sentenza numero 70 del 24 gennaio 2013 pronunciata dal Tar Marche, Ancona
Sentenza integrale
N. 00070/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00275/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 275 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Ricorrente Consorzio Ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Lucrezia Vaccarella, con domicilio eletto presso l’avv. Maurizio Discepolo in Ancona, via Matteotti, 99;
contro
Azienda Ospedaliera Universitaria – “Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi- G. Salesi”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Vito Iorio, con domicilio eletto presso l’avv. Lorenzo Gnocchini in Ancona, corso Stamira, 24;
nei confronti di
Cons.Controinteressata, Consorzio controinteressataerative di produzione e lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Marco Bertinelli Terzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, corso Stamira, 29;
BC Costruzioni s.p.a., GPL Costruzioni Generali;
per l’annullamento
– della determina n° 172 del 29 febbraio 2012 di aggiudicazione dell’appalto di “servizi di ingegneria ed esecuzione lavori per ristrutturazione ed adeguamento a norma corpi B – IB e collegati Ospedale di Torrette”;
– del verbale di gara n° 1 del 6 dicembre 2011;
– del verbale di gara n° 2 del 13 dicembre 2011;
– del verbale di gara n° 4 del 22 dicembre 201l;
– dei verbali di gara n° 5, 6, 7, 8, adottati in seduta riservata, e del verbale di gara n° 9, adottato in seduta pubblica;
– dei verbali di gara n° 10 e n° 11;
– del verbale di gara n° 12 del 24 febbraio 2012, di formulazione della graduatoria di gara,
– del disciplinare di gara art. 11 – procedura di aggiudicazione;
– del disciplinare di gara art. 10, contenuto della busta b, in parte qua;
– della gara per l’affidamento dell’appalto di “servizi di ingegneria ed esecuzione lavori per ristrutturazione a norma corpi B e IB e collegati Ospedale di Torrette” indetta con bando di gara del 27/07/2011.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti “Umberto I° – G.M. Lancisi – G. Salesi” e di Cons.Controinteressata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore il Primo Referendario Francesca Aprile nell’udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2012 e uditi per le parti i difensori, come da verbale;
Visto il dispositivo della presente sentenza, n° 675/2012, del 26 ottobre 2012;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso principale in epigrafe, RICORRENTE Consorzio Ricorrente ha adito questo Tribunale Amministrativo per domandare l’annullamento della determina n° 172 del 29 febbraio 2012 di aggiudicazione dell’appalto di “servizi di ingegneria ed esecuzione lavori per ristrutturazione ed adeguamento a norma Corpi B-IB e collegati Ospedale di Torrette, del verbale di gara n° 4 del 22 dicembre 2011, del verbale di gara n° 12 del 24 febbraio 2012, di formulazione della graduatoria di gara, del disciplinare di gara art. 11 – procedura di aggiudicazione, del disciplinare di gara art. 10, contenuto della busta b, in parte qua, nonchè della gara per l’affidamento dell’appalto di “servizi di ingegneria ed esecuzione lavori per ristrutturazione a norma corpi B-IB e collegati Ospedale di Torrette ” indetta con bando di gara del 27/07/2011.
E’ stata, altresì, domandata la declaratoria dell’inefficacia del contratto, ove stipulato, ovvero, in subordine, la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni e delle spese di partecipazione.
Per resistere al ricorso, si è costituita l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti “Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi”, che, con memorie difensive e documenti, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso e ne ha domandato, comunque, il rigetto per infondatezza, vinte le spese.
Si é costituito, altresì, il controinteressato Cons.Controinteressata, che, con memorie difensive, documenti e repliche, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse a ricorrere e ne ha domandato, comunque, il rigetto per infondatezza, vinte le spese.
Con ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente ha impugnato la determina n° 172 del 29 febbraio 2012 di aggiudicazione dell’appalto di “servizi di ingegneria ed esecuzione lavori per ristrutturazione ed adeguamento a norma Corpi B-IB e collegati Ospedale di Torrette, il verbale di gara n° 1 del 6 dicembre 2011, il verbale di gara n° 2 del 13 dicembre 2011, il verbale di gara n° 4 del 22 dicembre 201l, i verbali di gara n° 5, 6, 7, 8, adottati in seduta riservata, e il verbale di gara n° 9, adottato in seduta pubblica, i verbali di gara n° 10 e n° 11, il verbale di gara n° 12 del 24 febbraio 2012, di formulazione della graduatoria di gara, il disciplinare di gara art. 11 – procedura di aggiudicazione, il disciplinare di gara art. 10, contenuto della busta b, in parte qua, la gara per l’affidamento dell’appalto di “servizi di ingegneria ed esecuzione lavori per ristrutturazione a norma corpi B e IB e collegati Ospedale di Torrette ” indetta con bando di gara del 27/07/2011, domandandone l’annullamento, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Con ordinanza n° 347/2012 del 06 luglio 2012, é stata fissata, per la trattazione di merito del ricorso, la pubblica udienza del 25 ottobre 2012.
Alla pubblica udienza del 25 ottobre 2012, sentiti i difensori delle parti, come da verbale, il ricorso é stato trattenuto in decisione.
In data 26 ottobre 2012, é stato pubblicato il dispositivo della presente sentenza, n° 675/2012.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione del principio di pubblicità delle sedute di gara, violazione dell’art. 77 del d.lgs. n° 163/2006, disparità di trattamento, violazione del principio di trasparenza, violazione dell’art. 97 della Costituzione.
Il ricorrente, dopo aver premesso essere state espletate in seduta pubblica la prima seduta di gara, in cui la Commissione giudicatrice ha proceduto alla verifica dell’integrità dei plichi e all’apertura degli stessi, nonché le operazioni di sorteggio ai sensi dell’art. 48 del codice dei contratti pubblici, di apertura dell’offerta tecnica e di apertura dell’offerta economica, si duole che non sia stata fornita adeguata informativa delle date delle sedute pubbliche ulteriori rispetto alla prima seduta pubblica e a quella conclusiva.
Il motivo, non riproposto nella memoria conclusionale, depositata in data 04 ottobre 2012, dalla parte ricorrente in vista dell’udienza pubblica di discussione del ricorso, é infondato.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti “Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi” ha dedotto, nella memoria depositata in data 08 maggio 2012, che, come previsto dall’art. 11 del Disciplinare di gara, “tutte le sedute pubbliche delle operazioni di gara sono state preventivamente e tempestivamente comunicate a mezzo di pubblicazione sul sito aziendale”.
Tale deduzione é stata documentata mediante produzione del certificato di avvenuta pubblicazione avvisi delle sedute pubbliche della gara di cui si controverte, emesso dal responsabile unico del procedimento e dal Direttore della S.O. Sistema Informativo Aziendale, cui sono allegati gli avvisi pubblicati sul sito aziendale.
La doglianza dev’essere, quindi, respinta.
Con il secondo motivo del ricorso principale, il ricorrente lamenta violazione della lex specialis di gara, dell’art. 53 e dell’art. 83 del d.lgs. n° 163/2006, degli artt. 24 e 15 del d.P.R. n° 207/2010, nonché eccesso di potere, violazione dei principi di imparzialità, trasparenza.
Il motivo è infondato.
Dev’essere osservato che la procedura ad evidenza pubblica indetta con bando del 27 luglio 2011 concerne l’affidamento di un appalto misto di servizi di ingegneria ed esecuzione lavori, sussumibile nella fattispecie contemplata dall’art. 53, secondo comma, lett. c), del codice dei contratti pubblici.
Parte ricorrente si duole dell’asserita mancanza di alcuni degli elaborati progettuali di cui all’art. 24 del Regolamento d.P.R. n° 207/2010 e censura, altresì, il disciplinare ove interpretato in contrasto con l’art. 53 del d.lgs. n° 163/2006, nonchè con gli artt. 15, 24 e 30 del d.P.R. n° 207/2010 .
La doglianza è infondata.
Ai sensi dell’art. 93 del codice dei contratti pubblici, la progettazione in materia di lavori pubblici si articola secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva.
Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alle valutazioni delle soluzioni possibili.
Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni.
Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.
La distinzione dell’attività di progettazione dei lavori pubblici in tre livelli di approfondimento tecnico indica il progressivo affinamento dell’idea progettuale, nell’ambito del quale il progetto definitivo esprime un livello di definizione progettuale tale da consentire la compiuta individuazione dei lavori da realizzare.
In coerenza con le richiamate disposizioni normative, il principio di completezza progettuale deve ritenersi rispettato ogniqualvolta il progetto definitivo presenti un livello di definizione tale da consentire la compiuta individuazione dei lavori da realizzare.
Nel caso di cui si controverte, il disciplinare di gara stabilisce, quanto al contenuto della Busta B – offerta tecnica, che: “ai fini della valutazione dell’offerta tecnica e dell’assegnazione del punteggio, l’offerente deve produrre relazioni tecniche illustrative atte ad individuare la validità della proposta progettuale con esclusivo riferimento agli elementi di valutazione a punteggio già indicati e precisamente:
1) una relazione tecnica illustrativa costituita da un massimo di 50 cartelle A4 (foglio A/4 unica facciata) con non più di 50 righe per pagina con scrittura in corpo non inferiore a 10 punti eventualmente contenenti schede e diagrammi (riferimento punti a.1.1, a.1.2, a.1.3, e a.1.4 del precedente art. 5 (SUBCRITERIO MERITO TECNICO);
2) una relazione tecnica illustrativa costituita da un massimo di 25 cartelle A4 (foglio A/4 unica facciata) con non più di 50 righe per pagina con scrittura in corpo non inferiore a 10 punti eventualmente contenenti schede e diagrammi (riferimento punti a.2.1 e a.2.2 del precedente art. 5 (SUBCRITERIO MERITO TECNICO);
Le relazioni di cui ai punti 1) e 2) del presente articolo potranno essere corredate da elaborati grafici e da ogni altra documentazione di supporto con definizione a livello di progetto definitivo, anche relativa ad opere già eseguite con la stessa tecnologia o con mezzi d’opera speciali individuati in offerta, diagrammi PERT, necessari alla comprensione e valutazione della proposta progettuale; inoltre, é facoltà dell’ offerente aggiungere schede tecniche dei prodotti e dei materiali che si intendono utilizzare.
3) Elenco degli elaborati presentati;
4) a pena di esclusione, un elaborato di computo metrico non estimativo, dal quale risultino le categorie e l’operatività dei lavori da eseguirsi”.
Essendo stato richiesto un livello di definizione progettuale tale da consentire la compiuta individuazione dei lavori da realizzare, é da ritenersi infondata la doglianza svolta avverso il disciplinare di gara, non sussistendo profili di contrasto con le disposizioni del codice dei contratti pubblici e del regolamento di cui al d.P.R. n° 207/2010 concernenti la progettazione definitiva.
Considerato che, come dedotto dal controinteressato costituito, in sede di offerta tecnica del Consorzio aggiudicatario è stato prodotto il progetto definitivo comprensivo degli elaborati, delle relazioni tecniche illustrative, del computo metrico non estimativo, richiesti dal disciplinare di gara, che il progetto definitivo presentato in sede di offerta aggiudicataria esprime un livello di definizione progettuale tale da consentire la compiuta individuazione dei lavori da realizzare e che appare, altresì, essere stato rispettato, in concreto, il principio di completezza progettuale, le doglianze svolte in impugnativa devono essere respinte.
Dev’essere, anche, disattesa la doglianza con cui parte ricorrente si duole di un’asserita violazione dell’art. 83 del codice dei contratti pubblici, sotto il profilo che la Commissione avrebbe introdotto “un ulteriore criterio di valutazione”.
La doglianza é infondata, considerato che nessun nuovo criterio di valutazione é stato introdotto dalla Commissione di gara, con verbale n° 4 del 22 dicembre 2011, essendo stati, piuttosto, esplicitati elementi motivazionali afferenti all’iter logico valutativo in applicazione dei criteri di valutazione predeterminati dal disciplinare di gara.
Con il terzo motivo del ricorso principale, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 10 del disciplinare di gara, violazione dell’art. 83 del d.lgs. n° 163/2006, nonchè disparità di trattamento, per l’asserita “decisione” “di non escludere il concorrente che nell’offerta tecnica avesse fornito indicazioni temporali”.
Il motivo, non riproposto nella memoria conclusionale, depositata in data 04 ottobre 2012, dalla parte ricorrente, in vista dell’udienza pubblica di discussione del ricorso, é infondato.
E’, infatti, rimasto incontestato quanto dedotto dalla difesa della stazione appaltante, nella memoria difensiva, depositata in data 08 maggio 2012, che nessuna delle ditte ammesse in gara abbia indicato direttamente o indirettamente valutazioni economiche o temporali nell’offerta tecnica.
Il ricorso principale dev’essere, quindi, respinto per infondatezza delle doglianze tutte.
Con il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente lamenta violazione dell’art. 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3 e 4 del disciplinare di gara, violazione degli artt. 83 e 53 del d.lgs. n° 163/2006, degli artt. 24, 15 e 30 del d.P.R. n° 207/2010, inadeguatezza dell’istruttoria, disparità di trattamento e carenza di motivazione.
La doglianza é rivolta a far valere l’asserita mancanza, tra i documenti che compongono il progetto definitivo dell’aggiudicatario, del disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici, nonchè dell’aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza.
La censura è proposta, altresì, nei confronti del concorrente GPL Costruzioni Generali, il cui progetto definitivo si lamenta essere carente dell’aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza e del concorrente BC Costruzioni, il cui progetto si lamenta essere carente del disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici, nonchè dell’aggiornamento del documento contenente prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza.
La doglianza é infondata.
Dev’essere osservato che l’art. 3.4 del disciplinare di gara indica le attività di progettazione definitiva da acquisirsi in sede di offerta, e le attività di progettazione esecutiva che costituiscono oggetto del contratto.
L’art. 4 del disciplinare di gara stabilisce che “oggetto del contratto è la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta sulla base del progetto preliminare dell’Azienda”.
Tali disposizioni, e l’invocato parametro normativo dell’art. 53 del codice dei contratti pubblici, non sono stati disattesi nel caso di cui si controverte.
I documenti elencati dall’art. 24 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 non sono elementi essenziali dell’offerta, di talchè, in presenza dei contenuti e del livello di definizione progettuale della progettazione definitiva, tale da consentire la compiuta individuazione dei lavori da realizzare, non sussiste la lamentata causa di esclusione nei confronti del concorrente in ragione della mera denominazione dei documenti prodotti.
E’ stato dedotto, nella memoria difensiva del controinteressato costituito, depositata in data 3 luglio 2012, che i contenuti propri del disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici e dell’aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza sono compresi nella relazione tecnico-illustrativa prodotta dal Consorzio aggiudicatario.
Pertanto, considerata la ratio degli invocati parametri normativi, le calendate censure si appalesano infondate.
Con distinto profilo di doglianza, il ricorrente lamenta che “pur avendo riscontrato la mancanza dei suddetti elaborati nell’offerta progettuale dei tre concorrenti, la Commissione non ne ha data contezza nei verbali né attribuito corrispondenti minori punteggi” (p. 10 del ricorso per motivi aggiunti).
La doglianza non può essere accolta, in mancanza di rituale proposizione del rimedio previsto dall’ordinamento, stante che il verbale della Commissione giudicatrice, quale atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso dei fatti ivi attestati dai pubblici ufficiali.
Per le osservazioni superiormente svolte con riguardo alla medesima doglianza sollevata con il ricorso principale, devono essere respinte per infondatezza le censure di violazione dell’art. 83 del codice dei contratti pubblici e di carenza di motivazione, considerato che nessun ulteriore criterio di valutazione è stato introdotto dalla Commissione di gara, con verbale n° 4 del 22 dicembre 2011, essendo stati, piuttosto, esplicitati elementi motivazionali afferenti all’iter logico valutativo in applicazione dei criteri di valutazione predeterminati dal disciplinare di gara.
Dev’essere, altresì, disatteso il profilo di doglianza, svolto nel primo motivo aggiunto, con il quale si lamenta che la Commissione giudicatrice avrebbe esercitato poteri spettanti al responsabile unico del procedimento preliminarmente alla progettazione.
L’impugnato verbale n° 4 del 22 dicembre 2011, sul quale la doglianza é incentrata, non costituisce esercizio del potere, contemplato dall’art. 93, secondo comma, del codice dei contratti pubblici, e dall’art. 15 del d.P.R. n° 207/2010, di integrare o ridurre i livelli di definizione e i contenuti della progettazione, potere che non risulta essere stato, nel caso concreto, esercitato.
Il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti, dev’essere, quindi, respinto per infondatezza.
Con il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma primo, lett. m-quater), con riferimento alle offerte tecniche dei concorrenti Cons.Controinteressata e GPL Costruzioni Generali, per asserito collegamento sostanziale, carenza di adeguata istruttoria, violazione del principio di segretezza delle offerte, violazione della par condicio.
Il motivo é infondato.
Il Collegio condivide il principio di diritto, enunciato in sede giurisprudenziale, per il quale, in assenza di situazioni di controllo societario ai sensi dell’art. 2359 c.c., ovvero di altri elementi attestanti un collegamento sostanziale tra soggetti giuridici distinti, non può dirsi comprovata l’esistenza di un unico centro decisionale.
Solo in presenza di concreti e apprezzabili elementi probatori di un collegamento sostanziale sorge l’onere, in capo all’amministrazione, di verificare se esso sia stato tale da alterare il normale, imparziale, concorrenziale meccanismo di gara.
La riconducibilità ad un unico centro decisionale dev’essere desunta da elementi sufficientemente apprezzabili sul piano giuridico-economico, afferenti agli assetti proprietari, alla composizione societaria, agli organi societari, agli oggetti sociali, elementi che dimostrino il collegamento sostanziale.
Nessuno di tali elementi é stato dedotto in impugnativa, né dimostrato, a supporto della tesi della ravvisabilità di un collegamento sostanziale tra il Consorzio Cons.Controinteressata e la GPL Costruzioni Generali.
La doglianza è argomentata sul raffronto degli elaborati grafici delle offerte dei due concorrenti, che presenterebbero alcune similitudini.
In realtà, anche in disparte la diversità delle due soluzioni progettuali, riconosciuta in impugnativa (pag. 21 del ricorso per motivi aggiunti), non appare condivisibile il postulato, sul quale la tesi impugnatoria è argomentata, ovverosia che l’esistenza di un collegamento sostanziale possa essere dimostrata sulla base di una mera similitudine grafica di alcuni elaborati di progetto.
Nel caso concreto, in applicazione del superiore principio di diritto, non essendo emersi concreti e oggettivi elementi probatori di un collegamento sostanziale e di una riconducibilità ad un centro decisionale unico, la determinazione di ammissione in gara dei concorrenti Cons.Controinteressata e GPL Costruzioni Generali non presenta i lamentati profili di illegittimità.
Il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti dev’essere, quindi, respinto.
Con il terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti, si lamenta violazione dell’art. 10 del disciplinare di gara, disparità di trattamento, violazione della par condicio e del principio di segretezza delle offerte.
La doglianza è rivolta avverso la mancata esclusione della concorrente BC Costruzioni, il cui plico, controfirmato sul frontespizio, non sarebbe stato controfirmato anche su tutti i lembi di chiusura.
Il motivo dev’essere respinto, perché infondato.
Non é stato specificamente contestato quanto dedotto nella memoria difensiva dell’amministrazione intimata, depositata il 3 luglio 2012, che il plico in questione “all’esame della Commissione, presenti anche i concorrenti, é risultato integro, non manomesso”.
Deve ritenersi, pertanto, rispettato il principio di segretezza dell’offerta e di integrità del plico.
Con il quarto motivo del ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente lamenta violazione del disciplinare di gara con riferimento all’attribuzione dei punteggi per il merito tecnico, sub criterio a), nonché illogicità della valutazione compiuta dalla Commissione.
La doglianza è rivolta avverso la valutazione, compiuta dalla Commissione giudicatrice, dell’offerta di BC Costruzioni e l’attribuzione a quest’ultima del punteggio afferente la scelta del sistema di protezione sismica di cui al subcriterio a.1.1..
Il ricorrente, dopo aver riportato nel corpo della doglianza “alcuni stralci” ricavati dalla Relazione tecnico-illustrativa – subcriterio A.1 del concorrente BC Costruzioni, si duole dell’asserita illogicità dell’impugnata valutazione dell’offerta di BC Costruzioni.
La doglianza é infondata, non sussistendo i lamentati profili di illogicità o irragionevolezza.
Il verbale di gara n° 6 del 10 gennaio 2012 reca l’esplicazione dell’iter seguito dalla Commissione giudicatrice nell’assegnazione dei punteggi, in applicazione dei criteri e dei subcriteri prederminati al punto 5 del disciplinare di gara.
Il punto 5 del disciplinare di gara non è stato impugnato dall’odierno ricorrente nè quanto ai criteri di valutazione, nè quanto alle modalità della valutazione ivi indicate.
Pertanto, considerato che non sono stati dedotti profili di illogicità o incoerenza nell’iter logico di concreta applicazione dei criteri e subcriteri di valutazione predeterminati dal disciplinare di gara, e che le deduzioni impugnatorie non sono conducenti nel senso della inattendibilità della valutazione, essendo la contestata offerta di BC Costruzioni rimasta subvalente, la doglianza non può essere accolta.
Il motivo dev’essere, quindi, respinto, perché infondato.
Del pari infondato é il profilo di doglianza, svolto nel quarto motivo del ricorso per motivi aggiunti, con cui parte ricorrente insorge avverso il giudizio di congruità dell’offerta aggiudicataria.
La doglianza non coglie nel segno, non essendo stata nemmeno dedotta, nell’impugnativa per motivi aggiunti, la inattendibilità dell’offerta aggiudicataria, nè che gli importi indicati in tale offerta non rientrino nelle dinamiche di mercato o non siano ragionevolmente sostenibili.
Infondato, in ultimo, l’argomento concernente un’asserita divergenza tra il prezzo offerto e quello risultante dal computo metrico redatto dall’aggiudicataria, considerato che il prezzo offerto é determinato dai ribassi percentuali di cui all’offerta economica dell’aggiudicatario.
Il ricorso per motivi aggiunti dev’essere, quindi, respinto, per infondatezza delle doglianze tutte.
L’insussitenza, in capo all’odierno ricorrente, del diritto all’aggiudicazione dell’appalto impone la reiezione della domanda di risarcimento del danno da mancata aggiudicazione.
Altresì, non sono risarcibili i costi sostenuti per la partecipazione alla gara, non essendo ravvisabile la lesione di alcun ragionevole affidamento in ordine alla conclusione del contratto.
La mancata allegazione di concreti elementi dai quali possa inferirsi l’esistenza di un pregiudizio alla sfera dei diritti fondamentali della persona non consente di addivenire all’accoglimento della domanda di riparazione del danno non patrimoniale.
Per le suesposte ragioni, il ricorso principale e per motivi aggiunti dev’essere respinto, perché infondato, sia quanto alla domanda di annullamento, sia quanto alla domanda di declaratoria dell’inefficacia del contratto, sia quanto alla domanda risarcitoria.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso principale e per motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro duemila/00 per ciascuna delle parti costituite, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF
Tommaso Capitanio, Consigliere
Francesca Aprile, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)