Qualora l’azione della pubblica amministrazione sia sottoposta ad un giudizio di discrezionalità tecnica, compentente per la rischiesta del risarcimento del danno, risulta essere il giudice ordinario
Solamente gli atti di discrezionalità amministrativa, che rappresentano la scelta della soluzione più opportuna, degradano i diritti soggettivi a interessi legittimi la cui lesione compete al giudice amministrativo
Sintesi di Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano – Sentenza 21 novembre 2003 , n. 502
Parole chiave:
Responsabilità amministrativa – differenza fra atti di discrezionalità amministrativa da atti di discrezionalità tecnica – qualora la scelta riguardi la soluzione più opportuna: competente il giudice amministrativo – diritti soggettivi degradati ad interessi legittimi – discrezionalità tecnica, avulsa da obblighi di buona amministrazione – competente giudice ordinario
Competenza della Corte dei Conti – non c’è distinzione fra discrezionalità tecnica o amministrativa – comunque esclusa – art. 1 Legge 14 gennaio 1994, n. 20:
Art. 1. Azione di responsabilità.
1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, ferma restando l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi
(I commi da 1 a 1-quinquies così sostituiscono l’originario comma 1 per effetto dell’art. 2, d.legge 23 ottobre 1996, n. 543, conv. in legge 20 dicembre 1996, n. 639)
Sintesi di Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano – Sentenza 21 novembre 2003 , n. 502
Per leggere interamente l'articolo...
Effettua il login |
Accedi gratuitamente per 15 giorni |