mercoledì , 6 Dicembre 2023

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Per quanto riguarda la soddisfazione in forma specifica del pregiudizio conseguente alla mancata stipula del contratto

il Collegio ritiene che, valutate le circostanze di cui all’articolo 122 del Codice del processo amministrativo e ricorrendo i relativi presupposti applicativi, debba essere disposta l’inefficacia del contratto di appalto stipulato

Per quanto riguarda, invece, il pregiudizio economico patito per il periodo compreso fra la stipula del contratto e la data di comunicazione della presente sentenza, si ritiene che esso debba essere ristorato nella misura del 3 (tre) per cento dell’offerta economica effettiva parametrata alla durata del periodo

 

passaggio tratto dalla decisione numero 103 del 16 gennaio 2015 pronunciata dal Consiglio di Stato


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