TITOLO XI – LAVORI RIGUARDANTI I BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE
CAPO I – Beni del patrimonio culturale
Art. 239. Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
(art. 211, d.P.R. n. 554/1999)
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai beni del patrimonio culturale indicati nell’articolo 198 del codice.
2. Per quanto non disposto dal presente titolo, ai contratti relativi ai beni del patrimonio culturale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contenute nel presente regolamento in quanto compatibili con le specifiche disposizioni della parte II, titolo IV, capo II, del codice (contratti relativi ai beni culturali) e con le altre disposizioni richiamate dall’articolo 197 del codice.
Art. 240. Scavo archeologico, restauro e manutenzione
(art. 212, d.P.R. n. 554/1999)
1. I lavori di cui al presente titolo si articolano nelle seguenti tipologie:
a) scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee;
b) restauro e manutenzione dei beni immobili di interesse archeologico, storico ed artistico;
c) restauro e manutenzione di superfici architettoniche decorate e di beni mobili di interesse storico, artistico ed archeologico.
2. Lo scavo archeologico consiste in tutte le operazioni che consentono la lettura storica delle azioni umane, nonché dei fenomeni geologici che hanno con esse interagito, succedutesi in un determinato territorio, delle quali con metodo stratigrafico si recuperano le documentazioni materiali, mobili e immobili, riferibili al patrimonio archeologico. Lo scavo archeologico recupera altresì la documentazione del paleoambiente anche delle epoche anteriori alla comparsa dell’uomo.
3. I contenuti qualificanti e le finalità della manutenzione e del restauro sono definiti all’articolo 29, commi 3 e 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
4. Gli interventi sui beni del patrimonio culturale sono inseriti nei documenti di programmazione dei lavori pubblici e sono eseguiti secondo i tempi, le priorità e le altre indicazioni derivanti dall’applicazione del metodo della conservazione programmata. A tal fine le stazioni appaltanti, sulla base della ricognizione e dello studio dei beni affidati alla loro custodia, redigono il documento preliminare sullo stato di conservazione del singolo bene, tenendo conto della pericolosità territoriale e della vulnerabilità, delle risultanze, evidenziate nel piano di manutenzione e nel consuntivo scientifico, delle attività di prevenzione e degli eventuali interventi pregressi di manutenzione e restauro. Per il patrimonio archeologico il documento preliminare illustra anche i risultati delle indagini diagnostiche.
CAPO II – Progettazione
Art. 241. Attività di progettazione per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
(art. 213, d.P.R. n. 554/1999)
1. I progetti sono costituiti dagli elaborati indicati negli articoli 242, 243, 244 e 245, i cui contenuti, laddove non diversamente disposto, sono quelli previsti dalla parte II, titolo II, capo I, del presente regolamento.
2. La scheda tecnica di cui all’articolo 202, comma 1, del codice descrive gli aspetti di criticità della conservazione del bene culturale e prospetta gli interventi opportuni.
3. In caso di scavi archeologici si applica l’articolo 105.
4. Qualora ricorra l’ipotesi prevista dall’articolo 252, comma 3, i membri della commissione giudicatrice diversi dal presidente, possono essere scelti, ai sensi dell’articolo 84, comma 8, del codice, tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 25, del codice ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e b) del citato comma 8.
Art. 242. Progetto preliminare per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
(art. 214, d.P.R. n. 554/1999)
1. Il progetto preliminare consiste in una relazione programmatica del quadro delle conoscenze, sviluppato per settori di indagine, nonché dei metodi di intervento, con allegati i necessari elaborati grafici. Il quadro delle conoscenze è la risultante della lettura dello stato esistente e consiste nella indicazione delle tipologie di indagine che si ritengono necessarie per la conoscenza del manufatto e del suo contesto storico e ambientale.
2. Sono documenti del progetto preliminare:
a) relazione illustrativa;
b) relazione tecnica;
c) indagini e ricerche preliminari;
d) planimetria generale ed elaborati grafici;
e) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani della sicurezza;
f) calcolo sommario della spesa;
g) quadro economico di progetto.
3. Il progetto preliminare comporta indagini e ricerche volte ad acquisire gli elementi idonei e necessari per le scelte dei tipi e dei metodi di intervento da approfondire nel progetto definitivo nonché per la stima del costo dell’intervento medesimo.
4. Le indagini e ricerche di cui al comma 3 riguardano:
a) l’analisi storico – critica;
b) i materiali costitutivi e le tecniche di esecuzione;
c) il rilievo e la documentazione fotografica dei manufatti;
d) la diagnostica;
e) l’individuazione del comportamento strutturale e l’analisi dello stato di conservazione, del degrado e dei dissesti;
f) l’individuazione degli eventuali apporti di altre discipline afferenti.
5. In ragione della complessità dell’intervento in relazione allo stato di conservazione ed ai caratteri storico-artistici del manufatto, il progetto preliminare può limitarsi a comprendere quelle ricerche e quelle indagini che sono strettamente necessarie per una prima reale individuazione delle scelte di restauro e dei relativi costi di intervento.
6. Qualora ne sia prevista la redazione, le schede tecniche di cui all’articolo 202, comma 1, del codice, costituiscono la base per la predisposizione del progetto preliminare. Esse descrivono esattamente le caratteristiche, le tecniche di esecuzione e lo stato di conservazione dei manufatti su cui si interviene, nonché eventuali modifiche dovute a precedenti interventi, in modo da dare un quadro, dettagliato ed esaustivo delle caratteristiche del bene, e forniscono inoltre indicazioni di massima degli interventi previsti e delle metodologie da applicare.
7. Nel caso di contratti di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), del codice e di concessioni, ivi comprese quelle affidate secondo le procedure previste dall’articolo 153 del codice in attuazione dell’articolo 197, comma 3, del codice, il progetto preliminare comprende necessariamente le indagini finalizzate alla corretta comprensione dell’intervento in tutte le sue componenti, nonché una relazione, corredata dei pertinenti elaborati grafici, che illustrino l’incidenza dell’intervento stesso sul bene tutelato, con particolare riferimento alla localizzazione degli impianti ed alle soluzioni tecniche adottate per la realizzazione, ed è integrato dal capitolato speciale prestazionale e dallo schema di contratto.
8. Alle concessioni, ivi comprese quelle affidate secondo le procedure previste dall’articolo 153 del codice in attuazione dell’articolo 197, comma 3, del codice, si applica l’articolo 17, comma 4, del presente regolamento.
Art. 243. Progetto definitivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
(art. 215, d.P.R. n. 554/1999)
1. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato, studia il bene con riferimento all’intero complesso ed al contesto ambientale in cui è inserito; approfondisce gli apporti disciplinari necessari e definisce i collegamento interdisciplinari; definisce in modo compiuto le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali riguardanti le singole parti del complesso; prescrive le modalità esecutive delle operazioni tecniche; definisce gli indirizzi culturali e le compatibilità fra progetto e funzione attribuita al bene attraverso una conoscenza compiuta dello stato di fatto; configura nel complesso un giudizio generale volto ad individuare le priorità, i tipi e i metodi di intervento con particolare riguardo all’esigenza di tutela ed ai fattori di degrado. Sono documenti del progetto definitivo:
a) relazione generale;
b) relazioni tecniche e specialistiche;
c) rilievi e documentazione fotografica;
d) elaborati grafici;
e) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
f) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
g) computo metrico estimativo e quadro economico;
h) piani di sicurezza e di coordinamento;
i) cronoprogramma;
l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
m) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti.
2. Qualora il responsabile del procedimento abbia previsto la redazione del progetto esecutivo da porre a base di gara, i documenti del progetto definitivo sono:
a) relazione generale;
b) relazioni tecniche e specialistiche;
c) rilievi e documentazione fotografica;
d) elaborati grafici;
e) calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;
f) quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza;
g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
h) aggiornamento del calcolo sommario della spesa;
i) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza.
Art. 244. Progetto esecutivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
(art. 216, d.P.R. n. 554/1999)
1. Il progetto esecutivo, ove redatto ai sensi dell’articolo 203, comma 2, del codice, indica in modo compiuto, entrando nel dettaglio e sulla base delle indagini eseguite, le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali riguardanti le singole parti del complesso; prescrive le modalità esecutive delle operazioni tecniche; indica i controlli da effettuare in cantiere nel corso dei lavori. Sono documenti del progetto esecutivo:
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti;
d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
f) piano di sicurezza e di coordinamento;
g) computo metrico estimativo e quadro economico;
h) cronoprogramma;
i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
l) capitolato speciale di appalto.
2. Il progetto esecutivo, se posto a base di gara, è redatto secondo quanto indicato al comma 1, e comprende, oltre ai documenti ivi elencati, anche lo schema di contratto.
Art. 245. Progettazione dello scavo archeologico
(art. 217, d.P.R. n. 554/1999)
1. Il progetto preliminare dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca disciplina l’impianto del cantiere di ricerca e individua i criteri per la definizione della progressione temporale dei lavori e delle priorità degli interventi nel corso dell’esecuzione dell’attività di scavo, nonché i tipi e i metodi di intervento. Il progetto preliminare è costituito da una relazione programmatica delle indagini necessarie e illustrativa del quadro delle conoscenze pregresse, sviluppato per settori di indagine, alla quale sono allegati i pertinenti elaborati grafici.
2. La relazione di cui al comma 1 illustra i tempi e i modi dell’intervento, relativi sia allo scavo sia alla conservazione dei reperti, sia al loro studio e pubblicazione, ed è redatta da soggetti con qualifica di archeologo in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerenti con l’intervento.
3. Il quadro delle conoscenze pregresse consiste in una lettura critica dello stato esistente aggiornato alla luce degli elementi di conoscenza raccolti in eventuali scoperte.
4. Le indagini di cui al comma 1 consistono in:
a) rilievo generale;
b) ricognizioni territoriali ed indagini diagnostiche;
c) indagini complementari necessarie.
5. Il progetto definitivo dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca, nel quale confluiscono i risultati delle indagini previste nel progetto preliminare, comprende dettagliate previsioni tecnico-scientifiche ed economiche relative alle diverse fasi e tipologie di intervento e indica la quantità e la durata di esse.
6. Le fasi di cui al comma 5 comprendono:
a) rilievi ed indagini;
b) scavo;
c) documentazione di scavo, quali giornali di scavo, schede stratigrafiche, documentazione grafica e fotografica;
d) restauro dei reperti mobili ed immobili;
e) schedatura preliminare dei reperti e loro immagazzinamento insieme con gli eventuali campioni da sottoporre ad analisi;
f) studio e pubblicazione;
g) forme di fruizione anche con riguardo alla sistemazione e musealizzazione del sito o del contesto recuperato;
h) manutenzione programmata.
7. Il progetto definitivo dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca contiene inoltre la definizione delle tipologie degli interventi, distinguendo quelli di prevalente merito scientifico, eventualmente da affidare a ditte in possesso di requisiti specifici ove non curate dalla stessa amministrazione aggiudicatrice.
8. Le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 7 si applicano anche alla seconda fase della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, prevista dall’articolo 96, comma 1, lettera b), del codice.
9. In caso di scavi archeologici con finalità di archeologia preventiva, la Soprintendenza archeologica territorialmente competente può proporre al responsabile del procedimento la riduzione dei livelli e dei contenuti della progettazione, secondo le indicazioni contenute nell’articolo 96, comma 3, del codice.
Art. 246. Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza riguardanti i beni del patrimonio culturale
(art. 218, d.P.R. n. 554/1999)
1. I progetti relativi ai lavori di impiantistica e per la sicurezza, redatti ai vari e successivi livelli di approfondimento, prevedono l’impiego delle tecnologie più idonee a garantire il corretto inserimento degli impianti e di quanto necessario per la sicurezza nella organizzazione tipologica e morfologica dei complessi di interesse storico-artistico e ad offrire prestazioni, compatibilmente con le limitazioni imposte dal rispetto delle preesistenze storico artistiche, analoghe a quelle richieste per gli edifici di nuova costruzione. Sono inoltre richiesti i piani di sicurezza in fase di esercizio e il programma di manutenzione programmata con le scorte di magazzino necessarie per garantire la continuità del servizio.
Art. 247. Verifica dei progetti per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
1. Per i progetti relativi ai lavori di cui al presente titolo, si applicano le disposizioni contenute nella parte II, titolo II, capo II, in quanto compatibili con le disposizioni del presente titolo, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2.
2. Per i progetti relativi ai lavori di importo non superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del codice, il responsabile del procedimento provvede direttamente all’attività di verifica, avvalendosi:
a) nei casi di interventi su beni culturali mobili o superfici architettoniche decorate:
1) del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all’articolo 202, comma 1, del codice, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell’intervento da attuare;
2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con la qualifica di restauratore in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l’intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto;
b) nei casi di interventi su beni culturali immobili:
1) qualora ne sia prevista la redazione, del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all’articolo 202, comma 1, del codice, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell’intervento da attuare;
2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con la qualifica di architetto o ingegnere, laureato, in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l’intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto;
c) nei casi di lavori di scavo archeologico:
1) qualora ne sia prevista la redazione, del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all’articolo 202, comma 1, del codice, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell’intervento da attuare;
2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con la qualifica di archeologo in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l’intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto.
3. Alle procedure di affidamento dell’attività di verifica possono partecipare anche i soggetti di cui all’articolo 202, comma 3, del codice. Detti soggetti, con esperienza professionale di almeno cinque anni, possono, altresì, assumere l’incarico di coordinatore del gruppo di lavoro di verifica di cui all’articolo 50, comma 2.
4. Il responsabile del procedimento può disporre motivatamente che la verifica riguardi soltanto il livello di progettazione posto alla base dell’affidamento dei lavori.
Art. 248. Qualificazione e direzione tecnica per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
1. In relazione all’articolo 79, per i lavori relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25, con il decreto di cui all’articolo 201, comma 3, del codice, sono disciplinate forme di verifica semplificata del possesso dei requisiti, volte ad agevolare l’accesso alla qualificazione delle imprese artigiane.
2. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 83, ai fini della qualificazione per lavori sui beni di cui al presente titolo, relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25 eseguiti per conto dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), nonché di committenti privati o in proprio, la certificazione deve contenere l’attestato dell’autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, del buon esito degli interventi eseguiti.
3. In deroga a quanto disposto dall’articolo 85, comma 1, lettera b), i lavori di cui al presente titolo, relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25, sono utilizzati ai fini della qualificazione soltanto dall’impresa che li ha effettivamente eseguiti, sia essa affidataria o subappaltatrice.
4. Gli operatori economici, per partecipare agli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro relativi a lavori di cui al presente titolo, compresi gli scavi archeologici, fermo restando quanto previsto dall’articolo 90, commi 1 e 3, devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l’attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.
5. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 87, commi 1 e da 3 a 7 (leggi: da 3 a 6, il comma 7 non esiste – n.d.r.), la direzione tecnica per i lavori di cui al presente titolo è affidata, relativamente alla categoria OG 2, a soggetti in possesso di laurea in conservazione di beni culturali o in architettura, relativamente alle categorie OS 2-A e OS 2-B, ai restauratori dei beni culturali in possesso dei requisiti di cui agli articoli 29 e 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, relativamente alla categoria OS 25, a soggetti in possesso dei titoli previsti dal decreto ministeriale di cui all’articolo 95, comma 2, del codice.
CAPO III – Esecuzione e collaudo dei lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
Art. 249. Lavori di manutenzione riguardanti i beni del patrimonio culturale
(art. 220, d.P.R. n. 554/1999)
1. I lavori di manutenzione, in ragione della natura del bene e del tipo di intervento che si realizza, possono non richiedere tutte le specifiche previste dalle norme sui livelli di progettazione preliminare e definitiva, e sono eseguiti, coerentemente alle previsioni del piano di manutenzione, anche sulla base di una perizia di spesa contenente:
a) la descrizione del bene corredata da sufficienti elaborati grafici e topografici redatti in opportuna scala;
b) il capitolato speciale con la descrizione delle operazioni da eseguire ed i relativi tempi;
c) il computo metrico estimativo;
d) l’elenco dei prezzi unitari delle varie lavorazioni.
Art. 250. Consuntivo scientifico
(art. 221, d.P.R. n. 554/1999)
1. Al termine del lavoro sono predisposti dal direttore dei lavori, quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma di intervento sul bene, l’aggiornamento del piano di manutenzione ed una relazione tecnico-scientifica con l’esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti, e la documentazione grafica e fotografica dello stato del manufatto prima, durante e dopo l’intervento; l’esito di tutte le ricerche ed analisi compiute e i problemi aperti per i futuri interventi. I costi per la elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel quadro economico dell’intervento.
2. La relazione è conservata presso la stazione appaltante ed è trasmessa in copia alla soprintendenza competente.
3. Nel corso dell’esecuzione dei lavori la stazione appaltante e l’ufficio preposto alla tutela del bene culturale vigilano costantemente sul rispetto dell’articolo 29, comma 6, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e sul mantenimento da parte delle imprese esecutrici dei requisiti di ordine speciale di qualificazione nelle categorie OS 2-A, OS 2-B e OS 25, adottando, in caso di inosservanza, i provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente.
Art. 251. Collaudo dei lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
(art. 224, d.P.R. n. 554/1999)
1. Per opere e lavori relativi a beni di cui al presente titolo è obbligatorio il collaudo in corso d’opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione.
2. Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OG 2 l’organo di collaudo comprende anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l’intervento.
3. Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OS 2-A e OS 2-B l’organo di collaudo comprende anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l’intervento, nonché uno storico dell’arte o un archivista o un bibliotecario in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l’intervento.
4. Per il collaudo dei beni relativi alla categoria OS 25 l’organo di collaudo comprende anche un tecnico con la qualifica di archeologo in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerenti con l’intervento nonché un restauratore entrambi con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l’intervento.
5. Possono far parte dell’organo di collaudo, limitatamente ad un solo componente, e fermo restando il numero complessivo dei membri previsto dalla vigente normativa, i funzionari delle stazioni appaltanti, laureati ed inquadrati con qualifiche di storico dell’arte, archivista o bibliotecario, che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici.