TITOLO III – ORGANI DEL PROCEDIMENTO E PROGRAMMAZIONE NEI SETTORI SPECIALI
Art. 342. Organi del procedimento e programmazione
1. Agli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici si applicano, nei limiti e alle condizioni previste dall’articolo 10, comma 9, del codice, le disposizioni del presente regolamento contenute nella parte II, titolo I, capo I (organi del procedimento), negli articoli 272 (il responsabile del procedimento nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture), 273 (funzioni e compiti del responsabile del procedimento), 274 (il responsabile del procedimento negli acquisti tramite centrali di committenza) e quelle concernenti gli organi del procedimento.
2. Agli enti aggiudicatori non si applicano le disposizioni del presente regolamento contenute nella parte II, titolo I, capo II (programmazione dei lavori) e nell’articolo 271 (programmazione dell’attività contrattuale per l’acquisizione di beni e servizi).