E’ noto che, ai sensi dell’art. 243-bis del D. Lgs. 163/2006, prima di esperire il giudizio le imprese sono tenute ad inviare un’informativa che manifesti l’intento di proporre ricorso alla stazione appaltante, la quale decide se intervenire in autotutela entro 15 giorni.
La ratio della norma è rinvenibile nell’esigenza di adottare un meccanismo capace di ridurre l’area delle controversie sottoposte alla cognizione del giudice, attraverso la risoluzione anticipata della lite (cfr. Consiglio di Stato – parere 1/2/2010 n. 368 sullo schema di decreto legislativo di recepimento della “direttiva ricorsi”).
Ci troviamo di fronte ad uno strumento preventivo destinato a dirimere la causa che sta per essere promossa, e la collocazione della relativa norma – immediatamente dopo gli istituti della transazione, dell’accordo bonario e dell’arbitrato – attesta il suo inquadramento tra i rimedi alternativi al contenzioso, in un’ottica deflattiva per la quale l’investitura del giudice rappresenta l’estrema ratio, essendo preceduta da sistemi extragiudiziali di risoluzione delle liti (le cd. alternative dispute resolutions)
Il comma 3 puntualizza che “L’informativa … non impedisce l’ulteriore corso del procedimento di gara, né il decorso del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, … né il decorso del termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale”.
sentenza numero 372 del 2 marzo 2011 pronunciata dal Tar Lombardia, Brescia
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