invece, il Comune ha ritenuto sussistenti motivi ostativi all’autorizzazione al subentro precedentemente adottata, attribuendo all’espressione “consociazione” utilizzata dal Consiglio di Stato un significato esuberante e sproporzionato, senza addurre ulteriori elementi e in assenza di un interesse pubblico che giustificasse l’operata revoca.
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