il provvedimento di esclusione di una impresa da una gara pubblica determina una doppia attività: una dell’amministrazione appaltante, consistente nell’escussione della cauzione provvisoria (come è avvenuto nella specie), e un’altra davanti all’Autorità per la vigilanza dei contratti della pubblica amministrazione,
quest’ultima può comportare altre ulteriori e diverse sanzioni, sia pecuniarie che sospensive dell’attività di partecipazione a future gare indette da pubbliche amministrazioni.
Ora, il fatto che l’Autorità abbia ritenuto inesistenti le condizioni per irrogare le sanzioni di propria competenza avrebbero potuto concorrere a verificare più attentamente non tanto l’escussione della cauzione, quanto il provvedimento determinativo di essa, e cioè l’esclusione dalla gara pubblica
decisione numero 5219 del 4 agosto 2010 pronunciata dal Consiglio di Stato
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