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Se una polizza provvisoria contiene la seguente clausola <> deve essere accettata anche in caso di richiesta di validità pari a 240 giorni…

non vi è necessità di alcuna ulteriore attività da parte della pubblica amministrazione, né lesione della par condicio dei concorrenti atteso che la società ha fornito una polizza di durata di 240 giorni pari a quanto richiesto dal bando.

Se una polizza provvisoria contiene la seguente clausola <<la presente polizza fideiussoria viene rilasciata ai sensi dell’art.75 del decreto legislativo 163 del 12 aprile 2006, ha validità di almeno 180 giorni o quella maggiore prevista dal bando decorrenti dalla data di presentazione della offerta>> deve essere accettata anche in caso di richiesta di validità pari a 240 giorni…
Pertanto risulta evidente la validità della polizza per la durata corrispondente ai 240 giorni previsti dal bando sia pure indicata, non con il dato alfanumerico, ma per relationem al bando, con l’effetto che non sussisteva motivo per escludere la ricorrente dalla gara.
Oggetto della controversia all’esame è l’esclusione della società ricorrente dalla gara indetta dalla Regione Valle d’Aosta per l’aggiudicazione con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa dei lavori di protezione della strada regionale n. 44 della Valle del Lys, nel tratto interessante il fenomeno franoso del Tiazhore, in Comune di Gressoney Saint Jean e Gressoney la Trinité.
L’esclusione dalla gara era stata disposta perché, come si legge nella comunicazione in data 21 aprile 2009, la durata della cauzione provvisoria prodotta dalla ricorrente sarebbe risultata inferiore a quella prescritta dal disciplinare di gara (240 giorni).
La ricorrente in primo grado impugnava, insieme al provvedimento di esclusione, anche il disciplinare di gara, nella parte concernente la durata della cauzione provvisoria (punto 5.1).
2. Il TAR con la sentenza appellata ha ritenuto fondata la censura con cui la società ricorrente ha sostenuto l’illegittimità del provvedimento impugnato sotto un duplice profilo.
Secondo il primo giudice la polizza prodotta dalla società ricorrente era infatti inequivoca nel prevedere che la durata della garanzia era pari a quella prevista dal bando.
Con un unico articolato motivo la Regione Valle D’Aosta ha appellato la sentenza del TAR sostenendo la erronea interpretazione del punto 5.1. del Bando di gara, la erronea valutazione della situazione di fatto e la erronea motivazione della sentenza.
Secondo la Regione la impresa avrebbe offerto una garanzia inferiore (180 giorni) a quella prescritta (240 giorni) limitandosi ad apporre una clausola di stile intrinsecamente generica “o la maggiore durata richiesta dal bando di gara”.
Qual è il parere dell’adito giudice di appello del Consiglio di Stato?

 

 

decisione numero 1528 del 16 marzo 2010 emessa dal Consiglio di Stato con giurisprudenza correlata


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