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Residui profili risarcitori danno equivalente per servizio oggetto concessione svolto illegittimamente

Febbraio 25, 2014 8:19 am by: Category: 1. Appalti Leave a comment A+ / A-
Accoglimento che, peraltro, non appare completamente satisfattivo della pretesa azionata dalla ricorrente, residuando profili risarcitori con riferimento al periodo in cui il servizio oggetto della concessione in questione è stato svolto dalla S.S.D. Controinteressata a r.l.; il che comporta il dovere di decidere in ordine alla domanda di risarcimento per equivalente, formulata in via subordinata dalla Ricorrente S.C.D. .
Da quanto rilevato ai punti precedenti, emerge con tutta evidenza sia l’illegittimità della mancata aggiudicazione a favore della ricorrente, sia il nesso causale tra l’attività provvedimentale illegittima e i danni lamentati dalla ricorrente. Mentre, per quanto concerne l’elemento soggettivo, è appena il caso di rammentare che, trattandosi di una procedura relativa all’affidamento di servizio di importo superiore alla soglia comunitaria, la fattispecie di responsabilità extracontrattuale dell’amministrazione prescinde dall’accertamento della colpa, in conformità a quanto statuito dalla Corte di Giustizia U.E., sez. III, 30 settembre 2010, nel procedimento C-314/09.
Per ciò che concerne la quantificazione del danno, la somma da liquidarsi deve essere determinata nel mancato utile conseguito dalla ricorrente.
In sede di determinazione del quantum risarcitorio, va ribadito quanto affermato in diverse occasioni dalla Sezione in ordine alla necessaria prova (posta a carico dell’impresa, secondo noti principi in tema di distribuzione dell’onere della prova) della percentuale di utile effettivo che avrebbe conseguito se fosse risultata aggiudicataria e avesse quindi eseguito il servizio anche nel periodo antecedente il subentro stabilito con la presente decisione.
Prova desumibile, innanzitutto, dall’esibizione dell’offerta economica presentata dalla Ricorrente S.C.D. .
Sulla base di tutti gli elementi sopra descritti si può, pertanto, statuire sulla domanda risarcitoria in esame facendo ricorso all’art. 34, comma 4, del c.p.a., indicando all’Amministrazione i criteri che dovrà seguire per la determinazione del quantum del risarcimento.
In particolare, il Comune di Capoterra dovrà:
– attenersi all’offerta economica presentata dalla ricorrente in sede di gara;
– determinare il margine di guadagno che emerge dall’offerta formulata dalla ricorrente (con l’esclusione, dall’importo da risarcire, delle spese sostenute per la partecipazione alla procedura concorsuale).
Alla luce delle suesposte considerazioni, va dichiarato l’obbligo del Comune intimato di risarcire alla ricorrente, entro 60 giorni (sessanta) dalla notificazione della presente sentenza, o dalla sua comunicazione, se anteriore, la somma che sarà determinata con i suddetti criteri, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., oltre alla rivalutazione monetaria da calcolarsi dal momento dell’illegittima aggiudicazione fino alla presente decisione ed agli interessi per il periodo successivo, fino al saldo
a cura di Sonia Lazzini

Passaggio tratto dalla sentenza   numero  129  del 13  febbraio 2014  pronunciata dal Tar Sardegna, Cagliari

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