

il fatto stesso che ciascuno dei concorrenti si atteggi quale potenziale soggetto, sottoposto all’alea di esser sorteggiato, come tale chiamato a dimostrare l’effettiva titolarità dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara, è elemento che già di per sé dovrebbe contribuire a scongiurare una partecipazione alla gara in modo avventato e comunque poco medidato. 

Va da sé, in tale contesto, che in tanto la norma in esame potrà avere effettiva, adeguata ed esaustiva attuazione, in quanto la veridicità delle dichiarazioni rese (data per acquisita nella fase iniziale relativa alla richiesta di partecipazione alla gara, salvo verifiche previste dalla legge) possa esser accertata ed acclarata dalla stazione appaltante, in sede di verifica a campione, (costituente una seconda fase prevista dal legislatore per limitare il fenomeno della partecipazione alla gara da parte di imprese prive dei requisiti di idoneità), sulla base dell’effettiva documentazione richiesta e non già sulla base di un‘ulteriore certificazione documentale, come tale suscettibile di nulla aggiungere e nulla togliere a quanto la stazione appaltante già non sapesse: con conseguente inutilità ed inoperatività della norma e della “ratio” alla medesima sottesa. 

In altri termini, come esattamente osservato dalla difesa della Regione, il procedimento di cui al citato art. 10, comma 1 quater, L. 109/94 e s.m. si pone come ulteriore verifica della presenza effettiva dei requisiti di partecipazione delle imprese concorrenti e sorteggiate e, di conseguenza, richiede particolari certezze che possono verosimilmente essere eluse dall’applicazione della normativa sulla semplificazione: non possono quindi sorgere ragionevoli dubbi circa la specialità del procedimento di verifica introdotto dalla legge n. 415/98 e, conseguentemente sulla prevalenza della “lex specialis” e del bando rispetto alle disposizioni generali che la normativa sulla semplificazione amministrativa ha introdotto nell’ordinamento giuridico nazionale.a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla sentenza numero 192 del 14 dicembre 2001 pronunciata dal Tar Valle d’Aosta, Aosta 

Sentenza integrale

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Valle d’Aosta composto dai Signori:

GUIDA Antonio – Presidente

AROSIO Mario – Consigliere

PUGLIESE Eduardo – Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 36/2001 proposto dalla società RICORRENTE – Fondazioni e Applicazioni Speciali alle Costruzioni s.p.a., con sede in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante, dr. ing. Rolando Diamanti, rappresentata e difesa dagli avv.ti Matteo Mazzone ed Emanuele Mazzocchi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Aosta, Via Torre del Lebbroso n. 37;

contro

la REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianfranco Garancini ed Antonella Banfi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Claudio Maione, in Aosta, Via Croce di Città n. 44;

per l’annullamento

del provvedimento dirigenziale n. 128 del 24.1.2001, con il quale la Regione Valle d’Aosta ha deliberato l’incameramento della cauzione provvisoria di £. 122.500.000 prestata dall’impresa Ricorrente s.p.a. in occasione della sua partecipazione alla gara di appalto esperita dalla stessa Regione per l’affidamento dei “lavori di messa in sicurezza e recupero ambientale discariche esaurite 1° e 2° lotto presso il Centro Regionale di Compattazione RSU in Comune di Brissogne”; di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, e segnatamente del bando di gara (relativamente alle parti che possano avervi attinenza) e di tutti gli atti, lettere e verbali richiamati nel precitato provvedimento dirigenziale, nonché della lettera raccomandata 15.2.2001, prot. n. 5404, con la quale la Regione ha richiesto alla garante Società Italiana Cauzioni il versamento della somma di £. 122.500.000;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione regionale resistente;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Vista l’ordinanza n. 22/2001 del 9.5.2001 di accoglimento dell’istanza di sospensione del provvedimento impugnato proposta dalla società ricorrente;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi nella pubblica udienza del 17 ottobre 2001, relatore il Consigliere dr. Eduardo Pugliese, l’avv. Roberto Latini su delega e per conto dell’avvocato Emanuele Mazzocchi per la società ricorrente e l’avv. Antonella Banfi per l’Amministrazione regionale resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Come esposto dalla ricorrente nell’atto introduttivo, la Regione Autonoma Valle d’Aosta indiceva un pubblico incanto per l’aggiudicazione dei “lavori di messa in sicurezza e recupero ambientale discariche esaurite 1° e 2° lotto presso il Centro Regionale di Compattazione RSU in Comune di Brissogne”, dell’importo di £. 2.450.000; lo stesso bando, alla lett. 1), stabiliva che unitamente all’offerta i concorrenti dovessero produrre dichiarazione circa il possesso di una serie di requisiti tecnici ed economici.

Nel corso delle operazioni di gara la ricorrente Ricorrente, ai sensi dell’art. 10 L. 109/94, comma 1 quater, della legge Merloni 11.2.1994, n. 109, veniva sorteggiata quale concorrente che doveva “comprovare …….. il possesso dei requisiti di capacità economica – finanziaria e tecnico – organizzativa” indicati alla lett. 1) del bando.

Con lettera del 15.5.2000 la Regione richiedeva a tal fine alla Ricorrente di presentare entro 10 giorni:

1) “dichiarazioni di regolarità contributiva rilasciate dall’INAIL, dall’INPS e dalla Cassa Edile con riferimento alla data della gara 4.5.2000”;

2) copie dei bilanci degli anni 1994-95-96-97 e 98 “rilasciate e autenticate dalla Camera di Commercio o dal Tribunale, comprensive di note integrative e di note di deposito”.

Con lettera del 23.5.2000 la Ricorrente trasmetteva alla Regione:

1) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che le copie dei certificati di regolarità contributiva INAIL, INPS e Cassa Edile, allegate alla dichiarazione stessa, erano conformi agli originali e che comunque la stessa impresa aveva provveduto a regolarizzare la propria posizione contributiva fino alla data della gara 4.5.2000;

2) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che le copie degli estratti dei bilanci con relative note integrative e note di deposito, allegate alla dichiarazione stessa, erano conformi agli originali.

A questo punto l’apposita Commissione escludeva dalla gara l’offerta della Ricorrente sul rilievo che questa non aveva prodotto la documentazione nella forma richiesta dalla Regione con lettera del 15.5.2000.

La Ricorrente, con lettera dell’11.9.2000, faceva presente di non avere contestato l’esclusione dalla gara perché, in base al ribasso offerto, non sarebbe comunque risultata aggiudicataria ed era perciò carente di interesse; peraltro, lamentava l’illegittimità, in linea di principio, del comportamento dell’amministrazione, la quale con nota del 26.9.2000 motivava il suo operato con la considerazione che:

a) i bilanci, le certificazioni di regolarità contributiva ed altre certificazioni erano stati presentati in copia con dichiarazione di conformità all’originale del legale rappresentante della Ricorrente;

b) le copie dei certificati di regolarità contributiva facevano riferimento ai mesi di novembre e dicembre 1999 e non alla data della gara 4.5.2000.

Con successivo provvedimento dirigenziale n. 128 del 15.2.2001, trasmesso con lettera della Regione del 15.2.2001, la Regione deliberava l’incameramento della cauzione provvisoria prestata dalla Ricorrente, pari a £. 122.500.000, con la motivazione che a seguito del sorteggio ex art. 10, comma 1 quater, della legge 109/94, questa non aveva presentato la documentazione comprovante i requisiti “nella forma richiesta da questa Amministrazione”.

Avverso siffatto provvedimento di incameramento si grava la ricorrente società che affida le proprie doglianze ai seguenti rilievi e considerazioni:

1) L’art. 2, comma 1, del DPR 20.10.1998, n. 403 (regolamento per l’attuazione della legge 15.5.1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative) stabilisce che tutti gli stati, fatti e qualità personali possono essere comprovati dagli interessati a titolo definitivo mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 4 della legge 4.1.1968, n. 15.

Il successivo comma 2 afferma che la dichiarazione può riguardare anche la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è conforme all’originale, e che nel caso di pubblici concorsi in cui sia prevista la presentazione di titoli, la dichiarazione tiene luogo a tutti gli effetti dell’autenticità della copia.

Infine al 3° comma afferma che qualora risulti necessario verificare la veriridicità della dichiarazione, l’amministrazione richiede direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente a rilasciarla.

Come si vede, la Ricorrente altro non ha fatto se non avvalersi di una facoltà espressamente datale dalla legge; facoltà non comprimibile da parte dell’amministrazione appaltante perché costituente un vero e proprio diritto potestativo del privato nell’ottica dei principi in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.

Ove fosse consentito ad una amministrazione di vanificare tali principi, tutta la ratio e la portata della legislazione sulla semplificazione delle certificazioni amministrative risulterebbero frustrate a seguito della possibilità di deroghe rimesse ai mutevoli ed eterogenei apprezzamenti di ciascuna amministrazione.

2) Oltre a queste argomentazioni si formulano “ad abundantiam” due ulteriori e significative considerazioni: la Camera di Commercio di Roma richiede un notevole lasso di tempo, ben oltre i 10 giorni assegnati dalla Regione alla Ricorrente, per rilasciare copia autenticata dei bilanci, tant’è che soltanto in data 4.4.2001, e previo pagamento della somma di lire 3.137.000 ha rilasciato copie autenticate di detti bilanci, richieste in via d’urgenza dalla Ricorrente con lettera del 13.3.2001; gli enti previdenziali non rilasciano più certificazioni della regolarità contributiva, come si ricava dalle lettere dell’INAIL del 28.10.1999 e dell’INPS del 2.3.2001.

3) L’illegittimità del provvedimento impugnato emerge sotto un altro profilo, ove si osservi che numerosi provvedimenti dei giudici amministrativi presuppongono che l’applicazione della sanzione debba aver luogo nel caso di falsità delle dichiarazioni rese in sede di gara, e perciò di malafede del concorrente, e non anche in quella incompletezza della documentazione presentata a riprova di quanto dichiarato.

Nel nostro caso, le dichiarazioni rese dalla Ricorrente sono veritiere e complete, ma quand’anche, per ipotesi, si volessero ritenere “incomplete” le dichiarazioni rese dalla Ricorrente in sede di verifica, si tratterebbe tutt’al più di incompletezza attuata in totale buona fede perché in aderenza a quanto consentito dalle vigenti leggi sulla semplificazione amministrativa, che di certo non potevano essere ignorate né derogate dalla Regione.

Si costituiva l’Amministrazione intimata per resistere al ricorso e chiedere – con ampie ed approfondite memorie depositate in data 8.5.2001 e 6.10.2001 – in via preliminare, l’“inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione, nei termini decadenziali, di atti presupposti immediatamente e autonomamente lesivi e comunque atti intimamente congiunti al provvedimento di incameramento della cauzione”; nel merito, la reiezione del ricorso perché infondato.

All’udienza del 17 ottobre 2001 la causa veniva spedita in decisione.

D I R I T T O

Costituisce oggetto della presente impugnativa il provvedimento dirigenziale n. 128 in data 24 gennaio 2001 con il quale il Coordinatore del Dipartimento Opere Pubbliche dell’Assessorato Territorio, Ambiente ed Opere pubbliche della Regione Autonoma Valle d’Aosta, “verificato che sussistono i presupposti per procedere all’incameramento della cauzione provvisoria costituita dall’Impresa Ricorrente s.p.a. mediante polizza fideiussoria assicurativa …….” ha deciso “di incamerare, in applicazione a quanto riportato sul bando di gara, la cauzione provvisoria dell’importo di £. 122.500.000 costituita dall’Impresa Ricorrente S.P.A. mediante polizza fideiussoria assicurativa n. PR 022 1398 stipulata in data 19.04.2000 presso la Società Italiana Cauzioni, Rappresentanza Generale Roma 1, a garanzia degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara d’appalto relativa ai lavori di messa in sicurezza e recupero ambientale discariche esaurite di 1°e 2° lotto presso il centro regionale di compattazione RSU di Brissogne in Comune di Brissogne, dando atto che alla richiesta di pagamento provvederà l’Ufficio Appalti, Dipartimento Opere Pubbliche, Assessorato Territorio Ambiente e Opere Pubbliche”; viene impugnato, altresì, ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, segnatamente la lettera raccomandata 15.02.2001, prot. n. 5404, con la quale la Regione ha richiesto alla Società Italiana Cauzioni il versamento della somma di £. 122.500.000.

A sostegno dell’impugnativa la Società ricorrente deduce “più ordini di considerazioni”, sostanzialmente riferibili a violazione di legge (art. 2, comma 1, DPR 20.10.1998 n. 403), a disfunzioni amministrative (ascrivibili alla Camera di Commercio di Roma, all’INAIL e all’INPS) al fatto che “numerosi provvedimenti dei giudici amministrativi presuppongono che l’applicazione della sanzione debba aver luogo nel caso di falsità delle dichiarazioni rese in sede di gara, e perciò di malafede del concorrente, e non anche (come avvenuto nel caso di specie) in quella di incompletezza della documentazione presentata a riprova di quanto dichiarato”.

Ciò posto, osserva il Collegio che, stante la infondatezza delle censure proposte (da parte ricorrente qualificate come “considerazioni” sull’argomento che ci occupa), può prescindersi dallo specifico esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso (come sopra delineata) sollevata in memoria dall’Amministrazione regionale resistente, e passare direttamente alla trattazione del ricorso stesso nel merito.

E’ infondata, innanzi tutto, la prima censura (o “considerazione”) con la quale parte ricorrente, lamentando violazione dell’art. 2, comma 1, del D.P.R. 20.10.1998, n. 403, recante Regolamento di attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative (poi trasfuso nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) sostiene, in sostanza, che “altro non ha fatto se non avvalersi di una facoltà espressamente datale dalla legge; facoltà non comprimibile da parte dell’Amministrazione appaltante perché costituente un vero e proprio diritto potestativo del privato nell’ottica dei principi in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative”.

Ritiene il Collegio che tale prospettazione di parte ricorrente, con specifico riferimento al caso di specie, non possa essere condivisa.

Com’è noto, il citato DPR 403/98, dopo aver specificamente disciplinato, all’art. 1, l’estensione dei casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, al successivo art. 2, nel disciplinare l’estensione dei casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, stabilisce che “Fatte salve le eccezioni previste per legge nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi negli elenchi di cui all’art. 1, comma 1, del presente regolamento e all’art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono comprovati dall’interessato, a titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15”.

Premesso che in sede di partecipazione ad una gara d’appalto detta normativa sulla semplificazione amministrativa trova sicuramente applicazione e che la giurisprudenza formatasi sul punto è arrivata ad annoverare tra le informazioni autocertificabili finanche le notizie normalmente riportate nel casellario giudiziale (v., da ultimo, Cons. Stato V, n. 3602 del 2 luglio 2001 secondo cui “dopo la legge 15 maggio 1997, n. 127 e l’emanazione del suo regolamento di attuazione approvato col D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403, nelle procedure di gara d’appalto è consentito produrre in luogo del certificato del casellario giudiziale, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal rappresentante della società, riguardante lo status di terzi di cui si ha diretta conoscenza (amministratore unico e direttore tecnico), con firma non autenticata, ma accompagnata da copia informale del documento di identità”), osserva il Collegio che ben diverso è il caso che ne occupa concernente un sub-procedimento, originato dalla previsione normativa di cui all’art. 10, comma 1° quater, della legge 11 febbraio 1994 n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.

Tale norma, per come novellata dall’art. 3 L. 18 novembre 1998 n. 415, dispone che “i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta, i soggetti aggiudicatari procedono all’esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art. 4, comma 7, nonché per l’applicazione delle misure sanzionatorie di cui all’art. 8, comma 7. La suddetta richiesta è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all’aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione”.

“Ratio” della previsione normativa circa la verifica a campione, è quella di far sì che sia debellato, e comunque attenuato, il rischio per cui imprese, pur prive dei requisiti di idoneità normativamente previsti, prendano comunque parte alle procedure di affidamento, magari al solo scopo di indirizzarne, in qualche misura gli esiti, così incidendo sul regolare andamento dell’attività amministrativa: il fatto stesso che ciascuno dei concorrenti si atteggi quale potenziale soggetto, sottoposto all’alea di esser sorteggiato, come tale chiamato a dimostrare l’effettiva titolarità dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara, è elemento che già di per sé dovrebbe contribuire a scongiurare una partecipazione alla gara in modo avventato e comunque poco medidato.

Va da sé, in tale contesto, che in tanto la norma in esame potrà avere effettiva, adeguata ed esaustiva attuazione, in quanto la veridicità delle dichiarazioni rese (data per acquisita nella fase iniziale relativa alla richiesta di partecipazione alla gara, salvo verifiche previste dalla legge) possa esser accertata ed acclarata dalla stazione appaltante, in sede di verifica a campione, (costituente una seconda fase prevista dal legislatore per limitare il fenomeno della partecipazione alla gara da parte di imprese prive dei requisiti di idoneità), sulla base dell’effettiva documentazione richiesta e non già sulla base di un‘ulteriore certificazione documentale, come tale suscettibile di nulla aggiungere e nulla togliere a quanto la stazione appaltante già non sapesse: con conseguente inutilità ed inoperatività della norma e della “ratio” alla medesima sottesa.

In altri termini, come esattamente osservato dalla difesa della Regione, il procedimento di cui al citato art. 10, comma 1 quater, L. 109/94 e s.m. si pone come ulteriore verifica della presenza effettiva dei requisiti di partecipazione delle imprese concorrenti e sorteggiate e, di conseguenza, richiede particolari certezze che possono verosimilmente essere eluse dall’applicazione della normativa sulla semplificazione: non possono quindi sorgere ragionevoli dubbi circa la specialità del procedimento di verifica introdotto dalla legge n. 415/98 e, conseguentemente sulla prevalenza della “lex specialis” e del bando rispetto alle disposizioni generali che la normativa sulla semplificazione amministrativa ha introdotto nell’ordinamento giuridico nazionale.

In ogni caso, immune da vizi si appalesa il rilievo della P.A. secondo cui l’incameramento della cauzione provvisoria dell’importo di £. 122.500.000 costituita dall’Impresa Ricorrente s.p.a. mediante polizza fideiussoria assicurativa è da attribuirsi, in modo particolare, al fatto che “in seguito a verifica d’ufficio dei requisiti economico-finanziari, tecnico-organizzativi e di regolarità contributiva delle imprese sorteggiate, si rilevava che la documentazione presentata non è stata prodotta nella forma richiesta da questa amministrazione con la richiamata nota del 15/05/2000 …..”: a fronte, infatti, di una formale richiesta da parte della P.A. di produzione da parte dell’Impresa di dichiarazioni di regolarità contributiva rilasciate dall’INAIL, dall’INPS e dalla Cassa Edile con esplicito riferimento alla data della gara (4.5.2000); di copie di bilanci (per il quinquennio 1994-1998) rilasciate ed autenticate dalla Camera di Commercio o dal Tribunale, comprensive di note integrative e di note di deposito; di dichiarazione sulla consistenza dell’organico; di riepilogativo attestante i versamenti effettuati a INPS, INAIL e Cassa Edile; di certificati di esecuzione lavori, nell’ultimo quinquennio, contenenti l’espressa dichiarazione della stazione appaltante che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito; di copie autentiche dei contratti di locazione finanziaria e di noleggio dell’attrezzatura tecnica e relative fatture per il quinquennio 94/98; ebbene, a fronte di siffatte specifiche richieste della stazione appaltante, la ricorrente impresa Ricorrente si limitava a produrre dichiarazione sostitutiva relativa alla posizione contributiva nei confronti dell’INPS, INAIL e Cassa Edile nonché dichiarazione sostitutiva relativa ad estratti dei bilanci, alla consistenza dell’organico nel quinquennio di riferimento, al riepilogativo annuale attestante i versamenti INPS, INAIL e Cassa Edile, ai certificati di buona esecuzione lavori nell’ultimo quinquennio nonché tabelle inerenti la cifra di affari in lavori e costo del personale: e cioè, in sostanza, documentazione effettivamente “incompleta e non conforme a quanto richiesto dalla normativa vigente” (v. nota RAVA 24.8.2000) atteso che, come specificato con successiva nota 20.9.2000 diretta alla stessa Ricorrente, “le dichiarazioni di regolarità contributiva rilasciate da Cassa Edile, INAIL e INPS sono fotocopie dichiarate conformi all’originale dall’Impresa e non secondo le modalità previste dall’art. 14, L. 15/68 e succ. mod., come richiesto esplicitamente dalla nota Prot. 14442/5 O.P. del 15.05.2000; sono indirizzate ad altri enti (o all’Impresa stessa); fanno riferimento a novembre e dicembre 1999 e non alla data della gara o alla data apposta sul modello di autocertificazione. I bilanci presentati sono copie estratte dal Registro degli Inventari, dichiarate conformi agli originali da codesta Impresa, mentre erano richieste copie rilasciate e autenticate dalla Camera di Commercio; inoltre non è stata allegata la relativa nota di deposito. I certificati di regolare esecuzione sono fotocopie semplici dichiarate conformi all’originale da codesta Impresa e non secondo le modalità previste dall’art. 14 L. 15/68 e succ. mod., come richiesto esplicitamente dalla nota Prot. 14442/5 O.P. del 15.5.2000”.

Il che rende condivisibile la linea difensiva della P.A. secondo cui, con particolare riferimento alla documentazione relativa ai bilanci, deve ritenersi che oltre a non essere state presentate le note di deposito (esplicitamente richieste), la documentazione prodotta dall’Impresa Ricorrente, lungi dall’essere quella depositata presso le sedi istituzionali ed opponibili a terzi, si appalesa ontologicamente e materialmente diversa da quella richiesta con la citata lettera del 15.5.2000 all’interno della verifica a campione, in quanto non vi è alcuna presunzione legale che consenta di ritenere l’identità tra il bilancio depositato presso il Tribunale o la Camera di Commercio e il bilancio trascritto nel libro degli inventari (in possesso della società ricorrente) tenuto ai sensi degli artt. 2215-2217 Cod. Civ. Con particolare riferimento, poi, agli attestati di regolarità contributiva, richiesti a conferma di quanto dichiarato sul modello di autocertificazione, rilasciati dall’INPS, dall’INAIL e dalla Cassa Edile temporalmente riferibili alla data della gara, è dato rinvenire una diversità formale e sostanziale della documentazione prodotta, tale da rendere la ricorrente inadempiente rispetto a quanto previsto dall’art. 10, comma 1 quater, della L. 109/94 e dalle disposizioni di bando di gara (g. 6): oltre a non esservi prova adeguata che gli enti in questione non rilascino attestazioni di regolarità contributiva alle imprese partecipanti a gare di appalti pubblici (ne è dimostrazione lo stesso svolgimento della gara e la partecipazione degli altri concorrenti) vi è la prova evidente, invece, dell’inadempienza dell’impresa ricorrente che si è limitata a trasmettere all’Amministrazione aggiudicatrice fotocopie, dichiarate conformi dalla stessa interessata, di dichiarazioni di regolarità contributiva rilasciate dalla Cassa Edile, dall’INAIL e dall’INPS, risalenti però ai mesi di novembre e dicembre 1999, e non già riferiti (come debitamente richiesto) alla data della gara e cioè al 4.5.2000.

Discende dunque dalle considerazioni suesposte che anche la seconda censura, riferita per l’appunto all’attestazione di regolarità contributiva, si appalesa infondata e pertanto da respingere.

Parimenti da respingere, perché infondata, è l’ultima censura con la quale parte ricorrente, nel far presente che “nel nostro caso, le dichiarazioni rese dalla Ricorrente sono veritiere e complete”, lamenta che quand’anche, per ipotesi, si volessero ritenere “incomplete” le dichiarazioni rese dalla Ricorrente in sede di verifica, si tratterebbe tutt’al più di incompletezza attuata “in totale buona fede” perché in aderenza a quanto consentito dalle vigenti leggi sulla legislazione amministrativa.

E’ sufficiente, al riguardo, rilevare che conduce alla reiezione di tale censura, non solo qanto si è andato dicendo in sede di esame del primo mezzo (la cui reiezione è già di per sé autonomamente sufficiente a determinare la reiezione del ricorso, proprio a motivo della “incompletezza” e “non conformità”, a quanto richiesto dalla normativa vigente, della documentazione presentata) ma anche il rilievo per cui secondo costante, condivisibile giurisprudenza (v. da ultimo TAR Basilicata 12.3.2001, n. 157), la sanzione dell’incameramento della cauzione, in sede di verifica ex art. 10, comma 1 quater L. 109/94, assumendo una funzione di garanzia riferita alla serietà e affidabilità dell’offerta, “applicabile per il solo dato formale e obiettivo dell’inadempimento e restando quindi esclusa la necessità di indagini sull’elemento psicologico del concorrente per verificare se abbia o meno falsamente e coscientemente dichiarato il possesso dei requisiti di cui invece difettava” (v. sent. cit.): e ciò anche a tutela e salvaguardia del principio della “par condicio” dei partecipanti alla gara, principio che porta ad escludere che la P.A. possa esplicare ulteriori indagini, in sede di verifica ex ripetuto art. 1 comma 4 legge 109/94 e s.m., per stabilire se le dichiarazioni (“incomplete” e “non conformi” a quanto richiesto dalla normativa vigente) rese da alcuno dei concorrenti sorteggiati siano assistite da buona fede, oppure no: con conseguente applicazione (in caso di malafede) o meno (in caso di buona fede) della sanzione dell’incameramento della cauzione provvisoria nei confronti di detto concorrente sorteggiato.

Per tutte le suesposte considerazioni il ricorso va dunque respinto.

Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese, le competenze e gli onorari di causa.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Valle d’Aosta respinge il ricorso indicato in epigrafe e compensa le spese, le competenze e gli onorari di causa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del 17 ottobre 2001.

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Antonio GUIDA – Presidente

 

Eduardo PUGLIESE – Consigliere estensore

Depositata in Segreteria in data 15 Dicembre 2001.

 

 

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Il che rende condivisibile la linea difensiva della P.A. secondo cui, con particolare riferimento alla documentazione relativa ai bilanci, deve ritenersi che oltre a non essere state presentate le note di deposito (esplicitamente richieste), la documentazione prodotta dall’Impresa Ricorrente, lungi dall’essere quella depositata presso le sedi istituzionali ed opponibili a terzi, si appalesa ontologicamente e materialmente diversa da quella richiesta con la citata lettera del 15.5.2000 all’interno della verifica a campione, in quanto non vi è alcuna presunzione legale che consenta di ritenere l’identità tra il bilancio depositato presso il Tribunale o la Camera di Commercio e il bilancio trascritto nel libro degli inventari (in possesso della società ricorrente) tenuto ai sensi degli artt. 2215-2217 Cod. Civ. Con particolare riferimento, poi, agli attestati di regolarità contributiva, richiesti a conferma di quanto dichiarato sul modello di autocertificazione, rilasciati dall’INPS, dall’INAIL e dalla Cassa Edile temporalmente riferibili alla data della gara, è dato rinvenire una diversità formale e sostanziale della documentazione prodotta, tale da rendere la ricorrente inadempiente rispetto a quanto previsto dall’art. 10, comma 1 quater, della L. 109/94 e dalle disposizioni di bando di gara (g. 6): oltre a non esservi prova adeguata che gli enti in questione non rilascino attestazioni di regolarità contributiva alle imprese partecipanti a gare di appalti pubblici (ne è dimostrazione lo stesso svolgimento della gara e la partecipazione degli altri concor-renti) vi è la prova evidente, invece, dell’inadempienza dell’impresa ricorrente che si è limitata a trasmettere all’Amministrazione aggiudicatrice fotocopie, dichiarate conformi dalla stessa interessata, di dichiarazioni di regolarità contributiva rilasciate dalla Cassa Edile, dall’INAIL e dall’INPS, risalenti però ai mesi di novembre e dicembre 1999, e non già riferiti (come debitamente richiesto) alla data della gara e cioè al 4.5.2000.>>

Sentenza del 2001 sulla ratio dell’attuale art 48 cod contr_escussione cauzione provvisoria da sorteggio Reviewed by on . La “Ratio” della previsione normativa circa la verifica a campione (ora art 48 cod contratti) , è quella di far sì che sia debellato, e comunque attenuato, il r La “Ratio” della previsione normativa circa la verifica a campione (ora art 48 cod contratti) , è quella di far sì che sia debellato, e comunque attenuato, il r Rating: 0
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