Requisiti di ordine generale – art 38 del codice dei contratti – condizione di irregolarità contributiva alla scadenza del termine di presentazione delle offerte –obbligatoria esclusione – non vale come scusa se non ci sono fondi in banca per pagare i contributi – sintomo di non sufficienza solidità ed affidabilità dell’impresa
Dall’esame degli atti di causa emerge che al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la ricorrente versava in una condizione di irregolarità contributiva.
La ricorrente non contesta questo dato fattuale, ma sostiene, in sostanza, che il mancato versamento dei contributi non derivi da un atteggiamento dolosamente preordinato, quanto da una temporanea insufficienza di provvista presso l’Istituto bancario delegato al pagamento, cagionata, tra l’altro, dal mancato accreditamento di somme dovute proprio dalla stazione appaltante in relazione a rapporti pregressi.
sentenza numero 167 dell’ 11 marzo 2011 pronunciata dal Tar Calabria, Reggio Calabria
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