passaggio tratto dalla sentenza numero 1900 del 18 ottobre 2013 pronunciata dal Tar Sicilia, Palermo
Sentenza integrale
N. 00671/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 671 del 2013, proposto dalla Ricorrente di I_ Ivana & c. s.a.s, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Franco Campo con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Nicola Messina in Palermo, via Francesco Scaduto n. 10/b;
contro
– il Comune di Erice, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Carlo Sammartano con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Greco in Palermo, via Noce, n. 9;
– l’I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Franco Jeni, Antonino Sgroi, Giuseppe Bernocchi e Gino Madonia, elettivamente domiciliato presso la sede del medesimo Istituto in Palermo, via M. Toselli, n. 5;
nei confronti di
– ditta Le Controinteressata ristorazione & servizi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
– del verbale del 4 marzo 2013 della commissione di gara per l’affidamento del servizio di mensa per la Sezione primavera comunale e n. 8 sezioni di scuole materne statali del Comune di Erice, nella parte in cui è stata disposta l’esclusione della Società ricorrente per assenza di regolarità contributiva;
– dell’aggiudicazione provvisoria della gara in favore della ditta Le Controinteressata ristorazione & servizi s.r.l.;
– dell’aggiudicazione definitiva in favore della medesima controinteressata disposta con determinazione n. 2 del 14.03.2013;
– del d.u.r.c. emesso dallo sportello unico previdenziale in data 19.02.2013;
– della nota prot. n. 9731/2013 con la quale il Comune di Erice si è riservato di procedere all’escussione della cauzione provvisoria;
– di ogni altro atto o provvedimento, presupposto, conseguente e comunque connesso, in atto non conosciuto;
– per la dichiarazione di inefficacia del contratto ove stipulato e per il risarcimento del danno per equivalente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria del Comune di Erice;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.);
Vista l’ordinanza n. 272/2013 con cui è stata fissata l’odierna udienza pubblica;
Visti gli atti tutti della causa;
Visti gli artt. 120 e ss. cod. proc. amm.;
Relatore il dott. Giuseppe La Greca;
Uditi nell’udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2013 gli Avv.ti F. Campo per la parte ricorrente; C. Sammartano per il Comune di Erice; M.G. Sparacino, su delega dell’Avv. F. Jeni, per l’I.N.P.S.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.1.- La Ricorrente di I_ Ivana & C. s.a.s. (di seguito «Ricorrente») ha impugnato – chiedendone l’annullamento, vinte le spese – gli atti della gara indetta dal Comune resistente per l’aggiudicazione del servizio di mensa per la «sezione primavera» comunale e per n. 8 sezioni di scuole materne statali di Erice, nella parte in cui è stata disposta la sua esclusione per l’asserita irregolarità del documento unico di regolarità contributiva (d.u.r.c.).
1.2.- Il perimetro della domanda di annullamento ricomprende il medesimo d.u.r.c.
1.3.- La ricorrente ha proposto, altresì, domanda di risarcimento del danno per equivalente per l’ipotesi di mancata stipulazione del contratto.
1.4.- Il ricorso si articola in tre motivi di doglianza così rubricati:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 1, lett. i) d.lgs. n. 163 del 2006; eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione;
2) (quanto all’impugnativa del d.u.r.c.) violazione dell’art. 13-bis, comma 5 del d.l. n. 52 del 2012, convertito con legge n. 94 del 2012; eccesso di potere per difetto dei presupposti; difetto di istruttoria;
3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 48 d.lgs. n. 163 del 2006; violazione delle «avvertenze» contenute nella lettera d’invito.
2.1.- Si è costituito in giudizio il Comune di Erice che, con memoria, ha chiesto il rigetto della domanda di annullamento degli atti di gara ed ha concluso per l’inammissibilità dell’impugnativa del d.u.r.c. per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.
2.2.- Anche l’I.N.P.S. si è costituito in giudizio ed ha eccepito, anch’esso, l’inammissibilità della domanda di annullamento del d.u.r.c.
2.3.- La controinteressata ditta Le Controinteressata Ristorazione e Servizi s.r.l., benché raggiunta dalla notificazione del ricorso, non si è costituita in giudizio.
3.- All’esito della delibazione della domanda cautelare è stata fissata la data di discussione del ricorso nel merito (ord. n. 272/2013).
4.- All’udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2013, presenti i procuratori delle parti che hanno ribadito le relative posizioni, il ricorso, su richiesta degli stessi, è stato trattenuto in decisione.
5.- Il ricorso, poiché, come si vedrà, è integralmente infondato, deve essere rigettato.
6.1.- Al fine di meglio comprendere le questioni sottoposte alla cognizione del Collegio, vanno succintamente ricostruite le fasi salienti della vicenda procedimentale conclusasi con l’aggiudicazione in favore della controinteressata, previa esclusione della Ricorrente.
6.2. Il termine di scadenza per la partecipazione alla gara – con importo a base d’asta € 47.804,00 oltre IVA – era fissato dal bando per il 28 gennaio 2013, data nella quale sono iniziate le relative operazioni. La Ricorrente è stata esclusa poiché alla data del 25 gennaio 2013, allorché essa ha reso la dichiarazione sostitutiva inerente alla regolarità contributiva, la stessa non è risultata in regola con gli obblighi di cui all’art. 38, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 163 del 2006. La suddetta regolarità sussisteva, invece, sulla base di un d.u.r.c. rilasciato il 10 dicembre 2012, valido per novanta giorni, e sulla base del quale la stessa Ricorrente avrebbe poi reso la dichiarazione da presentare in gara.
6.3.- Tale circostanza veniva fatta constare a verbale da parte del rappresentante sig. Riccardo Cangemi (cfr. pag. 2 verbale del 4 marzo 2013), presente per conto della medesima Ricorrente.
La situazione di irregolarità è stata regolarizzata – come si evince dal documento agli atti del giudizio – il 21 febbraio 2013, ossia successivamente alla celebrazione della gara.
7.1.- Così definito il perimetro fattuale della controversia, con il primo motivo la ricorrente deduce l’erroneità, per una duplice ragione, della decisione dell’Amministrazione di escluderla dalla gara: da un lato il Comune avrebbe tenuto conto di violazioni contributive (asseritamente) perpetrate dal socio accomandatario della Società e non già dalla Società stessa partecipante alla gara; per altro verso la commissione di gara sarebbe stata tenuta, comunque, a verificare la «gravità» e la «definitività» dell’accertamento contributivo poi trasposto nel d.u.r.c., considerato, peraltro, che il documento rilasciato in data 10 dicembre 2012 presentava una situazione contributiva del tutto regolare.
7.2.- Il motivo è destituito di fondamento.
7.2.1.- E’ priva di pregio la censura con la quale si deduce che i contributi non versati cui si riferisce il d.u.r.c. non sarebbero imputabili alla Società ma al socio accomandatario. Il documento unico acquisito dal Comune di Erice e versato agli atti del giudizio riguarda la situazione contributiva I.N.P.S. e I.N.A.I.L. della (così testualmente) «Ricorrente», sicché l’imputabilità dello stesso d.u.r.c. all’impresa partecipante alla gara, è fuori discussione. Peraltro, sul punto, nessuna specifica deduzione la ricorrente svolge con l’impugnativa del d.u.r.c. medesimo, pure proposta nell’ambito del presente giudizio.
Ai fini dello scrutinio di legittimità della disposta esclusione, non rileva la circostanza che la ricorrente non avrebbe reso una «falsa dichiarazione», considerato che essa si sarebbe limitata ad attestare, quanto alla regolarità contributiva, le risultanze del d.u.r.c. regolare ed in corso di validità.
Ciò che qui viene in evidenza è l’acclarata assenza di regolarità contributiva emersa nel corso delle operazioni di gara: essa, richiesta come requisito indispensabile per la partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 38 del d. lgs. n. 163/2006, deve essere mantenuta per tutto l’arco di svolgimento della gara stessa (Cons. St.,. IV, 15 settembre 2010, n. 6907) fino al momento dell’aggiudicazione, sussistendo l’esigenza per la stazione appaltante di verificare l’affidabilità del soggetto partecipante alla gara fino alla conclusione della stessa (Cons. St., III 31 gennaio 2013, n. 271), con conseguente irrilevanza, altresì, di un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione tributaria, seppure ricondotto retroattivamente (Cons. St., sez. VI, 2 maggio 2011, n. 2580).
7.2.2.- Anche la seconda censura non è destinata a miglior sorte.
L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza 4 maggio 2012, n. 8, ha espresso il seguente principio di diritto in materia di d.u.r.c.: «ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 163 del 2006, anche nel testo vigente anteriormente al d.l. n. 70 del 2011, secondo cui costituiscono causa di esclusione dalle gare di appalto le gravi violazioni alle norme in materia previdenziale e assistenziale, la nozione di “violazione grave” non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante, ma si desume dalla disciplina previdenziale, e in particolare dalla disciplina del documento unico di regolarità contributiva; ne consegue che la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l’aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (d.u.r.c.) si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto».
La sentenza, alla quale per brevità si rinvia, ha composto il contrasto giurisprudenziale circa l’interpretazione dell’art. 38, comma 1, lettera i) del Codice dei contratti pubblici, che, nel testo oggetto del rinvio «dinamico» della l.r. n. 12 del 2011, così stabilisce: «Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti».
D’altronde, come affermato dalla stessa Adunanza Plenaria, in tal senso era pure intervenuto il novellato comma 2 dell’art. 38 del Codice dei contratti pubblici modificato dall’art. 4, del d.l. 13/5/2011, n. 70 (c.d. Decreto Sviluppo), convertito in l. 12/7/2011, n. 106 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12/7/2011) ed efficace in ambito regionale siciliano in forza dell’art. 1, comma 1, della surrichiamata l.r. n. 12 del 2011 (quest’ultimo, per quanto qui d’interesse, stabilisce che «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modifiche dalla stessa introdotte, si applicano nel territorio della Regione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE” e le sue successive modifiche ed integrazioni ed i regolamenti in esso richiamati e successive modifiche […]»).
8.1.- Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che il d.u.r.c. non poteva essere emesso con attestazione negativa poiché la stessa Ricorrente, alla data del 25 gennaio 2013, risultava creditrice della somma di € 21.868,82 nei confronti dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, e ciò al cospetto di una scopertura previdenziale pari ad € 14.779,33. Secondo quanto prospettato, il d.u.r.c. avrebbe dovuto essere rilasciato come «positivo» e ciò sulla base del disposto di cui all’art. 13-bis, comma 5 del d.l. n. 52 del 2012, convertito con legge n. 94 del 2012.
8.2.- L’ammissibilità di tale parte dell’impugnativa, diretta ad aggredire l’emissione del d.u.r.c. negativo, è revocata in dubbio dalle Amministrazioni resistenti le quali ritengono sussista, in parte qua, la giurisdizione del giudice ordinario in ragione della natura certificativa del medesimo d.u.r.c.
8.3.- L’eccezione delle parti pubbliche deve essere disattesa.
8.4. – Il Collegio ben conosce le diverse posizioni assunte dalla giurisprudenza circa il Giudice munito di giurisdizione presso il quale incardinare la domanda caducatoria del documento unico di regolarità contributiva, ed in particolare quelle secondo cui:
a) la giurisdizione apparterrebbe al giudice amministrativo poiché il d.u.r.c. costituirebbe sostanzialmente un provvedimento amministrativo (T.A.R. Sicilia, Catania, 23 giugno 2008, n. 1203); secondo questa tesi il giudice amministrativo non si limita a conoscere del contenuto del d.u.r.c. ma è il giudice naturale davanti al quale esso va impugnato;
b) la giurisdizione apparterrebbe al giudice ordinario poiché il d.u.r.c. è un atto di certificazione assistito da pubblica fede e avente carattere meramente dichiarativo dei dati in possesso dall’ente che lo rilascia; i suoi contenuti interessano posizioni di diritto soggettivo afferenti al sottostante rapporto contributivo, consistenti in una valutazione della regolarità dei relativi versamenti (Cons. St., V, 17 maggio 2013, n. 2682);
c) un terzo orientamento che ritiene che con riferimento all’affidamento di lavori, servizi o forniture, il giudice amministrativo è titolare di giurisdizione esclusiva e può pertanto compiere, a prescindere dalla consistenza della corrispondente posizione soggettiva, ogni accertamento che gli sia domandato dalla parte per verificare il rispetto dei principi comunitari in materia di concorrenza (tra i quali la regolarità contributiva delle imprese partecipanti) (Cons. St., V, 13 febbraio 2009, n. 817).
Così ricostruite le posizioni della giurisprudenza sull’impugnativa del d.u.r.c. nell’ambito di una più complessiva controversia avverso l’esclusione da una gara ad evidenza pubblica, ritiene il Collegio che i principi di effettività, pienezza della tutela e ragionevole durata del processo, declinati anche in ambito comunitario e nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, ostino ad una decisione declinatoria della giurisdizione del Giudice amministrativo limitatatamente al d.u.r.c. rilasciato dall’I.N.P.S.
Sul punto va condivisa la posizione del Consiglio di Stato (v. sentenza n. 817 del 2009) il quale, con riferimento all’affidamento di lavori, servizi o forniture, sottolinea che il giudice amministrativo è titolare di giurisdizione esclusiva e «può pertanto compiere, a prescindere dalla consistenza della corrispondente posizione soggettiva, ogni accertamento che gli sia domandato dalla parte per verificare il rispetto dei principi comunitari in materia di concorrenza (tra i quali la regolarità contributiva delle imprese partecipanti). Sostenere, in tale contesto, che pur dovendo stabilire della legittimità degli affidamenti degli appalti pubblici (e quindi della conformità di questi anche alle regole di derivazione comunitaria), il giudice amministrativo, ancorché domandato dalla parte, non possa spingersi ad accertare la sussistenza o meno di un requisito di partecipazione sol perché questo è attestato dal provvedimento di un’amministrazione (come avviene per il d.u.r.c.), significherebbe limitare irragionevolmente l’ambito della tutela accordata dall’ordinamento anche in violazione dei principi (desumibili dalla direttiva 2007/66/CE) di efficacia e rapidità dei mezzi di ricorso».
Dunque, allorché il Giudice amministrativo sia a ciò chiamato dalla parte nell’ambito di una procedura pubblica volta all’affidamento di lavori, servizi o forniture, esso (anche nei casi in cui è privo di giurisdizioen esclusiva, prima alla stregua dell’art. 8 della legge n. 1034 del 1971 ed oggi in applicazione dell’art. 8 cod. proc. amm.) ben può incidentalmente valutare la sussistenza dei requisiti di partecipazione siano essi o meno attestati da atti della p.a.
Conforme risulta, d’altronde, l’orientamento della Corte regolatrice, la quale, proprio riferendosi alla certificazione INPS e ad una procedura concorsuale soggetta alla disciplina comunitaria, ha già avuto modo di stabilire che appartiene alla cognizione del giudice amministrativo «verificare la regolarità di una certificazione costituente specifico requisito per la partecipazione alla gara» (Cass. Sez. Un. 11 dicembre 2007, ord. 25819).
Da ultimo, va sottolineato che, nella fattispecie di che trattasi, i principi comunitari surrichiamati non possono che condurre, quanto ai profili di giurisdizione, anche all’applicazione del principio di concentrazione delle tutele che, del resto, caratterizza, nel suo complesso, la stessa cd. direttiva ricorsi (direttiva 2007/66/CE).
8.5.- Nel merito, l’impugnativa del d.u.r.c. è infondata.
8.6.- Sostiene parte ricorrente che l’I.N.P.S. avrebbe dovuto rilasciare, ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, del d.l. n. 52 del 2012, il documento con attestazione positiva poiché essa sarebbe creditrice nei confronti dell’ASP di Trapani di una somma superiore a quella che essa risulta dover versare all’I.N.P.S. stesso a titolo di contributi previdenziali.
Sul punto non può prescindersi dall’esaminare il contenuto della surrichiamata disposizione che ha innovato l’ordinamento imponendo agli enti previdenziali di tenere in considerazione, ai fini dell’emissione del d.u.r.c., della sussistenza e dell’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto tenuto. Tuttavia la lettura della disposizione deve distinguere il testo risultante dalla legge di conversione n. 94 del 2012 da quello risultante dalla successiva sua modificazione intervenuta con l’art. 31, comma 1, del d.l.. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.
Nella sua prima formulazione, la disposizione stabiliva: «5. Il documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rilasciato anche in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, assicurando l’assenza di riflessi negativi sui saldi di finanza pubblica».
La disposizione così enucleata è rimasta in vigore fino alla modifica operata dal d.l. n. 69 del 2013, il quale all’art. 31, comma 1 ha stabilito che «All’articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, le parole: “di cui all’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono soppresse”».
Per effetto dell’intervenuta modifica, l’applicazione della disciplina, che prevede la possibilità di rilasciare il d.u.r.c. «in presenza di una certificazione (…) che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto», è stata estesa a tutte le «tipologie» di d.u.r.c. (cfr. Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare n. 36/2013).
Ne deriva che, nel periodo di vigenza della primigenia formulazione della disposizione, la facoltà di «spendere» situazione creditoria nei confronti di altre pubbliche amministrazioni al fine di ottenere un d.u.r.c. positivo era limitata ad un’unica tipologia di d.u.r.c., ossia quella di cui all’art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, invero, era estranea ai procedimenti di affidamento di commesse pubbliche. I commi 1175 e 1176 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 cui la previsione rinvia hanno, infatti, introdotto un documento unico di regolarità contributiva specifico ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi, diverso dal « d.u.r.c., già disciplinato ai sensi della vigente normativa, per gli appalti di lavoro, servizi e forniture pubbliche, per i lavori privati dell’edilizia nonché per la fruizione di benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria.
Tale circostanza è confermata dalla circolare ministeriale nella parte in cui e’ precisato che il decreto, al di là della funzione di disciplinare in via generale le modalità di rilascio ed i contenuti analitici del d.u.r.c., nelle residue disposizioni trova applicazione solo con riferimento al d.u.r.c. richiesto per la fruizione dei benefici» (circolare I.N.P.S. n. 51/08).
Ne deriva che la facoltà «compensativa» dei crediti verso p.a. e dei debiti contributivi prevista dal d.l. n. 52 del 2012 era dapprima limitata al d.u.r.c. di cui alla l. n. 296 del 2006. Soltanto con il decreto legge n. 69 del 2013 come convertito tale facoltà risulta essere stata estesa ad ogni tipologia di d.u.r.c. e, dunque, anche a quello emesso per la partecipazione alle procedure di evidenza pubblica complessivamente intese. Tale interpretazione è, peraltro, confermata dalla nota di lettura del Senato sul disegno di legge (AS 974) di conversione del decreto, la quale sottolinea che «la norma, modificata dalla Camera dei deputati, eliminando il riferimento all’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296 del 2006 contenuto nell’articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge n. 52 del 2012, estende la procedura compensativa, in virtù della quale si procede al rilascio del d.u.r.c. in presenza di crediti certificati nei confronti delle P.A. di importo pari ai versamenti contributivi dovuti, anche alle procedure di appalto pubblico e di appalti privati in edilizia».
Ciò detto, poiché la modifica di che trattasi è entrata in vigore il 21 agosto 2013, essa – a parte ogni questione, qui irrilevante, sull’effettiva sussistenza dei presupposti di legge per poter accedere al beneficio di che trattasi – non poteva spiegare effetti, per le ragioni suesposte, ai fatti di gara per cui è causa, i quali, come è evidente, risalgono ad un periodo ben anteriore (l’aggiudicazione definitiva è del 14 marzo 2013), ancorché non lontano.
9.1.- Con la terza ed ultima questione sottoposta all’attenzione del Tribunale la ricorrente lamenta l’asserita illegittima escussione della garanzia provvisoria la cui produzione era prescritta dalla lettera d’invito.
Essa sostiene che il suddetto incameramento non sarebbe stato ammesso dalla previsione della lettera d’invito le cui «avvertenze» stabiliscono che «nei confronti dell’aggiudicatario o del secondo in graduatoria, l’amministrazione procederà alle verifiche di cui all’art. 48 d. lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., nel caso in cui risulteranno dichiarazioni mendaci o cause ostative oltre ai provvedimenti di cui all’art. 76 del d. P.R. n. 445 del 2000 il contratto sarà risolto di diritto e sarà incamerata la cauzione e l’aggiudicatario sarà tenuto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’amministrazione».
9.2.- La doglianza non può trovare adesione.
9.3.- Sul punto va osservato che proprio con riferimento alla mancata dimostrazione del requisito della regolarità contributiva, la lettera d’invito – in parte qua non impugnata e per tale parte non richiamata negli scritti di parte ricorrente – stabiliva specificamente (pag. 5, «Modalità di espletamento della gara»), che «la stazione appaltante procede, altresì, ad un immediata verifica circa il possesso dei requisiti di regolarità contributiva delle ditte concorrenti […]» e che «il presidente di gara […] procede: a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano fornito prova di cui sopra, ovvero risulti non conforme alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione; b) all’escussione della cauzione ed alla segnalazione all’Autorità […]».
Ne discende che l’operato del Comune di Erice relativamente all’incameramento della cauzione ed alla segnalazione di che trattasi, poiché conforme alle regole (incontestate) di autovincolo contenute nella lettera d’invito, è del tutto immune dai vizi denunziati.
10.1.- Al lume delle suesposte considerazioni la domanda di annullamento degli atti di gara e del d.u.r.c. come in epigrafe indicati, poiché infondata, deve essere integralmente rigettata, ciò che dà luogo al contestuale rigetto, altresì, della domanda risarcitoria stante l’assenza del requisito dell’ingiustizia del danno asseritamente patito.
11.1.- Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la regola della soccombenza (art. 26 cod. proc. amm.); non è luogo a provvedere sulle spese nei confronti della parte controinteressata stante la relativa mancata costituzione in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione terza, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore del Comune di Erice e dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, delle spese processuali ed onorari di causa che liquida rispettivamente in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) ed € 1.000,00 (euro mille/00), e per complessivi € 2.500,00, oltre accessori come per legge; nulla per le spese nei confronti della parte controinteressata non costituita in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Nicolo’ Monteleone, Presidente
Pier Luigi Tomaiuoli, Primo Referendario
Giuseppe La Greca, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)