La risoluzione del contratto compete al giudice ordinario
Sono devolute alla cognizione del giudice ordinario le controversie sugli atti con i quali l’amministrazione, successivamente alla definizione della procedura di aggiudicazione ed alla stipula del contratto di appalto, provveda unilateralmente alla risoluzione del rapporto
Per quegli atti privi di natura provvedimentale che investono posizioni di diritto soggettivo concernenti la fase paritetica di esecuzione del contratto, sicché, ai sensi dell’art. 6 della legge 21 luglio 2000, n. 205, il contenzioso sorto nella fase di esecuzione del contratto è devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il Tar per la Valle d’Aosta, sezione di Aosta, con la sentenza numero 69 del 20 maggio 2005
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