Risarcimento del danno (danno emergente e lucro cessante) in caso di illegittimo annullamento dell’aggiudicazione in un appalto di lavori pubblici
I singoli componenti della Commissione sono citabili solo innanzi alla Corte dei Conti (giudice contabile), non durante il giudizio risarcitorio instaurato presso il Tar (giudice amministrativo)
Il Tar per la Puglia, Sezione Seconda di Bari, con la sentenza numero 3399 del 18 luglio 2002 sancisce un importante principio in tema di risarcimento del danno (in forma specifica o per equivalente) negli appalti pubblici di lavori, delimitando altresì la successiva azione del Procuratore regionale della Corte dei Conti, nei confronti degli effetti responsabili (in presenza di dolo o colpa grave degli appartenenti alla commissione di gara.) del danno “indiretto” subito dall’amministrazione pubblica .
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