giovedì , 30 Novembre 2023

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Partecipazione interessato non avrebbe potuto incidere sul provvedimento finale

Il principio generale del giusto procedimento, che si realizza anche con l’obbligo per la Pubblica amministrazione di consentire la partecipazione procedimentale, incontra, infatti, il limite della razionalità e del buon andamento e, quindi, della concreta utilità di detta partecipazione, onde evitare inutili o pretestuose lungaggini procedimentali (Consiglio Stato, sez. V, 12 novembre 2009, n. 7046); 

pertanto, solo nel caso in cui non sia certa ed evidente la totale inutilità della partecipazione al procedimento, l’Amministrazione è tenuta ad osservare le disposizioni di cui agli artt. 7 e seguenti della l. n. 241/1990 e il giudice, qualora sia palese che l’atto non avrebbe potuto avere un contenuto diverso, può superare il vizio procedimentale, facendo applicazione dell’art. 21 octies della stessa legge. 

Nel caso di specie la mancata ostensione di detto atto di disconoscimento di firma era inidonea a viziar l’atto conclusivo in quanto, avendo dedotto l’appellante che la sua partecipazione avrebbe potuto evidenziare che la cava era originariamente autorizzata alla estrazione del tufo, la partecipazione dell’interessato non avrebbe potuto, comunque, apportare elementi di valutazione eventualmente idonei ad incidere, in termini a lui più favorevoli, sul provvedimento finale (Consiglio Stato, sez. IV, 27 gennaio 2011, n. 609) atteso che esso non era basato su tale assunto, ma sulla diversa circostanza che la firma apposta sui pregressi atti con esso annullati era stata disconosciuta. 

a cura di Sonia Lazzini 

passaggio tratto dalla decisione numero 4969  del 9 ottobre   2013 pronunciata dal Consiglio di Stato

Sentenza integrale

N. 04969/2013REG.PROV.COLL.
N. 04353/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4353 del 2012, proposto da:
Ricorrente Tufo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Enrico Morigi e Carlo Celani, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via dei Condotti, n. 9;
contro
Comune di Corchiano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Alessio Petretti, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via degli Scipioni, n. 268/A;
Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Rosa Maria Privitera, con domicilio eletto in Roma, via Marcantonio Colonna, n. 27;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Lazio – Roma, Sezione II, n. 00931/2012, resa tra le parti, di declaratoria in parte di inammissibilità ed in parte di infondatezza del ricorso proposto dalla Ricorrente Tufo s.r.l. per l’annullamento:
– della determinazione del Comune di Corchiano n. 14 del 26.4.2011, avente ad oggetto l’annullamento dell’autorizzazione comunale prot. 5515 del 31.07.2008, nonché dell’autorizzazione comunale del 22.4.2006, per l’esercizio dell’attività estrattiva nella cava sita in località “Poggio Mentuccia”;
– della determinazione di detto Comune n. 15 del 26.4.2011, avente ad oggetto l’annullamento dell’autorizzazione comunale del 22.4.2006, nonché delle autorizzazioni provvisorie del 28.10.2005 e del 19.1.2006, relative all’attività estrattiva nella cava sita in località “Capoccione”;
– della nota del Dipartimento Programmazione economica e sociale – Direzione regionale Attività Produttive e rifiuti – prot. 49865 del 07.12.2010;
– della nota di detto Dipartimento del 30.03.2006;
nonché per la condanna del Comune suddetto al risarcimento del danno provocato, sia per lucro cessante che per danno emergente, da quantificare in sede di merito.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Corchiano e della Regione Lazio;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Vista la propria ordinanza 15 gennaio 2013 n. 173;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 maggio 2013 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Morigi, Petretti e Privitera;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO
A seguito di verifiche condotte dal personale del Comune di Corchiano nel corso dell’anno 2011, è emerso che nella cava di “Poggio Mentuccia” la Ricorrente Tufo s.r.l. esercitava attività estrattiva di tufo (in profondità) oltre che di pozzolana, nonostante l’autorizzazione originariamente rilasciata alla dante causa della ricorrente, in data 8.7.2003, si riferisse esclusivamente all’estrazione di pozzolana.
La sottoscrizione della autorizzazione del 22.4.2006, grazie alla quale detta società sosteneva di essere stata regolarmente autorizzata ad estrarre anche il tufo, è stata disconosciuta dal competente dirigente (tanto che la Procura della Repubblica di Viterbo ha aperto un’inchiesta volta a verificare se il documento in questione fosse effettivamente falso).
Il Comune di Corchiano ha effettuato allora ulteriori accertamenti istruttori a conclusione dei quali perveniva alle conclusioni che non potesse essere consentita la prosecuzione della attività estrattiva di cava.
Il Comune suddetto ha effettuato accertamenti istruttori anche sui titoli legittimanti l’attività estrattiva relativa alla cava di “Capoccione”, in esito ai quali perveniva alle conclusioni che la firma in calce al provvedimento di proroga del 22.4.2006 era stata disconosciuta, come pure quelle apposte a due autorizzazioni provvisorie del 28.10.2005 e del 19.1.2006.
Con determinazioni dirigenziali prot. n. 14 e n. 15 del 26.4.2011 detto Comune ha quindi annullato i provvedimenti autorizzatori in forza dei quali la Ricorrente Tufo s.r.l. svolgeva l’attività estrattiva nelle due cave in questione e gli altri atti in epigrafe indicati.
Detta società ha impugnato i detti negativi provvedimenti e gli atti connessi, con ricorso al TAR Lazio, che, con la sentenza in epigrafe indicata, ha dichiarato inammissibile la domanda di annullamento delle note trasmesse dalla Regione al Comune, nonché la censura che il Comune avrebbe dovuto esibire l’atto con cui il dirigente ha disconosciuto la sottoscrizione apposta in calce al provvedimento del 22.4.2006 (risultando dai titoli autorizzatori originali che l’autorizzazione alla attività estrattiva concerneva solo la pozzolana, con conseguente erroneità della proroga relativa anche alla estrazione del tufo); per il resto (accertato che i pareri favorevoli sui quali l’interessata pretendeva di fondare le sue richieste ed i suoi titoli non si riferivano anche – né precipuamente- all’attività estrattiva di tufo, né alla specifica zona sulla quale insiste una delle due cave, che, in ogni caso, l’attività di estrazione di tufo in entrambi i siti aveva già prodotto e poteva continuare a produrre seri danni all’ambiente ed al territorio, e che le prescritte attività di recupero ambientale non erano state effettuate) ha asserito che le richieste di proroga non avrebbero potuto e comunque non potrebbero essere accolte, respingendo in tale parte il gravame. In conclusione il ricorso è stato dichiarato in parte inammissibile e per il resto infondato.
Con il ricorso in appello in esame la Ricorrente Tufo s.r.l. ha chiesto l’annullamento di detta sentenza deducendo i seguenti motivi:
1.- Violazione e falsa applicazione della l. n. 241/1990, artt. 1, 7, 22 e seguenti; violazione del principio del giusto procedimento; travisamento dei fatti; difetto di istruttoria; illogicità; contraddittorietà tra atti; motivazione apparente.
Il T.A.R. ha ritenuto che i provvedimenti impugnati fossero frutto di una approfondita istruttoria e valutato alla stessa stregua le attività estrattive originariamente autorizzate nelle cave di “Poggio Mentuccia” e “Capoccione”, senza considerare che, con riferimento a quest’ultima cava, il provvedimento autorizzatorio originario consentiva l’estrazione di tufo.
Quindi il provvedimento n. 15 del 26.4.2011 era fondato solo sul disconoscimento di firma in calce ad essi provvedimenti ed il primo giudice non ha tenuto conto della richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica di Viterbo del relativo procedimento per essere i disconoscimenti operati riconducibili a ricordi erronei.
E’ quindi rilevante il primo motivo di doglianza, non esaminato dal primo giudice per difetto di interesse.
Per la cava situata in località “Poggio Mentuccia” il primo giudice non ha adeguatamente valutato i fatti.
2.- Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della l.r. n. 17/2004. Falsa rappresentazione dei presupposti giuridici e di fatto, irragionevolezza, difetto di istruttoria, travisamento e sviamento.
La sentenza è erronea dove mostra di ritenere che i pareri favorevoli della C.R.C. non si riferivano alla attività estrattiva di tufo, né alla specifica zona in cui sorge una delle due cave, e omette di tenere conto del parere positivo dell’area V.I.A., che era chiaramente riferito alla cava di “Poggio Mentuccia”.
3.- Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del d. lgs. n. 152/2006, della l. r. Lazio n. 31/2008, art. 72, della l.r. 24/1998, artt. 6 e 23 bis, dell’art. 142, comma 1, del d. lgs. n. 42/2004, dell’art. 34 del P.T.P.R. della Regione Lazio (adottato con d.G.R. n. 556/2007 e d.G.R. 21.12.2007). Motivazione apodittica e contraddittoria, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e sviamento.
I presupposti in base ai quali la sentenza ha ritenuto legittimi i provvedimenti impugnati in via di autotutela dal Comune (che l’attività di estrazione del tufo era illegittima per aver già prodotto danni all’ambiente e al territorio, in area soggetta a vincolo idrogeologico e paesaggistico e destinato dal P.T.P.R. a fascia di rispetto) non emergevano dai provvedimenti del Comune, né erano integrabili in sede processuale.
Le affermazioni contenute in sentenza, relative peraltro a motivi non posti a fondamento degli atti impugnati, sono smentite dalla circostanza, quanto al danno all’ambiente e al territorio, che l’attività estrattiva svolta in entrambe le cave era stata oggetto di valutazione da parte dell’area VIA.
In particolare, con riguardo alla cava sita in località “Capoccione”, i provvedimenti adottati non hanno ampliato la posizione giuridica della appellante né contengono riferimento a danno ambientale.
3.1.- Non sussisteva pregiudizio ambientale derivante dalla esistenza del vincolo idrogeologico.
3.2.- Con la sentenza sono stati ritenuti legittimi i provvedimenti impugnati per l’esistenza sull’area di un vincolo paesaggistico con destinazione, che era invece inesistente.
3.3.- Infondata è la considerazione del T.A.R. che non fossero state effettuate le prescritte attività di recupero ambientale.
Con memoria depositata il 20.6.2012 si è costituita in giudizio la Regione Lazio, che ha contestato la fondatezza dell’appello, concludendo per la reiezione.
Con memoria depositata il 2.7.2012 la costituita Regione ha ulteriormente dedotto circa la infondatezza dell’appello, in particolare evidenziando, con riguardo al sito di “Poggio Mentuccia”, che sia l’autorizzazione del 2006 che quella del 2008 erano state rilasciate nell’erroneo presupposto che la escavazione riguardasse anche il tufo. Poteva essere invece autorizzata la prosecuzione e l’ampliamento solo della pozzolana.
Con memoria depositata il 6.7.2012 la parte appellante ha sostanzialmente ribadito tesi e richieste.
Con memoria depositata il 7.7.2012 si è costituito in giudizio il Comune di Corchiano, eccependo la inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi e contestandone la fondatezza. In particolare è stato dedotto che la cava di “Poggio Mentuccia” era stata autorizzata originariamente solo per pozzolana, poi era stata autorizzata l’escavazione anche del tufo, ma erroneamente; comunque l’autorizzazione era scaduta in data 22.4.2012.
Con memorie depositate il 13.11.2012 le parti hanno sostanzialmente ribadito tesi e richieste.
Con atti depositati il 23.11.2012 il costituito Comune e la parte appellante hanno replicato alle avverse deduzioni; in particolare la Ricorrente Tufo s.r.l. ha asserito che l’autorizzazione per la cava di “Poggio Mentuccia” scade nel corso dell’anno 2013 e che sussiste comunque interesse alla decisione, anche ai fini del risarcimento.
Con ordinanza 15 gennaio 2013 n. 173 la Sezione, considerato che nella richiesta di archiviazione del 2.11.2011 della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Viterbo, prodotta in giudizio, era asserito che la sottoscrizione apposta sui provvedimenti del 22.4.2006, del 25.10.2005 e del 19.1.2006 era risultata autentica (mentre sussistevano dubbi su quello datato 22.4.2006), nonché che gli operati disconoscimenti di firma apparivano riconducibili a ricordi erronei, ha disposto l’acquisizione, ove nulla osti, da parte della citata Procura, di comunicazione circa la stato del procedimento oggetto di detta richiesta di archiviazione, con particolare riguardo alla adozione di provvedimenti al riguardo da parte del Giudice per le Indagini Preliminari presso detto Tribunale.
Con nota del 23.1.2013 è stato comunicato da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo che il G.I.P non si era ancora pronunciato sulla richiesta di archiviazione del 2.11.2011, trasmessa il 24.2.2012 (con opposizione della persona offesa dal reato).
Con memoria depositata il 16.4.2013 la Regione Lazio ha evidenziato che detta opponente era la Ricorrente Tufo s.r.l. e che i documenti prodotti dalla società in data 3.4.2013 erano stati ritenuti inidonei a sostenere una eventuale accusa dalla Procura suddetta; ha quindi ribadito tesi e richieste.
Con memorie depositate il 16.4.2013 e il 17.4.2013, rispettivamente, il Comune di Corchiano e la Ricorrente Tufo s.r.l. hanno reiterato tesi e richieste.
Con memorie depositate il 26.4.2013 la Regione resistente, il Comune di Corchiano e la parte appellante hanno sostanzialmente ribadito tesi e richieste.
Alla pubblica udienza del 17.5.2013 il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti, come da verbale di causa agli atti del giudizio.
DIRITTO
1.- Il giudizio in esame verte sulla richiesta, formulata dalla Ricorrente Tufo s.r.l., di annullamento della sentenza del T.A.R. in epigrafe indicata con la quale è stato dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondato il ricorso proposto da detta società per l’annullamento dei provvedimenti del Comune di Corchiano n. 14 del 26.4.2011 (avente ad oggetto l’annullamento dell’autorizzazione comunale prot. 5515 del 31.7.2008, relativa all’ampliamento dell’attività estrattiva, e dell’autorizzazione comunale del 22.4.2006, relativa alla prosecuzione dell’attività estrattiva di pozzolana, in località “Poggio Mentuccia”) e degli atti connessi, nonché n. 15 del 26.4.2011 (avente ad oggetto annullamento della autorizzazione comunale del 22.4.2006 e di quelle provvisorie del 28.10.2005 e del 19.1.2006, relative alla prosecuzione dell’attività estrattiva in località “Capoccione”) e delle note del Dipartimento Attività Produttive e Rifiuti n. 49865 del 7.12.2010 e del 30.3.2006; inoltre per la condanna di detto Comune al risarcimento del danno provocato sia per lucro cessante che per danno emergente, da quantificare in sede di merito.
2.- Innanzi tutto la Sezione ritiene infondata la eccezione del Comune di Corchiano di inammissibilità dell’appello per generica riproposizione dei motivi di primo grado e per mancata distinzione tra le censure accolte e quelle non esaminate dal Giudice di primo grado.
Il gravame in esame contiene infatti, come prescritto dall’art. 101, comma 1, del c.p.a., specifiche e non generiche critiche ai capi di sentenza appellati e non è caratterizzato da mera riproposizione dei motivi disattesi dal giudice di primo grado, presentando puntuali contestazioni circa la non pertinenza della motivazione.
Poiché dallo stesso è possibile desumere quali siano le argomentazioni fatte valere da chi ha proposto l’impugnazione in contrapposizione a quelle evincibili dalla sentenza impugnata, l’appello è da ritenere pienamente ammissibile (Consiglio di Stato, sez. V, 14 maggio 2012, n. 2745).
3.- Con il primo motivo di appello è stato dedotto che il T.A.R. ha sostenuto che i provvedimenti impugnati erano stati adottati a seguito di una approfondita istruttoria atteso che “…. tanto il Comune quanto la Regione hanno verificato e chiarito – infatti – che l’autorizzazione all’esercizio di attività estrattiva concerneva esclusivamente la pozzolana, come risulta chiaramente dai titoli autorizzatori originari.”; ha così considerato alla stessa stregua le attività estrattive originariamente autorizzate nelle cave di “Poggio Mentuccia” e “Capoccione”.
Ma, con riferimento a quest’ultima cava, il provvedimento originario autorizzava la soc. Foffi Romano all’estrazione di tufo, sicché sarebbe contraddittoria la sentenza laddove, a prescindere dalla autenticità della sottoscrizione apposta dall’arch. Pasqualini, è asserito che i provvedimenti di proroga apparivano inopinatamente, contraddittoriamente ed ingiustificatamente espansivi della sfera giuridica della ricorrente. In effetti nessuna espansione vi sarebbe stata con riferimento alla cava sita in località “Capoccione”, avendo la ricorrente continuato legittimamente ad estrarre tufo perché il provvedimento di autorizzazione del 22.4.2006 e le successive proroghe erano condizionati al rispetto della autorizzazione originaria, che tanto consentiva.
Quindi il provvedimento n. 15 del 26.4.2011 (relativo a detta cava) era fondato solo sul disconoscimento di firma dell’arch. Pasqualini in calce ai provvedimenti da ultimo citati ed il T.A.R. non ha tenuto conto della richiesta di archiviazione della Procura di Viterbo del procedimento per essere i disconoscimenti operati riconducibili a ricordi erronei.
Sarebbe quindi rilevante il primo motivo di doglianza, non esaminato dal primo giudice per difetto di interesse, con il quale la società ricorrente si doleva del diniego apposto dall’Amministrazione alla ostensione dell’atto con il quale detto architetto aveva disconosciuto la sottoscrizione, con conseguente impossibilità di partecipazione al procedimento e di far presente che per la cava sita nella località “Capoccione” gli atti autorizzativi sin dall’inizio prevedevano solo l’estrazione di tufo.
3.1.- Osserva la Sezione che effettivamente con riguardo alla attività estrattiva svolta in località “Capoccione” il provvedimento autorizzatorio originario (allegato n. 17 all’atto di appello), rilasciato il 3.7.1995, a firma del Sindaco Bengasi, autorizzava la soc. Foffi Romano, cui la Ricorrente Tufo s.r.l. è subentrata nell’anno 2002, all’estrazione di tufo.
Incondivisibilmente quindi il T.A.R., con riferimento al citato provvedimento n. 15 del 2011, ha ritenuto inammissibile la censura di mancata esibizione da parte del Comune dell’atto con cui il dirigente dell’arch. Pasqualini aveva disconosciuto la sottoscrizione apposta in calce al provvedimento del 22.4.2006 ed alle precedenti autorizzazioni provvisorie, nell’assunto che, poiché la autorizzazione originaria riguardava solo la estrazione di pozzolana, comunque i provvedimenti di proroga avrebbero dovuto essere annullati perché espandevano ingiustificatamente la sfera giuridica della società di cui trattasi, a prescindere dalla autenticità della firma apposta in calce ad essi.
Tuttavia non è suscettibile di accoglimento la censura rivolta a detto provvedimento n. 15 del 2011, adottato sostanzialmente a seguito del disconoscimento di firma in calce ai precedenti provvedimenti autorizzatori ivi richiamati, con riguardo alla censura che non era stato tenuto conto da parte del primo Giudice della richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica di Viterbo al riguardo.
Infatti nel ricorso di primo grado era stato dedotto il motivo, non esaminato dal T.A.R. per difetto di interesse, di illegittimità del diniego apposto dall’Amministrazione all’accesso all’atto dell’architetto che aveva disconosciuto la sottoscrizione, cui era conseguita la impossibilità di partecipare al procedimento al riguardo e di “contestare validamente tale originale affermazione”, definita anche “avventata”, come dimostrato dalla adozione di ulteriori atti dopo la autorizzazione in questione, e sulla quale il Sindaco non aveva ritenuto di svolgere una indagine “al fine di verificare la situazione in generale” cui avrebbe dovuto conseguire maggiore riflessione e ponderatezza. Non era tuttavia stata in alcun modo contestata la erroneità dell’assunto dell’architetto stesso, né asserito che il solo disconoscimento di firma fosse inidoneo a giustificare l’adozione del provvedimento impugnato di annullamento dei pregressi provvedimenti autorizzatori al riguardo.
La censura di mancata considerazione della richiesta di archiviazione, formulata per la prima volta in appello, configura quindi una inammissibile integrazione postuma della motivazione dei provvedimenti gravati in primo grado (Consiglio di Stato, sez. V, 16 aprile 2013, n. 2084).
Quanto al diniego di accesso all’atto di disconoscimento della sottoscrizione, è stato in questa sede lamentato che la mancata partecipazione al procedimento aveva comportato la impossibilità di far presente all’Amministrazione che per la cava sita in località “Capoccione” gli atti autorizzativi sin dall’inizio prevedevano solo l’estrazione di tufo, con violazione del principio del giusto procedimento.
La censura è, secondo la Sezione, comunque inidonea a comportare l’annullamento del provvedimento di annullamento impugnato, atteso che esso era basato esclusivamente sull’avvenuto disconoscimento di firma e non sulla circostanza che gli originali atti autorizzativi riguardassero solo la estrazione di pozzolana, sicché l’apporto partecipativo del quale l’appellante lamenta l’illegittimo diniego non avrebbe potuto comportare alcuna conseguenza sulla determinazione in concreto adottata dal Comune.
Il principio generale del giusto procedimento, che si realizza anche con l’obbligo per la Pubblica amministrazione di consentire la partecipazione procedimentale, incontra, infatti, il limite della razionalità e del buon andamento e, quindi, della concreta utilità di detta partecipazione, onde evitare inutili o pretestuose lungaggini procedimentali (Consiglio Stato, sez. V, 12 novembre 2009, n. 7046); pertanto, solo nel caso in cui non sia certa ed evidente la totale inutilità della partecipazione al procedimento, l’Amministrazione è tenuta ad osservare le disposizioni di cui agli artt. 7 e seguenti della l. n. 241/1990 e il giudice, qualora sia palese che l’atto non avrebbe potuto avere un contenuto diverso, può superare il vizio procedimentale, facendo applicazione dell’art. 21 octies della stessa legge.
Nel caso di specie la mancata ostensione di detto atto di disconoscimento di firma era inidonea a viziar l’atto conclusivo in quanto, avendo dedotto l’appellante che la sua partecipazione avrebbe potuto evidenziare che la cava era originariamente autorizzata alla estrazione del tufo, la partecipazione dell’interessato non avrebbe potuto, comunque, apportare elementi di valutazione eventualmente idonei ad incidere, in termini a lui più favorevoli, sul provvedimento finale (Consiglio Stato, sez. IV, 27 gennaio 2011, n. 609) atteso che esso non era basato su tale assunto, ma sulla diversa circostanza che la firma apposta sui pregressi atti con esso annullati era stata disconosciuta.
Le censure in esame non sono quindi favorevolmente apprezzabili.
4.- Con il motivo di gravame in esame è stato ulteriormente dedotto, con riguardo alla cava situata in località “Poggio Mentuccia”, con riguardo alla quale l’autorizzazione originariamente rilasciata alla dante causa della ricorrente, in data 8.7.2003, si riferiva esclusivamente all’estrazione di pozzolana, che il primo giudice non avrebbe adeguatamente valutato i fatti, atteso che non erano riferiti alla cava di Capoccione, ma all’altra cava, i pareri favorevoli (consistenti nel provvedimento n. B3159 del 18.9.2006, contenente parere favorevole sul vincolo idrogeologico, nella verifica di compatibilità ambientale ai fini della V.I.A. e nel parere favorevole della Commissione Regionale Consultiva per le attività estrattive).
Né potrebbe ritenersi che l’errore solo materiale consistente nell’inserimento nelle proroghe e nella autorizzazione del 22.4.2006, relativi alla cava di “Poggio Mentuccia”, della parola tufo, potesse aver condizionato il provvedimento del 31.7.2008 (rilasciato solo all’esito di pareri favorevoli emessi dai competenti organi), anche se le primigenie autorizzazioni erano riferite alla pozzolana, essendo esso provvedimento riferito a diverso iter procedimentale, finalizzato all’ampliamento della attività estrattiva al tufo.
4.1.- Va considerato in proposito che con la impugnata sentenza è stato affermato, in diritto, che i suddetti pareri favorevoli, sui quali l’interessata pretendeva di fondare le sue richieste, non si riferivano anche, e comunque non precipuamente, all’attività estrattiva di tufo, né alla specifica zona “sulla quale insiste una delle due cave”.
E’ evidente, dall’esame della determinazione n. 14 del 26.4.2011, che cita detti pareri, che essi sono riferiti alla cava situata in località “Poggio Mentuccia”; anche dall’esame della sentenza, leggendo, come dovuto, il diritto in riferimento al fatto (in particolare al punto II, in cui è evidenziato che detti pareri erano riferiti alla cava di “Poggio Mentuccia”), risulta chiaramente che, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, al riguardo i fatti sono stati adeguatamente valutati dal primo giudice.
Quanto alla autorizzazione del 31.7.2008, della quale viene sostanzialmente rivendicata l’autonomia rispetto alle proroghe e alla autorizzazione del 22.4.2006, rileva il Collegio che essa è stata rilasciata, a seguito di richiesta di ampliamento della Ricorrente Tufo s.r.l. del 22.11.2005, “Viste le precedenti Autorizzazioni rilasciate dal Comune di Corchiano in data 08.07.2003 e in data 22.04.2006”, quest’ultima erroneamente riferita anche alla attività estrattiva di tufo, oltre che di pozzolana (che era la sola consentita dalla originaria autorizzazione), nella cava “de qua”, sicché il provvedimento autorizzativo, non è autonomo, ma ne risulta comunque viziato.
La circostanza che il provvedimento del 31.7.2008 sia comunque viziato dal sopra evidenziato errore esclude anche che sia rilevante, come invece dedotto dall’appellante, la dedotta continuità giacimentologica tra pozzolana e tufo, che la l.r. Lazio n. 17/2004 (artt. 5 e 12) richiede perché possa essere assentito l’ampliamento, che comporterebbe la legittimità dell’ampliamento dell’estrazione oltre che della pozzolana anche del tufo.
Anche le censure in esame non sono quindi suscettibili di assenso.
5.- Con il secondo motivo di appello è stato dedotto che la sentenza ha omesso di considerare il procedimento avviato, su impulso della appellante (per ottenere l’autorizzazione all’ampliamento relativo alla estrazione di tufo nella cava situata in località “Poggio Mentuccia”) con istanza del 22.11.2005 ai sensi della l.r. n. 17/2004, che stabilisce la competenza del Comune alla adozione della autorizzazione all’ampliamento delle cave. Detto Ente, in base al regolamento n. 5 del 2005, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda e della relativa documentazione, verificata la compatibilità urbanistica, era tenuto ad inoltrare la domanda alla C.R.C., il cui parere involge anche interessi di natura ambientale e territoriale, atteso che la commissione è composta da dirigenti di strutture competenti in tali materie.
Nel caso di specie sia il parere positivo della C.R.C. che il verbale erano riferiti alla richiesta di attività estrattiva nella cava di “Poggio Mentuccia”.
La sentenza sarebbe erronea dove mostra di ritenere che i pareri favorevoli non si riferivano alla attività estrattiva di tufo, né alla specifica zona in cui sorge una delle due cave; inoltre ometterebbe di considerare che il parere positivo dell’area “Via” e i relativi elaborati erano chiaramente riferiti alla cava sita in località “Poggio Mentuccia”.
5.1.- Osserva la Sezione che la sentenza ha riportato, nella parte motiva, quanto risultato a seguito di accertamenti istruttori svolti dal Comune di Corchiano, affermando che comunque i pareri favorevoli in questione “o non si riferivano precisamente alla zona sulla quale insiste la cava in questione, o non si riferivano esattamente alla attività estrattiva di tufo”.
Va rilevato che nel provvedimento n. 14 del 26.4.2011 impugnato è stato osservato, con riguardo a detti pareri, che il progetto preso in esame dalla C.R.C. negli elaborati faceva riferimento ad una cava di tufo, che il parere è stato emanato senza alcuna preventiva verifica delle autorizzazioni prodromiche, che tra la relazione del segretario della C.R.C. e gli elaborati allegati al parere vi era contrasto circa la estensione della superficie interessata, che detto parere non specificava su quali particelle era consentito l’ampliamento e che era in contrasto con nota regionale recante la comunicazione che l’autorizzazione comunale scaduta nel 2006 riguardava la cava di pozzolana e non di tufo, come indicato nella richiesta di ampliamento, il che comportava impossibilità di istruzione della pratica.
Tutte dette considerazioni sono sovrapponibili alle affermazioni contenute in sentenza, che non è quindi sul punto erronea, che faceva evidentemente riferimento ad essi pareri e non anche al parere di V.I.A. del 3.8.2007 pure richiamato nell’atto impugnato.
6.- Con il terzo motivo di appello è stato in primo luogo dedotto che la sentenza ha ritenuto legittimi i provvedimenti impugnati, adottati in via di autotutela dal Comune, anche nell’assunto che l’attività di estrazione del tufo fosse illegittima per aver già prodotto danni all’ambiente e al territorio, in area soggetta a vincolo idrogeologico e paesaggistico e destinato dal P.T.P.R. a fascia di rispetto.
Ma nulla di quanto sopra emergerebbe dai provvedimenti del Comune, che non erano integrabili in sede processuale.
Le affermazioni contenute in sentenza, relative peraltro a motivi non posti a fondamento degli atti impugnati, sarebbero smentite dalla circostanza, quanto al danno all’ambiente e al territorio, che l’attività estrattiva svolta in entrambe le cave era stata oggetto di valutazione da parte della Autorità regionale competente ad esaminare i profili di danno ambientale, cioè l’Area V.I.A. (che, dopo aver effettuato la procedura di verifica ai sensi dell’art. 10, comma 2, del d.P.R. 12.4.1996, ha escluso che il progetto dovesse essere oggetto di provvedimento di V.I.A., come consentito dal comma 5 di detto articolo).
Tanto varrebbe anche per la cava sita in località “Capoccione”, relativamente alla quale i provvedimenti adottati non hanno ampliato la posizione giuridica della appellante né contengono riferimento a danno ambientale.
Con il motivo in esame è stato anche asserito che neppure sussisterebbe pregiudizio ambientale derivante dalla esistenza del vincolo idrogeologico, che non poteva precludere l’esercizio della attività estrattiva, perché era stato rilasciato dalla Regione il prescritto nulla osta con provvedimento B3159 del 2006.
Inoltre la sentenza avrebbe ritenuto legittimi i provvedimenti impugnati per l’esistenza sull’area di un vincolo paesaggistico con destinazione, operata dal P.T.P.R., a fascia di rispetto della costa dei laghi, nonostante che i provvedimenti adottati in autotutela non argomentassero al riguardo. Ma l’art. 34 del P.T.P.R. non sarebbe stato applicabile al caso di specie, perché al momento di proposizione della domanda del 22.11.2005, l’area di terreno in oggetto sarebbe stata subordinata al rispetto del P.T.P. all’epoca vigente, che non prevedeva vincoli ostativi al richiesto ampliamento (come da art. 72, comma 1 sexies, della l.r. Lazio n. 31/2008).
Inoltre detto art. 34 del P.T.P.R., al par. 3, subordinava l’applicabilità del vincolo alla esistenza di un lago non inferiore a 500 metri, mentre quello in questione avrebbe avuto un perimetro di soli 300 metri. Inoltre l’invaso in questione non sarebbe riportato sulle mappe catastali, né di impianto, né di visura.
Il vincolo sarebbe quindi inesistente, con illegittimità della sentenza.
Infondato sarebbe infine l’assunto del T.A.R. che non erano state effettuate le prescritte attività di recupero ambientale.
Nella convenzione stipulata con il Comune, ai sensi della l.r. n. 17/2004, l’avvio del recupero ambientale era previsto che avrebbe dovuto essere svolto al termine della attività di coltivazione e secondo i piani del Comune, ma il Comune di Corchiano avrebbe impedito alla appellante di realizzare il progetto di recupero ambientale, apponendo un divieto di transito per veicoli con massa superiore alle 20 t..
6.1.- Osserva in proposito la Sezione che, in caso di impugnazione giurisdizionale di determinazioni amministrative di segno negativo fondate su una pluralità di ragioni (ciascuna delle quali di per sé idonea a supportare la parte dispositiva del provvedimento), è sufficiente che una sola di esse resista al vaglio giurisdizionale perché il provvedimento nel suo complesso resti indenne dalle censure articolate ed il ricorso venga dichiarato infondato, o meglio inammissibile in parte qua, per carenza di interesse alla coltivazione dell’impugnativa avverso l’ulteriore ragione ostativa, il cui esito resta assorbito dalla pronuncia negativa in ordine alla prima ragione ostativa (Consiglio di Stato, sez. VI, 5 marzo 2013, n. 1323).
Nel caso che occupa, la determinazione n. 14 del 26.4.2011 impugnata, riguardante l’annullamento delle autorizzazioni alla attività estrattiva in località “Poggio Mentuccia”, era basata su molteplici motivazioni autonome tra di loro, delle quali quella relativa alla circostanza che la Ricorrente Tufo dall’1.1.2005 provvedeva ad estrarre tufo (nonostante che le autorizzazioni originarie rilasciate alle danti causa della attuale appellante riguardassero attività estrattiva di pozzolana, come pure le autorizzazioni provvisorie) era idonea di per sé, come in precedenza evidenziato, a sorreggere la legittimità del provvedimento di annullamento, atteso che tutti i provvedimenti interessati da tale determinazione erano sostanzialmente viziati da detto errore.
Il ricorso nella parte in esame va quindi dichiarato, in applicazione di detti principi, inammissibile.
7.- L’appello deve essere conclusivamente respinto e deve essere confermata la prima decisione.
8.- Nella complessità e parziale novità delle questioni trattate il collegio ravvisa eccezionali ragioni per compensare, ai sensi degli artt. 26, comma 1, del c.p.a. e 92, comma 2, del c.p.c., le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo respinge l’appello in esame.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Carlo Saltelli, Consigliere
Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore
Antonio Bianchi, Consigliere
Raffaele Prosperi, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Partecipazione interessato non avrebbe potuto incidere sul provvedimento finale Reviewed by on . Il principio generale del giusto procedimento, che si realizza anche con l'obbligo per la Pubblica amministrazione di consentire la partecipazione procedimental Il principio generale del giusto procedimento, che si realizza anche con l'obbligo per la Pubblica amministrazione di consentire la partecipazione procedimental Rating: 0
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