POICHÉ NON È STATO PRODOTTO_COME RICHIESTO DALLA LEX SPECIALIS DI GARA IL CERTIFICATO ORIGINALE RELATIVO ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI PER UN COMUNE (ENTE PUBBLICO), e’ LEGITTIMA L’ESCUSSIONE DELLA CAUZIONE PROVVISORIA
non essendo stato comprovato “il possesso dei requisiti di partecipazione”, con la conseguenza che la sentenza appellata ha correttamente ritenuto legittimo il provvedimento impugnato.
Difetta, infatti, come correttamente evidenziato in sentenza, l’attestazione sulla “corretta esecuzione dell’incarico”, ben potendo ipotizzarsi che all’incarico conferito non sia seguito alcun progetto o che quanto realizzato sia stato da altri progettato
La Valle Umbra Servizi (V.U.S.) S.p.a. indiceva una procedura aperta per la concessione del servizio di gestione dell’impianto per il recupero energetico del biogas prodotto dalla discarica sita in località S. Orsola di Spoleto.
In esito alla verifica a campione ex art. 48 D.Lgs. n. 163/2006, nei confronti dei concorrenti ammessi alla gara, della documentazione attestante il possesso dei requisiti speciali dichiarati al momento di presentazione dell’offerta, la stazione appaltante riteneva che la società sorteggiata, Ricorrente Ambiente S.p.a. non avesse dimostrato il possesso di alcuni dei requisiti richiesti nel disciplinare (e inoltre che l’impegno extraterritoriale richiesto dal servizio fosse superiore alle sue attuali risorse).
Conseguentemente, con provvedimento prot. 1166 in data 31 gennaio 2008, l’escludeva dalla gara, e disponeva l’escussione della cauzione provvisoria pari ad euro 85.000 da essa prestata, nonché la comunicazione all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici per i provvedimenti di cui all’articolo 6, comma 11, del Codice del d.lgs. 163/2006.
La società impugnava detto provvedimento dinanzi al T.A.R. Umbria, nelle parti concernenti l’escussione della cauzione e la comunicazione ai fini sanzionatori, non contestando quindi l’esclusione dalla gara.
Deduceva i vizi di violazione e falsa applicazione degli articoli 6, comma 11, 38, lettera h) e 48, del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 163/2006 e s.m.i., 19 e 48, del d.P.R. 448/2000, nonché di eccesso di potere per errore di fatto e travisamento dei fatti.
Resisteva la V.U.S. S.p.a.
La ricorrente sosteneva che le questioni poste dalla stazione appaltante attengono al possesso dei requisiti e non alla conformità tra dichiarazioni rese e requisiti posseduti.
Pertanto, la stazione appaltante avrebbe dovuto escluderla, senza procedere alla successiva richiesta della documentazione ai fini della verifica di cui all’articolo 48 del Codice.
Con sentenza n. 843/2008 del 22 dicembre 2008 il T.A.R. respingeva il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Affermava il Tribunale che la circostanza “che la stazione appaltante non abbia proceduto ad escludere subito un concorrente, a seguito della presentazione di una dichiarazione sul possesso dei requisiti lacunosa o comunque non conforme alle previsioni della “lex specialis”, non impedisce che, nel prosieguo della gara, di fronte a contenuti della dichiarazione ritenuti non veri o non documentati, la stazione appaltante ne tragga (ne debba trarre) le conseguenze previste dall’articolo 6, comma 11 del Codice dei contratti pubblici. I provvedimenti ivi previsti hanno infatti una valenza sanzionatoria, volta a disincentivare comportamenti non corretti o comunque non idonei ad una effettiva partecipazione concorsuale, e la loro applicazione prescinde dall’esito della gara”.
La prefata sentenza è stata impugnata dalla Ricorrente Ambiente S.p.a., che ne deduce l’erroneità e l’ingiustizia e ne chiede l’integrale riforma “per errato presupposto di diritto e di fatto – Travisamento dei fatti – Falsa applicazione della lex specialis – Motivazione contraddittoria”.
Si sono costituite la Valle Umbra Servizi S.p.a. e l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture Vigilanza, chiedendo il rigetto dell’appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata e con vittoria delle spese del grado.
In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie illustrative e la causa è stata spedita in decisione alla pubblica udienza del 4 giugno 2010. In data 7 giugno 2010 è stato pubblicato il dispositivo n. 399/2010.
Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo di appello del Consiglio di Stato?
decisione numero 7258 dell’ 1 ottobre 2010 pronunciata dal Consiglio di Stato
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