Accolta la domanda di risarcimento del danno per equivalente pari al 5% dell’offerta presentata:la ricorrente ha provato che se la Commissione di gara avesse escluso i concorrenti privi di attestazione SOA per la categoria OS21 essa sarebbe risultata aggiudicataria
Ebbene, come dedotto dalla ricorrente la competente Commissione avrebbe dovuto verificare, ai fini dell’ammissione alla gara, il possesso, in capo alle imprese partecipanti, non solo (come avvenuto) dell’attestazione SOA per la categoria OG 6, bensì anche per la categoria OS 21.
Nel caso di specie è evidente che l’importo relativo alla categoria speciale (scorporata) OS 21 è superiore al 15% dell’importo totale dei lavori, sicché, in base al disposto del citato art. 37, comma 11, l’aggiudicataria l. non avrebbe dovuto essere ammessa alla gara, siccome impossibilitata, in quanto sfornita della necessaria qualificazione, sia ad eseguire direttamente per l’intero ammontare le lavorazioni di cui alla predetta categoria OS 21, sia a realizzare in proprio almeno il 70% delle lavorazioni della categoria OS 21 (non potendo subappaltare le stesse in misura superiore al 30%).
sentenza numero 24 del 29 gennaio 2010 emessa dal Tar Provincia di Bolzano
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