si può individuare una responsabilità precontrattuale nell’esame non corretto dell’offerta della ricorrente e allo stesso tempo un indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. per l’amministrazione aggiudicatrice, la quale cancellando la gara ha rinunciato anche alle impostazioni tecniche contenute nell’offerta ma poi ha ne ha ripreso una parte decisiva risolvendo in questo modo il problema degli impianti di Enel Sole
Sul risarcimento del danno si possono formulare le seguenti osservazioni:
sotto il profilo soggettivo non è necessario dimostrare la colpevolezza dell’amministrazione aggiudicatrice.
Tale requisito è da considerare incompatibile con il diritto comunitario degli appalti, in quanto rende eccessivamente difficile, o comunque rallenta, il conseguimento del ristoro del danno subito (v. C.Giust. Sez. III 30 settembre 2010 C-314/09 Stadt Graz; C.Giust. Sez. III 14 ottobre 2004 C-275/03 Commissione/Portogallo).
sentenza numero 442 del 18 marzo 2011 pronunciata dal Tar Lombardia, Brescia
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