passaggio tratto dalla decisione numero 5106 del 21 ottobre 2013 pronunciata dal Consiglio di Stato
Sentenza integrale
N. 05106/2013REG.PROV.COLL.
N. 08585/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8585 del 2012, proposto da:
Ricorrente Italia S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Saverio Marini, Ulisse Corea, con domicilio eletto presso Studio Legale Marini in Roma, via Monte Parioli, N.48;
contro
Ministero Dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma Dei Monopoli Di Stato, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE II n. 07325/2012, resa tra le parti, concernente rigetto richiesta di ubicare i diritti sportivi presso comuni diversi da quelli della sede di aggiudicazione – risarcimento danni
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero Dell’Economia E Delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 luglio 2013 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati Francesco Saverio Marini e l’avvocato dello Stato Antonio Grumetto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’odierna appellante RICORRENTE Italia Spa premette:
— di avere partecipato alla procedura di selezione indetta da AAMS nel 2008 per l’affidamento in concessione dell’esercizio dei giochi pubblici su eventi diversi dalle corse dei cavalli di cui all’art. 38, comma 2 – 4, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 (conv. in L. 4 agosto 2006 n. 248) relativi a 6.300 nuovi punti vendita, suddivisi in 1.900 negozi di gioco sportivo e 4.400 corner o punti di gioco sportivo, distribuiti sul territorio nazionale
— che nel capitolato era indicato il numero dei diritti sportivi che si potevano attivare in ciascun comune e che, nella totalità, corrispondevano ai diritti sportivi posti a base di gara da AAMS.;
— che è risultata aggiudicataria della concessione n. 4098, comprendente i diritti sportivi relativi alla gestione di n. 416 negozi sportivi per la raccolta di giochi pubblici, n. 164 corner sportivi per la raccolta di giochi pubblici e n. 9 negozi ippici per la raccolta di scommesse.
— che, subito dopo l’aggiudicazione dei diritti sportivi, aveva ritenuto oggettivamente impossibile l’attivazione di alcuni di essi, per la presenza di altri punti vendita già attivati;
— sull’asserito presupposto dell’impossibilità legale di attivare i nuovi punti vendita e della non convenienza economica della localizzazione di alcuni di essi in zone rurali, con nota dell’8 gennaio 2008, aveva rappresentato ad AAMS le predette criticità, rappresentando altresì che, in alcuni comuni contemplati nel capitolato d’oneri, non vi era stata alcuna assegnazione all’esito della selezione;
— che, con lettera del 18 marzo 2008, aveva richiesto ad AAMS di trasferire l’attivazione dei suddetti diritti presso sedi sostitutive indicate in quei comuni che, seppur inseriti nell’elenco recato dal capitolato di gara, non erano stati assegnati, ed in particolare i negozi sportivi con codice n. 13167 (Martina Franca), n. 14191 (Portici), n. 13816 (Gravina di Puglia), n. 14485 (Bisceglie) e n. 13526 (Cuneo).
Con il presente gravame RICORRENTE impugna la sentenza con cui il TAR del Lazio, previa la loro riunione, ha respinto i due suoi ricorsi rispettivamente:
quello con il n. 6539 del 2008 per annullamento:
— della nota dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, Direzione generale, Direzione per i giochi, Ufficio scommesse sportive e ippiche a quota fissa e scommesse ippiche a totalizzatore, prot. n. 2008/12961/Giochi/Sco del 3 aprile 2008, nella parte in cui l’Amministrazione ha ritenuto di non poter accogliere l’istanza recante data 17 marzo 2008 presentata dalla ricorrente con la quale si richiedeva la possibilità di ubicare i diritti sportivi della quale la Società Ricorrente Italia S.p.a. è aggiudicataria presso altri Comuni diversi da quelli della sede di aggiudicazione “in quanto, ai sensi dell’art. 7 della vigente convenzione, il trasferimento dei punti di vendita di gioco sportivo in comune diverso da quello di aggiudicazione è consentito qualora il comune medesimo non sia coperto da punti di vendita di gioco sportivo”;
— della nota dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, Direzione generale, Direzione per i giochi, Ufficio scommesse sportive e ippiche a quota fissa e scommesse ippiche a totalizzatore, prot. n. 2009/18918/Giochi/Sco del 18 maggio 2009, con la quale si comunica il rigetto delle istanze di attivazione relative ai negozi di gioco sportivo identificati con i numeri 13167, 14191, 13816, 14485 e 13526 nonché l’avvio del corrispondente procedimento di decadenza della corrispondente aggiudicazione;
— della nota dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, Direzione generale, Direzione per i giochi, Ufficio scommesse sportive e ippiche a quota fissa e scommesse ippiche a totalizzatore, prot. n. 2009/18918/Giochi/Sco del 18 maggio 2009, con la quale si comunica il rigetto delle istanze di attivazione relative ai negozi di gioco sportivo identificati con i numeri 13167, 14191, 13816, 14485 e 13526 nonché l’avvio del corrispondente procedimento di decadenza della corrispondente aggiudicazione;
quello con il n. 6444 del 2010 diretto avverso:
– la nota dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, Direzione generale, Direzione per i giochi, Ufficio scommesse sportive e ippiche a quota fissa e scommesse ippiche a totalizzatore, prot. n. 2010/16355/Giochi/Sco dell’11 maggio 2010, con la quale è stata disposta la decadenza, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della vigente convenzione di concessione, dei diritti identificati dal codice n. 13167, n. 14191, n. 13816, n. 14485 e n. 13526;
– per quanto occorrer possa, della nota dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, Direzione generale, Direzione per i giochi, Ufficio scommesse sportive e ippiche a quota fissa e scommesse ippiche a totalizzatore, prot. n. 2009/18918/Giochi/Sco del 18 maggio 2009, con la quale l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 ha avviato il procedimento di decadenza dei diritti n. 13167, n. 14191, n. 13816, n. 14485 e n. 13526;
L’appello è affidato alla denuncia di tre rubriche di gravame relative all’erroneità della sentenza per contrasto con l’articolo 4 della convenzione di concessione; contraddittorietà della motivazione ed errore di diritto; ed una quarta rubrica con cui specifica la richiesta di risarcimento dei danni.
S è costituita in giudizio l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato (nel frattempo subentrata all’AAMS), che con le proprie memorie per la Camera di Consiglio e per la discussione ha confutato le affermazioni di controparte concludendo per il rigetto dell’appello.
Con ordinanza cautelare del 22 dicembre 2012 n. 5035 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare.
La società appellante con memoria per la discussione ha replicato alle tesi difensive di controparte soprattutto con riferimento al profilo relativo alla non debenza dei canoni in caso di mancata attivazione dei punti di vendita ed ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Chiamata all’udienza pubblica,uditi i patrocinatori delle parti, la causa è stata ritenuta in decisione.
DIRITTO
L’appello è infondato.
___ 1. Con il primo motivo si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto legittimo il provvedimento di decadenza per violazione dell’articolo 4 della convenzione di concessione dei negozi di gioco sportivo nn. 13167, 14191, 14485 e 13526.
Erroneamente il Tar avrebbe ritenuto che:
— l’RICORRENTE avrebbe colpevolmente fatto trascorrere il termine previsto dalla norma convenzionale per l’attivazione di diritti sportivi aggiudicati senza giustificare nulla rispetto al tempo inutilmente trascorso e senza contestare tempestivamente l’affermata impossibilità di dare avvio ai diritti sportivi in questione;
— che il provvedimento di decadenza sarebbe stato legittimamente adottato sul solo presupposto dell’accertamento dell’incontestabile mancata attivazione di diritti sportivi nel termine di 18 mesi; della consequenzialità all’inadempimento della doverosità degli atti impugnati.
Al contrario nessun comportamento sarebbe stato imputabile alla società perché, al momento della stipula della convenzione, i punti di gioco non sarebbero stati attivabili per l’impossibilità di rispettare i vincoli della distanza minima con altri punti compresi nel medesimo bando. Per cui sarebbe del tutto inconferenti rilievo che la società avrebbe dovuto tempestivamente contestare la pubblicazione dei relativi diritto ed attivarsi per richiedere il trasferimento in comuni alternativi.
Il TAR avrebbe ignorato il punto centrale della questione relativo al fatto che, ai sensi dell’articolo 2935 c.c. — applicabile fattispecie della decadenza ai sensi del 2965 c.c. — la prescrizione non poteva essere fatta valere per l’impossibilità giuridica originaria di attivare i diritti sportivi in questione.
Per cui mancato esercizio dei diritti entro il termine perentorio di 18 mesi contemplato dall’articolo 4 del Disciplinare di concessione non sarebbe stato giuridicamente addebitabile, non potendo essere attivati i diritti medesimi per la necessità di rispettare le distanze. Del resto l’interesse della società ai diritti in questione sarebbe stata testimoniata dal pagamento dei canoni concessorio stabiliti in EUR 3000 per negozio e legittimamente per effetto dell’entrata in vigore del decreto-legge numero 149 del 25 settembre 2008 (conv. in legge n. 184/2008) si sarebbe poi attivata.
L’assunto è privo di pregio giuridico.
In linea preliminare si deve valutare quindi negativamente il comportamento, in sede procedimentale e processuale, dell’appellante la quale in base alle ordinarie regole di diligenza, nel momento della partecipazione alla gara, avrebbe elaborare il proprio business plan basandolo sulla preliminare verifica delle situazioni di tutte le località oggetto della stessa e, una volta accertato che in alcune delle sedi messe in gara non sarebbero state considerate preesistenti agenzie sportive, avrebbe dovuto immediatamente diffidare AAMS a porre in essere le dovute modifiche al bando ovvero o astenersi dalla partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica.
Qualora tale situazione fosse comunque emersa comunque dopo l’aggiudicazione, analogamente Ricorrente Italia S.p.a. avrebbe dovuto immediatamente attivarsi procedimentalmente per chiedere ad AAMS di rendere concretamente esercitabili i diritti di cui era aggiudicataria o agendo nei confronti degli altri concessionari ovvero indicando sedi disponibili.
In ogni caso doveva rappresentare e far valere tale circostanza in tempo utile o al fine per poter rispettare il termine dei 18 messi o per chiedere una sua proroga per cause di forza maggiore.
Sul piano processuale, come esattamente ricordato dal TAR, in presenza di fattori asseritamente ostativi Ricorrente avrebbe dovuto impugnare immediatamente il bando in parte qua.
Inoltre l’appellante non ha fornito peraltro una qualsiasi prova, o anche solo indizio fattuale, per dimostrare l’asserita presenza di altre agenzie e la conseguente affermata l’impossibilità giuridica di attivare dei punti vendita dei quali era aggiudicataria e di distanziare opportunamente i punti sul territorio.
Deve infatti del tutto escludersi che la norme del bando e della convenzione consentissero ad Ricorrente autonome – e giuridicamente rilevanti — valutazioni circa la sussistenza dei presupposti per assicurare il rispetto dell’art. 1, comma 287, lett. g) e f), della legge n. 311 del 2004 (poi abrogato a far data dal 26 novembre 2008 dall’art. 1-bis, comma 6, del d.l. 149/2008, conv. dalla l. n. 184/2009) e quindi l’autonoma individuazione dei limiti ostativi alla dislocazione sul territorio dei diritti sportivi aggiudicati.
Il compito di vigilanza al riguardo spettava infatti ad AAMS, alla quale andava quindi eventualmente rappresentata la situazione.
Pertanto l’allegazione di tale pretesa circostanza non solo è stata procedimentalmente del tutto tardiva ma, soprattutto, appare strumentalmente diretta a far valere una decisione dipendente forse, da valutazioni di mera convenienza economica o dalla natura dei rapporti con gli altri concessionari presenti nei Comuni aggiudicati.
In tale direzione del tutto inconferente appare il richiamo ai principi in materia di decorrenza della prescrizione perché nel caso il rapporto, ed i conseguenti obblighi – erano sorti con la libera determinazione di Ricorrente di firmare la convenzione.
Così come ininfluente è il pagamento dei canoni concessori per i diritti di apertura: tale adempimento parziale era direttamente connesso alla mera titolarità dei diritti di apertura e non con il materiale esercizio del negozi (cui conseguono altri oneri di carattere economico) e, in ogni caso, era comunque inidoneo ad assolvere gli obblighi di apertura.
In tale direzione appare infine molto significativo il fatto — ricordato dall’Avvocatura Erariale e non contestato– che nel 2008 l’appellante non avesse nemmeno attivato la procedura informatica per la presentazione dell’istanza di ubicazione dei diritti. E’ evidente che tale elemento dimostra che l’appellante non aveva alcuna intenzione di attivare, nei termini previsti dall’art. 4,IV° co. della convenzione, gli esercizi per cui è causa.
In definitiva l’asserita impossibilità giuridica e concreta di far luogo all’attivazione presso le sedi dei comuni originariamente previste nella concessione n.4098 appare un elemento fattualmente non provato e comunque, a tutto voler concedere, costituiva una circostanza giuridicamente inidonea a legittimare il comportamento inadempiente di Ricorrente, che precludeva ogni possibilità futura di trasferimento del punto di raccolta.
___ 2. Con il secondo motivo Ricorrente assume che erroneamente e contraddittoriamente il Tar avrebbe poi ritenuto irrilevanti le vicende normative relative alla ricordata abrogazione delle distanze minime, ed assunto la legittimità del diniego di trasferimento perché all’epoca “era vigente la previsione di cui all’articolo 1, comma 287, lettera f) e g), della legge 30 dicembre 2004 n. 312 “, con ciò facendo supporre che, se la domanda fosse stata successiva, essa sarebbe stata regolata dalla nuova normativa.
Inoltre contraddittoriamente il TAR avrebbe anche rilevato che l’abrogazione del limite delle distanze, riguarderebbe esclusivamente i diritti attribuiti successivamente all’eliminazione delle disposizioni restrittive. Si sarebbe trattata di un’applicazione incoerente del criterio cronologico di risoluzione delle antinomie delle norme del tempo, e comunque il rapporto concessorio dell’appellante, sorto sotto il vigore della vecchia normativa, al 2 aprile 2007, era comunque ancora in svolgimento sotto l’impero della nuova, per cui in assenza di norme interpretative, il rapporto non poteva che essere assoggettato ex tunc alla nuova disciplina.
Sotto il profilo della ratio normativa l’abrogazione della disposizione sulle distanze non poteva esser disposta solo per i futuri concessionari perché la novella legislativa era stata la conseguenza delle pronunce della Corte di Giustizia, che aveva ritenuto tale limite una restrizione delle libertà fondamentali del Trattato UE. Si sarebbe trattato quindi di una misura protezionistica per garantire gli operatori esistenti, in contrasto gli articoli 43 e 49 del Trattato, ed in violazione del principio della parità di trattamento che anche le autorità che gestiscono giochi d’azzardo sono tenuti a rispettare. Sarebbe del tutto erroneo affermare che l’abrogazione delle norme sulle distanze minime si riferirebbero esclusivamente alle concessioni definite successivamente all’entrata in vigore della norma.
L’assunto è privo di pregio.
Esattamente il Primo Giudice, in base al principio “tempus regit actum” ha ritenuto che la successiva abrogazione delle limitazioni in materia di distanze costituisse una circostanza del tutto ininfluente sulla situazione in esame relativamente al diniego di trasferimento, perché del tutto vanamente l’appellante che, si era fatto scadere il termine per adempiere,
pretenderebbe poi di far valere una sorta di “illegittimità sopravvenuta” della decadenza invocando una disposizione non in vigore al momento della relativa adozione.
La sopravvenienza normativa era comunque inapplicabile nel caso di specie per la fondamentale ragione che Ricorrente non aveva (né tempestivamente e né mai) provveduto ad attivare i punti vendita, come avrebbe invece comunque dovuto fare in base agli impegni — liberamente ed inderogabilmente assunti — con la stipula della Convenzione.
In quanto soggetto inadempiente, non aveva dunque alcun titolo per trasferire i diritti sportivi in altri comuni diversi da quelli aggiudicati.
Al riguardo dunque è del tutto inconferente ed ininfluente il richiamo – in astratto condivisibile — ai principi affermati dalla Corte di Giustizia in materia con riferimento alla libertà di stabilimento ed all’interpretazione “comunitariamente orientata” delle disposizioni normative e convenzionali.
L’abolizione successiva sll’inadempimento della norma sulle distanze era una vicenda successiva e estranea alla situazione conseguente al deliberato inadempimento da parte della società.
Tale sopravvenienza non può giustificare affatto l’inosservanza delle disposizioni convenzionali stipulate inter partes, ma anzi esalta addirittura la responsabilità di Ricorrente: è evidente che, se la Società avesse tempestivamente aperti i punti vendita in adempimento dei propri obblighi, la successiva abolizione dei limiti spaziali avrebbe comunque reso legittimo il relativo esercizio.
___ 3. In conseguenza delle considerazioni che precedono deve respingersi il terzo motivo con cui, in via subordinata, dovrebbe comunque ritenersi invalida la sentenza del Tar nella parte in cui ha ritenuto legittimo il provvedimento che ha rigettato la richiesta di ubicare i diritti sportivi aggiudicati corrispondenti ai negozi presso altri comuni diversi da quelli della sede di aggiudicazione. Erroneamente l’amministrazione si sarebbe basata sull’articolo 7 dello schema di convenzione rubricato “trasferimento dei punti di vendita di gioco sportivo” che concerne il caso, del tutto diverso nel quale si chieda il trasferimento altrove di un punto di gioco regolarmente attivato.
Erroneamente il Tar avrebbe concluso per la legittimità del provvedimento di diniego sul presupposto che all’epoca sarebbe stata ancora vigente la disciplina interna, senza tener conto dei principi affermati dalla Corte di Giustizia per la quale la norma sulle distanze minime avrebbe dovuto essere disapplicata dall’amministrazione.
L’assunto è infondato.
In primo luogo si deve osservare che, in assenza di un’espressa disposizione convenzionale che consentisse il trasferimento anche per punti vendita non attivati, non vi era alcuna possibilità giuridica di ottenere ex novo un’ubicazione per località estranee a quelle del bando.
Sulla scia dei punti che precedono si rileva poi che l’art. 7 cit. della convenzione va collocato nell’ambito complessivo di tutte le altre clausole relative ai diritti ed agli obblighi delle parti.
In base alla stessa costruzione della clausola della convenzione, che si riferiva al trasferimento “dei punti di vendita” è evidente, come più volte sottolineato, che tale facoltà spettasse solo ad un aggiudicatario che avesse tempestivamente e regolarmente avviato la raccolta presso il pubblico.
Abilmente, ma del tutto vanamente, Ricorrente cerca quindi di ricostruire la fattispecie in termini di diversa “ubicazione dei diritti sportivi aggiudicati”, perché in assenza di una clausola ad hoc se un esercizio non è stato attivato non può essere trasferito, e comunque un concessionario inadempiente non ha alcuna possibilità di chiedere ed ottenere il trasferimento ad libitum perché, se così fosse, si finirebbero per vanificare le finalità stesse della procedura ad evidenza pubblica.
In tale quadro è dunque del tutto inconferente ed irrilevante la questione dell’abolizione dei limiti di distanza, e quindi, l’ennesimo richiamo ai principi affermati dalla Corte di Giustizia.
Anche sotto questo punto di vista il richiamo alla norma sui trasferimenti dei punti di vendita era del tutto corretta in relazione all’esigenza di sottolineare ulteriormente come, in ogni caso, non risultavano esserci né negozi e né punti gioco disponibili.
Deve infatti rilevarsi come Ricorrente, nel criticare la sentenza e introducendo la questione dell’interpretazione, in via di principio, dell’art. 7 della convenzione, del tutto singolarmente non ha nemmeno contestato l’erroneità, in punto di fatto, delle singole circostanze fondamentali alle quali sono ancorati i singoli dinieghi di trasferimento. Per l’amministrazione nei comuni cui era interessata l’appellante era comunque già attiva l’attività di raccolta delle giocate presso il pubblico di altri negozi sportivi. In particolare “nel Comune di Reggio Calabria sono stati assegnati n. 3 diritti per l’esercizio di negozi di gioco sportivo e n. 13 diritti per l’esercizio di punti di gioco sportivo, nel comune di Genova n. 18 diritti per negozio di gioco e n. 44 diritti per punti di gioco, nel comune di Barletta n. 2 diritti per negozi di gioco e n. 7 diritti per punti di gioco, nel comune di Manduria n. 1 diritto per negozio di gioco e n. 2 diritti per punti di gioco, nel comune di Capurso e nel comune di San Marcellino n. 1 diritto per punto di gioco”.
In sostanza, anche a prescindere dalle precedenti considerazioni, qui non sussisteva nemmeno l’astratta condizione in presenza della quale l’art. 7 della convenzione consentiva al concessionario la possibilità di chiedere ed ottenere il “Trasferimento dei punti di vendita di gioco sportivo” dalle sedi a suo tempo assegnate ed attivate con la concessione.
Il trasferimento era convenzionalmente condizionato dal fatto che la nuova destinazione, qualora fosse stata individuata in un comune diverso da quello di originaria collocazione del punto vendita, non avrebbe comunque dovuto coincidere con la preesistenza di altri punti vendita di gioco sportivo.
Anche il terzo motivo va dunque rigettato.
___ 4. Deve infine respingersi la richiesta risarcitoria. A tal fine l’appellante assume:
— l’illegittimità colpevole dei provvedimenti impugnati;
— il pregiudizio connesso alla mancata attivazione di diritti sportivi (n. 13.167 Comune di Martina Franca; n. 14.191 relativo al comune di Portici, n. 13.816 in comune di gravina di Puglia, n. 14.485 in comune di Bisceglie e numero 13.526 in comune di Cuneo);
— il nesso causale tra condotta illegittima e l’evento dannoso.
Il danno dovrebbe essere valutato dal Collegio anche in via equitativa con riferimento ai canoni concessori versati prima dell’entrata in vigore della norma che disponeva l’abolizione dei limiti sulle distanze. alle spese sostenute, ed al mancato guadagno per la mancata tempestiva attivazione dei punti vendita,
La pretesa è insussistente.
L’art. 30 c.p.a. II co. disciplina espressamente la risarcibilità degli « interessi legittimi » richiama — e presuppone — l’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa.
Invece in casi di azione amministrativa legittima (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 31 maggio 2012 n. 3262; Consiglio Stato sez. VI 18 agosto 2009 n. 4958, ecc. ) deve escludersi la configurabilità:
— della “colpa” dell’Amministrazione, per l’assenza di una condotta antigiuridica;
— dell’ “ingiustizia del danno”.
La legittimità del provvedimento preclude quindi ogni possibilità di far luogo al riconoscimento del risarcimento del danno da “atto legittimo” ai di fuori dei casi direttamente individuati dall’ordinamento comunitario (cfr. di recente: Consiglio di Stato sez. IV 12 febbraio 2013, n. 829; idem Consiglio di Stato sez. IV 07 luglio 2011 n. 4072, ecc,).
In conseguenza nel caso, non sussistono i requisiti né dell’ingiustizia del danno e né della colpa dell’amministrazione.
La pretesa risarcitoria non può dunque trovare accoglimento.
___ 5. In conclusione l’appello deve essere respinto e per l’effetto la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata.
Le spese, secondo le regole generali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:
___ 1. Respinge l’appello, come in epigrafe proposto.
___ 2. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che sono liquidate omnicomprensivamente, in favore in €. 5.000,00 (€ cinquemila/00) oltre I.V.A., C.N.A.P. come per legge in favore dell’Amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Marzio Branca, Presidente FF
Raffaele Potenza, Consigliere
Francesca Quadri, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)