Ad avviso del Collegio sono molteplici gli elementi che precludono la possibilità di addivenire a riconoscere un diritto al risarcimento dei danni a favore delle ricorrenti.
E’ pertanto da escludere che un eventuale difettoso funzionamento dell’apparato pubblico (non provato, come piú sopra esposto) nel caso in esame possa essere ricondotto ad una volontà di nuocere o ad un comportamento negligente o si ponga in contrasto con le prescrizioni di legalità, imparzialità e buon andamento che debbono presiedere l’attività della p.a., ai sensi dell’art. 97 della Costituzione
Ebbene, osserva il Collegio come difetti nella fattispecie in esame, l’elemento soggettivo in capo alle Amministrazioni resistenti, in base ad un duplice ordine di motivi tra cui .
1. La scusabilità della condotta della p.a. per la rilevante complessità del quadro fattuale.
In ogni caso, “ad abundantiam”, va aggiunto che la responsabilità aquiliana della p.a. non scaturisce dalla sola illegittimità del provvedimento impugnato o dell’inerzia amministrativa, essendo necessario ad integrare la fattispecie il giudizio di imputabilità soggettiva, quanto meno a titolo di colpa dell’apparato amministrativo procedente (vedi CdS, Sez. V, 2 marzo 2009, n. 1162 e 8 settembre 2008, n. 4242) ed a partire dalla fondamentale sentenza n. 500/1999 delle SS.UU. della Cassazione è stato tracciato un criterio di più penetrante indagine sulla valutazione della colpa per imputare il danno alla p.a., che si configura nel caso di violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione.
sentenza numero 275 del 6 ottobre 2010 pronunciata dal Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione Autonoma per la provincia di Bolzano
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