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può ritenersi che il concorrente sia stato indotto in errore dalla formulazione ambigua o equivoca del modello di dichiarazione e pertanto

pertanto non poteva essere automaticamente escluso

pur in assenza della doverosa dichiarazione, nel caso in esame, la sanzione dell’esclusione non sarebbe stata applicabile, in conformità ad altro indirizzo giurisprudenziale consolidato, in quanto, essendo stata resa la dichiarazione ex art. 38 in modo incompleto sulla base del modello (istanza di partecipazione) predisposto dalla stazione appaltante, che non reca espressamente la comminatoria della esclusione per difetto di dichiarazione ex art. 38 cit. relativamente agli amministratori dell’impresa cedente, o che comunque lascia residuare un ragionevole dubbio in tal senso, può ritenersi che il concorrente sia stato indotto in errore dalla formulazione ambigua o equivoca del modello di dichiarazione e pertanto non poteva essere automaticamente escluso (Consiglio di Stato, sez. V, 02/10/2014, n. 4932; 5/9/2014, n. 4528).

decisione numero 303 del 23 gennaio 2015 pronunciata dal Consiglio di Stato


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può ritenersi che il concorrente sia stato indotto in errore dalla formulazione ambigua o equivoca del modello di dichiarazione e pertanto Reviewed by on . pur in assenza della doverosa dichiarazione, nel caso in esame, la sanzione dell’esclusione non sarebbe stata applicabile, in conformità ad altro indirizzo giur pur in assenza della doverosa dichiarazione, nel caso in esame, la sanzione dell’esclusione non sarebbe stata applicabile, in conformità ad altro indirizzo giur Rating: 0
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