AI SENSI DELL’ART. 38, COMMA 1, LETT. B) E C), DEL D.L.GS. 163/2006 LE SOCIETÀ DI CAPITALI CONCORRENTI ERANO TENUTE, A PENA DI ESCLUSIONE, A PRESENTARE UNA DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI MORALI E PROFESSIONALI DELLE PERSONE FISICHE MUNITE DI POTERE DI RAPPRESENTANZA;
alla stregua del prevalente orientamento giurisprudenziale, al quale questo Collegio presta adesione, l’identificazione di detti ultimi soggetti deve essere effettuata non solo in base alle qualifiche formali rivestite ma anche alla stregua dei poteri sostanziali attribuiti, con conseguente inclusione, nel novero dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, delle persone fisiche in grado di impegnare la società verso i terzi e dei procuratori ad negotia laddove, a dispetto del nomen, l’estensione dei loro poteri conduca a qualificarli come amministratori di fatto;
detta interpretazione estensiva del dettato di legge affonda le sue radici nell’esigenza di evitare la partecipazione alle gare pubbliche di soggetti che non diano le garanzie di affidabilità morale e professionale necessarie ai fini della piena tutela dell’interesse pubblico
decisione numero 7578 del 20 ottobre 2010 pronunciata dal Consiglio di Stato
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