la prestazione di garanzia “a prima richiesta”, da parte del debitore principale non vincolae in alcun modo l’amministrazione comunale ad escutere immediatamente dal fideiussore il credito o la singola rata appena dopo la scadenza
Lo strumento giuridico della fideiussione non è oggettivamente diretto ad agevolare l’adempimento del debitore, bensì a costituire un’ulteriore garanzia personale in favore e nell’esclusivo interesse del creditore
l’obbligo di collaborazione di cui all’art. 1227 Cod. Civ. deve ritenersi estraneo all’ambito sanzionatorio amministrativo, inclusa la prestazione di garanzia “a prima richiesta
Con l’epigrafato ricorso i sigg.ri Ricorrente contestano la sanzione di euro 24.373.227 oltre interessi di mora (euro 2.126.816) per ritardato pagamento di oneri concessori, applicata dal Comune di Rimini con l’impugnato provvedimento del 11 novembre 1997, n.219863/A.
sentenza numero 5150 del 28 maggio 2010 pronunciata dal Tar Emilia Romagna, Bologna
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