Lo strumento giuridico della fideiussione non è oggettivamente diretto ad agevolare l’adempimento del debitore, bensì a costituire un’ulteriore garanzia personale in favore e nell’esclusivo interesse del creditore
l’obbligo di collaborazione di cui all’art. 1227 Cod. Civ. deve ritenersi estraneo all’ambito sanzionatorio amministrativo, inclusa la prestazione di garanzia “a prima richiesta
sentenza numero 5150 del 28 maggio 2010 pronunciata dal Tar Emilia Romagna, Bologna
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