Il Collegio osserva, inoltre, che come riconosciuto anche dallo stesso Consorzio ricorrente, alla data del 20 febbraio 2018, il delegato dello stesso era presente alla seduta pubblica e, in quell’occasione, apprendeva dell’esclusione dalla gara ed era messo a conoscenza delle ragioni poste a fondamento della contestata esclusione.
presenza del delegato del concorrente
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Tar Palermo sentenza 2001 del 24 settembre 2018 [level-accesso-ai-contenuti-del-blog] [toggle style="closed" title="il testo integrale della sentenza"] PubblicaTar Palermo sentenza 2001 del 24 settembre 2018 [level-accesso-ai-contenuti-del-blog] [toggle style="closed" title="il testo integrale della sentenza"] Pubblica
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