passaggio tratto dalla Determinazione n. 1 del 15 gennaio 2014 dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, depositato presso la segreteria del Consiglio il 5 febbraio 2014
potere sanzionatorio stazione appaltante esclusione e escussione cauzione provvisoria
Al fine di esaminare il segmento procedimentale, ex art. 48 del Codice, riguardante le ulteriori sanzioni (pecuniaria e di temporanea inibizione della partecipazione a procedure di affidamento) che l’Autorità può applicare a seguito della comunicazione da parte della stazione appaltante dell’avvenuta esclusione di un operatore economico da una gara d’appalto, occorre analizzare la norma in parola nelle varie fasi in cui essa si articola e considerare distintamente i soggetti legittimati ad irrogare sanzioni.
Anzitutto, il potere sanzionatorio della stazione appaltante si esplica attraverso l’esclusione dalla gara e l’escussione della cauzione, ed è esercitato non solo in caso di mancata conferma delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta ma anche “quando tale prova non sia fornita”, e cioè sia in caso di omissione o di rifiuto, come anche in caso di ritardo rispetto al termine perentorio di dieci giorni.
Si tratta di sanzioni che la stazione appaltante applica in modo automatico, indipendentemente dall’effettivo possesso o meno dei requisiti dichiarati dall’operatore economico, essendo l’esclusione e l’incameramento della cauzione volti a sanzionare il comportamento inadempiente dell’operatore economico nel partecipare a quella specifica gara. Diversamente avviene per le sanzioni di competenza dell’Autorità, esaminate nei paragrafi che seguono.
a cura di Sonia Lazzini