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Respinta domanda risarcimento danni non patrimoniali niente prova pregiudizio concretamente subito

Va, invece, respinta, nel caso di reintegrazione in forma specifica, la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, non essendo stata fornita prova adeguata del pregiudizio concretamente subito. 

Ciò, evidentemente, non pregiudica la liquidazione automatica di tale voce di danno nell’ipotesi in cui venga adottato il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis. 

Da respingere è, altresì, la domanda di danno per il mancato esercizio del diritto di preferenza accordato ai proprietari espropriati , ai sensi dell’art. 37, comma 11 l. n. 865/1971, dovendosi considerare l’esproprio – ed il relativo diritto di superficie in favore del ricorrente – travolti dall’intervenuto annullamento. 

Sussistono, infine, i presupposti per disporre la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., per l’ipotesi di “ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato”, considerato il perdurante inadempimento del Comune, nella misura che , in applicazione dei criteri sanciti dall’art. 614 –bis , comma 2 c.p.c. (cfr. cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 dicembre 2011, n. 6688) si ritiene congrua e non eccessiva di Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ulteriore inadempimento, a decorrere dal novantunesimo giorno dalla notifica o comunicazione della presente sentenza. 

Per il caso di ulteriore inottemperanza, si dispone sin d’ora la nomina di un Commissario ad acta, nella persona del Provveditore alle opere pubbliche competente per la Provincia di Barletta – Andria – Trani o di un funzionario dallo stesso delegato, che provvederà in sostituzione del Comune inadempiente. 

Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto nei suindicati limiti, con condanna del Comune di Barletta alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di giudizio liquidate in dispositivo e compensazione delle spese nei confronti delle altre parti costituite. 

a cura di Sonia Lazzini 

passaggio tratto dalla  decisione numero 5831  del  6  dicembre   2013 pronunciata dal Consiglio di Stato

 

Sentenza integrale

N. 05831/2013REG.PROV.COLL.

N. 03609/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3609 del 2013, proposto da:
Michelangelo Ricorrente, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Tempesta, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

contro

Comune Di Barletta, in persona del Sindaco p.t.,rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Caruso, Domenico Cuocci Martorano, con domicilio eletto presso Benito Panariti in Roma, via Celimontana, 38;

nei confronti di

*

per l’ottemperanza

al decreto del Presidente della Repubblica in data 14 settembre 2011, su parere conforme del Consiglio di Stato n.4471/2008 del 10 novembre 2010, concernente annullamento III programma di attuazione PEEP e decreto di esproprio di suolo – ris. danni

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune Di Barletta, di *

Viste le memorie difensive;

Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2013 il Cons. Francesca Quadri e uditi per le parti gli avvocati Benito Panariti (su delega di Giuseppe Caruso e di Domenico Cuocci Martorano), Giuseppe Tempesta e Maurizio Savasta;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 settembre 2011, su parere conforme del Consiglio di Stato n. 4471/2008 espresso nell’Adunanza del 10 novembre 2010, sono stati accolti i ricorsi riuniti del Sig. Michelangelo Ricorrente per l’annullamento delle deliberazioni del Consiglio comunale di Barletta di approvazione alla variante al P.R.G.e di avvio della procedura espropriativa nonché del decreto di espropriazione del suolo di sua proprietà, atti adottati nell’ambito del III programma d’attuazione della zona di edilizia economica e popolare per il quinquennio 2004/2009. Con ricorso per l’ottemperanza del suddetto decreto, il ricorrente ha denunciato la mancata esecuzione da parte del Comune di Barletta che si sarebbe astenuto sia dalla restituzione dell’immobile, sia dalla corresponsione di somme di denaro.

Il ricorrente chiede, pertanto, che, in esecuzione del decreto di annullamento degli atti indicati, il Comune sia condannato alla restituzione del terreno, con la penalità di mora ex art. 114, comma 4 lett. e) c.p.a., quantificata in euro 200 per ogni giorno di ritardo.

Il ricorrente domanda, altresì, il risarcimento del danno patito per il mancato godimento del suolo , valutato nel 5% del valore del bene per ciascun anno a partire dalla data di adozione del decreto di esproprio (12.9.2006) , per un importo di euro 626.525.99,00 (calcolato su un valore di mercato di euro 1.501.578,00) maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria ad un tasso del 5% su base annua, oltre al danno ulteriore patito fino al giorno dell’effettiva restituzione; del danno per il pregiudizio non patrimoniale, non inferiore ad euro 412.818,00 oltre rivalutazione ed interessi fino alla liquidazione effettiva; dell’ulteriore danno per il mancato esercizio del diritto di preferenza ex art. 37, comma 11 l.n.865 del 1971, pari ad euro 340.357,68, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo.

Il ricorrente chiede la nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell’amministrazione comunale e l’adozione degli atti sostitutivi.

In via istruttoria, ove ritenuto necessario, chiede disporsi consulenza tecnica d’ufficio volta a determinare il valore del suolo e la misura del risarcimento secondo i criteri indicati.

Si è costituito il Comune di Barletta, contestando la pretesa del ricorrente in quanto eccessiva ed ingiustificata , sostenendo un valore nettamente inferiore del suolo su cui calcolare l’ammontare del danno da risarcire, negando la risarcibilità del danno non patrimoniale nonché la stessa sussistenza di un danno da mancato esercizio della preferenza e richiamando la stima compiuta dinanzi alla Corte d’Appello di Bari in sede di giudizio di opposizione alla cui pendenza, oltre che alla pendenza di trattative, ha ricollegato il ritardo nella corresponsione dell’indennità.

Il Comune ha altresì dato atto dell’avvenuto avvio , in data 16.9.2013, della procedura di acquisizione del suolo ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, chiedendo termine in attesa della definizione del relativo procedimento, e si è opposto alla CTU , stante l’assenza di un principio di prova ed il carattere meramente esplorativo della richiesta perizia.

Si sono altresì costituite le società cooperative edilizie indicate in epigrafe e la Sig.ra Quarto Loreta, assegnatarie, che si sono opposte alla domanda di restituzione dell’immobile.

Alla camera di consiglio dell’8.10.2013, in vista della quale sono state depositate memorie, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso per l’ esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica in data 14 settembre 2011, emesso su parere conforme del Consiglio di Stato n. 4471/2008 del 10.11.2010, con cui sono stati annullati gli atti del Consiglio Comunale di Barletta di approvazione alla variante al P.R.G. nonché quelli attinenti la procedura espropriativa ed il decreto di espropriazione del suolo di proprietà del ricorrente, oltre che ammissibile ai sensi dell’art. 112 c.p.a., secondo quanto ormai riconosciuto dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (da ultimo, con sentenza n.675/2013, n.9) , è fondato nei termini che seguono.

Essendo l’appropriazione del bene da parte dell’espropriante, a seguito dell’annullamento del decreto di espropriazione, ormai sine titulo, sussiste l’obbligo del Comune alla reintegrazione in forma specifica del diritto di proprietà, mediante restituzione del suolo illegittimamente espropriato, previo ripristino dello stato dei luoghi a sue spese e cura , nel termine di novanta giorni, secondo la natura del giudizio di ottemperanza , concernente sia i profili conformativi al giudicato che quelli risarcitori, questi ultimi conosciuti ai sensi dell’art. 114 , sesto comma c.p.a., senza che in alcun modo rilevi l’eventuale successiva cessione a terzi.

L’unico rimedio alternativo all’esecuzione dell’obbligo primario della restituzione, che ormai non incontra alcuna preclusione per effetto della radicale trasformazione del fondo – nella specie documentata anche mediante prove fotografiche- alla stregua di quanto sancito dalla Corte EDU con sentenza 30 maggio 2000, ric. n. 31524/96 e dalla giurisprudenza successiva del giudice nazionale (Cons St. n. 4623/2013 e giurisprudenza ivi citata), è per il Comune l’acquisizione in via bonaria o, ove ne sussistano i presupposti, mediante ricorso alla procedura indicata dall’art. 42 bis del T.U. n. 327/2001, finalizzata all’adozione di un provvedimento motivato di acquisizione del terreno, con conseguente rifusione del danno da perdita definitiva della proprietà, da liquidarsi nel rispetto dei criteri indicati dal citato articolo. La circostanza che detta procedura sanante sia stata già avviata dal Comune non può, tuttavia, costituire ulteriore motivo di dilazione (o di rinvio della presente decisione, come richiesto dal Comune) ai fini dell’adempimento dell’obbligo imposto all’amministrazione comunale in virtù del decreto di annullamento dell’espropriazione, potendo impedire il risarcimento in forma specifica solo ove adottata nello stesso termine di novanta giorni assegnato per l’esecuzione mediante reintegrazione del decreto presidenziale azionato.

Quanto alla domanda di risarcimento del danno per mancato godimento del bene, la stessa va accolta in riferimento al pregiudizio subito a tale titolo a partire della data del decreto di espropriazione, mancando nella specie una precedente occupazione e non essendo stata fornita prova di un momento diverso circa l’immissione in possesso del bene da parte dell’amministrazione.

Il relativo danno va quantificato nella misura complessiva , in assenza di prova circa una diversa entità, del cinque per cento annuo fino al momento di restituzione dell’immobile sul valore venale del bene, calcolato secondo i criteri previsti dall’art. 37 D.P.R. n. 327/2001, che il Collegio indica per la liquidazione ai sensi dell’art. 34, comma 4 c.p.a. – così valutando, allo stato, superflua la nomina di un consulente tecnico d’ufficio – non offrendo la perizia di parte depositata sufficienti dettagli circa gli elementi presi a riferimento per l’applicazione dei metodi alternativamente utilizzati (di stima sintetico comparativo, indiretto , proporzionale) per pervenire all’indicato valore, né potendo essere preso in considerazione l’indennizzo indicato dall’Amministrazione, calcolato per la diversa ipotesi dell’espropriazione legittima.

In ogni caso, tale danno si convertirà nell’indennizzo di cui all’art. 42 bis DPR n. 327/2001 qualora il Comune provveda nel senso di sanare l’ablazione illegittima mediante detta forma di acquisizione (Cons. St. Sez. IV, 4.9.2013, n. 4445).

Va, invece, respinta, nel caso di reintegrazione in forma specifica, la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, non essendo stata fornita prova adeguata del pregiudizio concretamente subito. Ciò, evidentemente, non pregiudica la liquidazione automatica di tale voce di danno nell’ipotesi in cui venga adottato il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis.

Da respingere è, altresì, la domanda di danno per il mancato esercizio del diritto di preferenza accordato ai proprietari espropriati , ai sensi dell’art. 37, comma 11 l. n. 865/1971, dovendosi considerare l’esproprio – ed il relativo diritto di superficie in favore del ricorrente – travolti dall’intervenuto annullamento.

Sussistono, infine, i presupposti per disporre la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., per l’ipotesi di “ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato”, considerato il perdurante inadempimento del Comune, nella misura che , in applicazione dei criteri sanciti dall’art. 614 –bis , comma 2 c.p.c. (cfr. cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 dicembre 2011, n. 6688) si ritiene congrua e non eccessiva di Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ulteriore inadempimento, a decorrere dal novantunesimo giorno dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.

Per il caso di ulteriore inottemperanza, si dispone sin d’ora la nomina di un Commissario ad acta, nella persona del Provveditore alle opere pubbliche competente per la Provincia di Barletta – Andria – Trani o di un funzionario dallo stesso delegato, che provvederà in sostituzione del Comune inadempiente.

Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto nei suindicati limiti, con condanna del Comune di Barletta alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di giudizio liquidate in dispositivo e compensazione delle spese nei confronti delle altre parti costituite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta):

1) accoglie il ricorso come da motivazione e, per l’effetto, ordina al Comune di Barletta di dare integrale esecuzione al decreto del Presidente della Repubblica in data 14 settembre 2011, emesso su parere conforme del Consiglio di Stato n. 4471/2008 del 10 novembre 2010 , adottando gli atti necessari entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;

2) dispone che in caso di ulteriore inadempimento, nell’ulteriore termine di giorni novanta e previa richiesta del ricorrente una volta scaduto inutilmente il termine predetto, a tale attività provveda il Commissario ad acta, nominato nella persona del Provveditore alle opere pubbliche competente per la Provincia di Barletta – Andria – Trani o di funzionario dal medesimo delegato;

3) liquida fin d’ora il compenso per l’eventuale attività del Commissario ad acta, da porre a carico del Comune, nella complessiva somma di Euro 3.000,00 (tremila/00);

4) condanna il Comune al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ulteriore inadempimento, a decorrere dal novantunesimo giorno dalla notifica o comunicazione della presente sentenza;

5) condanna, altresì, il Comune a risarcire al ricorrente i danni per il mancato godimento del bene, da liquidarsi secondo i criteri specificati in motivazione, ai sensi dell’art. 34, comma 4 c.p.a.;

6) condanna il Comune al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che si liquidano in complessivi Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, mentre le compensa nei confronti delle altre parti costituite.

 

 

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere, Estensore

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

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