Tar Lazio, Roma sentenza numero 6465 dell’ 1 giugno 2016
E’ suscettibile di immediato accoglimento e idonea a definire il giudizio la censura proposta già in parte nel ricorso principale, ma soprattutto precisata nei motivi aggiunti (a seguito della conoscenza della offerta tecnica), relativa alla modifica dell’offerta introdotta nell’offerta economica e nelle successive giustificazioni e, pertanto, alla illegittimità della valutazione di anomalia sul punto.
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