domenica , 1 Ottobre 2023

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Va subito rilevato che l’affermazione secondo cui – come si legge nella motivazione del provvedimento di esclusione – “la cauzione provvisoria ha durata insufficiente”, non è esatta: la polizza prodotta dalla società ricorrente è infatti inequivoca nel prevedere che la durata della garanzia sia pari a quella prevista dal bando

La durata della polizza prodotta dalla ricorrente è indicata nella relativa appendice ove si legge che <<la presente polizza fidejussoria viene rilasciata ai sensi dell’articolo 75 del decreto legislativo numero 163 del 12 aprile 2006. Ha validità di almeno 180 giorni – o quella maggiore prevista dal bando – decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta, copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo>>

Va subito rilevato che l’affermazione secondo cui – come si legge nella motivazione del provvedimento di esclusione – “la cauzione provvisoria ha durata insufficiente”, non è esatta: la polizza prodotta dalla società ricorrente è infatti inequivoca nel prevedere che la durata della garanzia sia pari a quella prevista dal bando.

l’indicazione della durata della cauzione attraverso il rinvio a quanto stabilito dal bando – anziché con richiamo al dato numerico dei giorni – non comporta alcuna attenuazione delle garanzie cui è finalizzato l’istituto della cauzione provvisoria, sia con riguardo al rischio della mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’aggiudicatario, sia con riguardo al rischio di un’offerta non seria, o inaffidabile.

 

 

sentenza numero 65 del 9 luglio 2009, emessa dal Tar Valle d’Aosta, Aosta


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Va subito rilevato che l’affermazione secondo cui – come si legge nella motivazione del provvedimento di esclusione – “la cauzione provvisoria ha durata insufficiente”, non è esatta: la polizza prodotta dalla società ricorrente è infatti inequivoca nel prevedere che la durata della garanzia sia pari a quella prevista dal bando Reviewed by on . La durata della polizza prodotta dalla ricorrente è indicata nella relativa appendice ove si legge che <<la presente polizza fidejussoria viene rilasciata La durata della polizza prodotta dalla ricorrente è indicata nella relativa appendice ove si legge che <<la presente polizza fidejussoria viene rilasciata Rating: 0
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