passaggio tratto dalla decisione numero 5471 del 20 novembre 2013 pronunciata dal Consiglio di Stato
Sentenza integrale
N. 05471/2013REG.PROV.COLL.
N. 01616/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 114, comma 3, cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1616 del 2013, proposto da:
Ricorrente S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Pietro Quinto, con domicilio eletto presso l’avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;
contro
Comune di San Marzano di San Giuseppe;
per l’ottemperanza
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO – SEZ. V n. 07000/2011, resa tra le parti, concernente affidamento lavori realizzazione rete di raccolta e trattamento acque piovane.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2013 il Cons. Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti e uditi per le parti l’avv. P. Quinto;
Il ricorso in oggetto è stato proposto da Ricorrente s.r.l., subentrata nella posizione soggettiva della SA.RO. Costruzioni s.r.l, già cessionaria della Eredi Leanza s.a.s., per ottenere chiarimenti sulle modalità di ottemperanza alla sentenza di questa Sezione del Consiglio di Stato 30 dicembre 2011, n. 7000.
Con la predetta sentenza, questo Consiglio, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l’appello interposto da Eredi Leanza S.a.s. & C. quale mandataria capogruppo ATI e ATI C.G.C. Italia Srl, e condannato il Comune di San Marzano di San Giuseppe al risarcimento del danno effettivamente provato pari ad euro 43.359,24 nonché alla rifusione in favore delle appellanti delle spese del doppio grado di giudizio che ha liquidato in euro 5.000,00.
Tra la società Ricorrente e la P.A. soccombente interveniva un accordo di rateizzazione in due trance, di cui la prima ammontante ad euro 35.000,00, e la seconda per la quota residua; tuttavia, in data 5.11.2012 il Comune di San Marzano di San Giuseppe inviava un’ulteriore nota, nella quale comunicava di aver adottato apposita determinazione per il pagamento della prima rata del debito de quo pari ad € 35.000, manifestando, tuttavia, perplessità sul complessivo ammontare del credito vantato dalla società Ricorrente.
L’istanza è fondata.
Secondo il Collegio, come esattamente rilevato nel presente ricorso per l’ottemperanza, in caso di risarcimento dei danni, la somma complessivamente liquidata in sentenza a titolo di risarcimento, va incrementata con la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, trattandosi di debito di valore con decorrenza dalla data in cui si è verificato il danno (ovvero, nel caso di specie, in cui è stato revocato l’appalto), fino al deposito della decisione: a decorrere da tale momento, in conseguenza della liquidazione giudiziale, il debito di valore si trasforma in debito di valuta.
Inoltre, spettano gli interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione della sentenza di condanna fino al soddisfo.
Si tratta in entrambi i casi di conseguenze automatiche direttamente discendenti dalla condanna al risarcimento del danno, a differenza della condanna al pagamento degli ulteriori interessi compensativi che, invece, deve essere appositamente oggetto di domanda giudiziale e che non è stata comunque riconosciuta dall’ottemperanda sentenza (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, n. 550-2011 e Sez. VI, n. 3144-2009).
Infatti, la rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell’obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d’ufficio ed in grado di appello, pur se non specificamente richiesti (ovvero richiesti per la prima volta durante il corso della verificazione), atteso che essi devono ritenersi compresi nell’originario petitum della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 23 febbraio 2012, n. 1052).
La ricorrente, inoltre, ha senza dubbio diritto alla ripetizione del contributo unificato, che nel caso di specie è pari ad euro 2.000,00 per il primo grado di giudizio e ad euro 500,00 per il secondo grado di giudizio, importi che si aggiungono alle spese legali liquidate in sentenza pari ad euro 5,000,00; anche in questo caso si tratta di un obbligo direttamente discendente dalla legge, ex art. 13 d.P.R. n. 115-2002, come ha chiarito anche questo Consiglio (cfr. sentenza n. 4596-2011).
Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, il ricorso deve essere accolto nei sensi sopra precisati.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),
definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dispone i chiarimenti come da motivazione.
Condanna il Comune di Massa al pagamento delle spese di lite della presente fase, spese che liquida in euro 2000,00, oltre accessori di legge, in favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Alessandro Pajno, Presidente
Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti, Consigliere, Estensore
Antonio Bianchi, Consigliere
Nicola Gaviano, Consigliere
Carlo Schilardi, Consigliere
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)