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rilevato che alla presente gara si applicano le disposizioni introdotte con il d.l. 24 giugno 2014 n. 90 (trattandosi di bando pubblicato in data 23 luglio 2014)

novella del giugno 2014 trova appalicazione sia requisiti di ordine generale che speciale ex art 46, c 1 ter

rilevato che, in particolare, l’articolo 39 d.l. 90 cit. ha introdotto il comma 2 bis nell’articolo 38 Codice Contratti

passaggio tratto dalla ordinanza numero 618 del 15 dicembre 2014 pronunciata dal Consiglio Di Giustizia Amministrativa Per La Regione Siciliana

 

COMBINATO DISPOSTO DEL SECONDO COMMA BIS DELL'ARTICOLO 38 CON IL COMMA 1 TER DELL'ARTICOLO 46

Art. 38. Requisiti di ordine generale

(…)

2-bis. La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
(comma introdotto dall’art. 39, comma 1, legge n. 114 del 2014)

Art. 46. Documenti e informazioni complementari – Tassatività delle cause di esclusione

(…)

1-ter. Le disposizioni di cui articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.
(comma aggiunto dall’art. 39, comma 2, legge n. 114 del 2014)

 


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