Per quanto riguarda, invece, il pregiudizio economico patito per il periodo compreso fra la stipula del contratto e la data di comunicazione della presente sentenza, si ritiene che esso debba essere ristorato nella misura del 3 (tre) per cento dell’offerta economica effettiva parametrata alla durata del periodo
passaggio tratto dalla decisione numero 103 del 16 gennaio 2015 pronunciata dal Consiglio di Stato
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