Trattandosi di responsabilità solidale, ai sensi dell’articolo 2055
cod.civ., una diversa ripartizione, per quote, della responsabilità
accertata può valere in via di regresso nei confronti degli altri
soggetti ritenuti corresponsabili, non potendo essere opposta alle
parti attrici, creditori dell’obbligazione che, come è noto, si
avvantaggiano del carattere solidale dell’obbligazione risarcitoria.
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