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PARTE V- TITOLO III – ORGANI DEL PROCEDIMENTO E PROGRAMMAZIONE NEI SETTORI SPECIALI

d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

TITOLO III – ORGANI DEL PROCEDIMENTO E PROGRAMMAZIONE NEI SETTORI SPECIALI

Art. 342. Organi del procedimento e programmazione

1. Agli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici si applicano, nei limiti e alle condizioni previste dall’articolo 10, comma 9, del codice, le disposizioni del presente regolamento contenute nella parte II, titolo I, capo I (organi del procedimento), negli articoli 272 (il responsabile del procedimento nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture), 273 (funzioni e compiti del responsabile del procedimento), 274 (il responsabile del procedimento negli acquisti tramite centrali di committenza) e quelle concernenti gli organi del procedimento.

2. Agli enti aggiudicatori non si applicano le disposizioni del presente regolamento contenute nella parte II, titolo I, capo II (programmazione dei lavori) e nell’articolo 271 (programmazione dell’attività contrattuale per l’acquisizione di beni e servizi).

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