sentenza numero 112 del 231 gennaio 2013 pronunciata dal Tar Veneto, Venezia
Sentenza integrale
N. 01777/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1777 del 2003, proposto da:
Ricorrente s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Silvia Benacchio, con domicilio eletto presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 25, comma 1, del C.P.A.;
contro
U.L.S.S. n. 16 – Padova – (Pd), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Cristiana Parnigotto, Arianna Gabriella Casotto, Alberto Cartia, Sergio Buonaiuto, con domicilio eletto presso la segreteria del TAR ai sensi dell’art. 25, comma 1, del C.P.A.;
per l’accertamento
– del diritto della Società ricorrente al risarcimento del danno subito per intervenuta lesione dei propri diritti ed interessi nell’ambito della procedura di gara oggetto di giudicato di cui alla sentenza del C.d.S., Sez. V, n. 6290/2002;
– e per la condanna dell’intimata Amministrazione al pagamento della somma di € 477.024,13, ovvero della maggiore o minore somma da quantificarsi in corso di causa oltre a relativi interessi e rivalutazione monetaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’U.L.S.S. n. 16 di Padova.
Viste le memorie difensive.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 novembre 2012 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con atto di ricorso (n.r.g. 1777/03) notificato il 21.07.2003 e depositato il 05.08.2003, Ricorrente s.r.l. ha adito l’intestato Tribunale per chiedere il risarcimento del danno subito a seguito dell’illegittima esclusione dalla procedura selettiva per l’affidamento del servizio di pulizia da svolgersi presso alcune strutture ospedaliere dell’U.L.S.S. n. 16 di Padova, il cui provvedimento di aggiudicazione del 19 giugno 2001, n. 832, e il verbale della Commissione giudicatrice in data 3 marzo 2001, n. 3, sono stati annullati dal Consiglio di Stato, Sez. V, con decisione n. 6290/02.
2. Riferisce di aver richiesto alla Stazione appaltante, ai fini dell’esecuzione della menzionata sentenza del Consiglio di Stato, la rinnovazione della procedura selettiva “a decorrere dalle operazioni e dai provvedimenti annullati”, ma sebbene mancassero pochi mesi alla scadenza naturale del servizio di pulizia oggetto d’appalto, che nelle more del procedimento giurisdizionale in sede di appello era stato quasi interamente svolto dalle ditte aggiudicatarie dei lotti messi a concorso, l’U.S.S.L. n. 16 di Padova, invece di procedere alla rinnovazione della procedura di gara, si sarebbe limitata a riconsiderare la sola offerta tecnica ed economica della Società ricorrente, “di fatto determinandone la sua autoesclusione” dalla gara medesima.
3. Rileva che tale comportamento avrebbe definitivamente compromesso la possibilità di aggiudicarsi il servizio di pulizia, non potendo la propria offerta, ricalcolata sulla base dei rilievi contenuti nella decisione del Consiglio di Stato, n. 6290/02, competere con i punteggi che la Stazione appaltante ha invece mantenuto fermi nei confronti delle ditte aggiudicatarie, sulla base dei precedenti ed illegittimi parametri di valutazione, applicati dalla Commissione esaminatrice nell’ambito dell’originaria procedura di gara.
3.1. Lamenta, altresì, che il riesame delle proprie offerte tecniche è stato effettuato soltanto su due dei tre lotti messi a concorso.
4. Chiede, pertanto, il risarcimento del danno subito a seguito di tale illegittimo comportamento, con condanna dell’U.S.S.L. n. 16 di Padova al pagamento della somma di € 477.024,13, ovvero della maggiore o minore somma da quantificarsi in corso di causa, oltre a relativi interessi e rivalutazione monetaria.
5. L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, contestando le tesi difensive ex adverso svolte e concludendo per la reiezione dell’istanza risarcitoria avanzata dalla ricorrente.
6. La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del giorno 29 novembre 2012 e ivi trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. Con la presente impugnativa Ricorrente s.r.l. ha chiesto il risarcimento del danno in conseguenza dell’illegittima attività amministrativa posta in essere dall’U.S.S.L. n. 16 di Padova, nell’ambito della procedura di gara mediante licitazione privata per l’affidamento del servizio di pulizia dei propri presidi ospedalieri, i cui atti sono stati annullati dal Consiglio di Stato, Sez. V, con decisione n. 6290/02.
8. Secondo la prospettazione di Parte ricorrente, il fondamento della propria pretesa risarcitoria andrebbe rinvenuto: in primo luogo nella stessa sentenza di annullamento della procedura di gara, nella parte in cui ha statuito che “la circostanza che il contratto sia stato stipulato non toglie interesse all’appellante (Ricorrente s.r.l.) che da unadefinizione positiva del presente giudiziopuò ottenere un valido presupposto per un adeguato risarcimento del danno evidentemente sussistendo i presupposti per la configurabilità di una responsabilità civile dell’Amministrazione intimata”; in secondo luogo nel comportamento illegittimamente posto in essere dalla Stazione appaltante per essersi limitata a riconsiderare la sola offerta tecnica della ricorrente, senza altresì procedere alla rinnovazione della procedura di gara anche nei confronti di tutti gli altri concorrenti a partire dalle operazioni e dai provvedimenti annullati; infine, nell’arbitraria riapertura della procedura selettiva solo in relazione a due dei tre lotti messi a concorso.
9. Ad avviso del Collegio la pretesa risarcitoria avanzata dalla Società ricorrente deve essere respinta, non avendo quest’ultima provato di aver effettivamente subito un danno per l’illegittimo comportamento adottato dalla resistente Amministrazione in esecuzione della richiamata decisione del Consiglio di Stato.
10. Appare, infatti, indimostrato l’assunto in base al quale l’attività amministrativa, posta in essere successivamente all’annullamento giurisdizionale degli atti di gara impugnati, avrebbe definitivamente compromesso le probabilità per la Società ricorrente di aspirare ad aggiudicarsi anche uno soltanto dei tre lotti messi a concorso, a causa dell’inidoneità della propria offerta tecnica, ricalcolata sulla base dei rilievi contenuti nella sentenza del Consiglio di Stato n. 6290/02, ad ottenere punteggi migliori di quelli che la Stazione appaltante ha invece mantenuto fermi nei confronti delle offerte proposte dalle ditte aggiudicatarie, sulla base dei parametri di valutazione applicati dalla Commissione giudicatrice nell’ambito dell’originaria procedura selettiva.
11. Ed infatti, in materia di appalti pubblici l’interessato che aspiri ad ottenere il risarcimento del danno cagionato dall’Amministrazione appaltante, oltre a comprovare l’illegittimità della procedura concorsuale, deve altresì fornire la prova che in caso di regolare svolgimento della gara l’aggiudicazione sarebbe stata disposta in suo favore, ovvero dimostrare la semplice probabilità del medesimo risultato.
12. Ciò non è avvenuto nel caso di specie, essendosi la ricorrente limitata a contestare la legittimità degli atti adottati dalla Amministrazione appaltante in esecuzione della richiamata decisione del Consiglio di Stato n. 6290/02, senza peraltro acconsentire all’apertura della busta contenente la propria offerta economica, e senza altresì impugnare in sede giurisdizionale tali ulteriori provvedimenti, al fine di dedurne l’eventuale illegittimità anche in relazione al suddetto pronunciamento passato in giudicato.
13. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso dev’essere respinto.
14. In ragione della peculiarità della fattispecie controversa si rinvengono, tuttavia, giustificati motivi per compensare, tra le parti in causa, le spese e gli onorari del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Bruno Amoroso, Presidente
Claudio Rovis, Consigliere
Enrico Mattei, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)