- Con il secondo motivo di ricorso ricorrente . rivolge le sue censure alla cauzione provvisoria prodotta dalla controinteressata .; in questo caso la ricorrente rileva la mancanza della firma autentica del garante, per essere presente solo un timbro scansionato, nonché l’assenza della sottoscrizione della persona cui l’atto è attribuito. Conclude la ricorrente per l’esclusione dell’operatore economico dovendosi equiparare, ai fini dell’art. 75, comma 1, d.lgs. 163 cit., la garanzia priva di sottoscrizione alla mancanza della garanzia.
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