Se si chiede la restituzione della cauzione provvisoria che s’intende illegittimamente incamerata, bisogna ricorre anche avverso gli atti di gara che hanno permesso l’incasso delle somme da parte della Stazione appaltante
il risarcimento del danno è escluso le quante volte questo si sarebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti.
La ricorrente contesta la pronunzia del primo Giudice soltanto laddove ha deciso che “…nulla il Collegio è tenuto a riconoscere alla ricorrente per quanto attiene alla restituzione della cauzione provvisoria incamerata dall’intimata AAMS perché ciò non ha formato oggetto di apposito giudizio di cognizione e, soprattutto, tale incameramento fu disposto in base ad una clausola del bando efficace e mai fino contestata, neppure in questa sede, dalla ricorrente stessa…”.
Tale statuizione può trovare conferma poiché dall’esame della sentenza n. 6564 del 2002, passata in giudicato, inerente l’annullamento della prima graduatoria del 16 luglio 2001, non risulta che sia stato contestato dalla Società, con apposito mezzo di impugnazione, il trattenimento della cauzione provvisoria prestata da parte dell’Amministrazione.
decisione numero 2675 del 4 maggio 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato
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