TITOLO X – COLLAUDO DEI LAVORI
CAPO I – Disposizioni preliminari
Art. 215. Oggetto del collaudo
(art. 187, d.P.R. n. 554/1999)
1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l’opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d’arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell’esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.
2. Gli accertamenti e le verifiche effettuati nelle visite sopralluogo disposte dall’organo di collaudo possono non comprendere tutti quelli previsti dal comma precedente; tali accertamenti e verifiche, in ogni caso, al termine delle operazioni, debbono risultare nel certificato di collaudo da inviare alla stazione appaltante.
3. Il collaudo comprende anche l’esame delle riserve dell’esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento.
4. Ai sensi dell’articolo 141, comma 7, del codice, il collaudo in corso d’opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione di cui all’articolo 141, comma 3, del codice, è obbligatorio nei seguenti casi:
a) quando la direzione dei lavori sia stata affidata, ai sensi dell’articolo 130, comma 2, lettere b) e c), del codice;
b) in caso di lavoro di particolare complessità di cui all’articolo 236;
c) nel caso di intervento affidato in concessione ai sensi degli articoli 142 o 153 del codice, nonché con dialogo competitivo o mediante locazione finanziaria;
d) nel caso di intervento affidato ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettere b) o c), del codice;
e) nel caso di opera o lavoro comprendenti significative e non abituali lavorazioni non più ispezionabili in sede di collaudo finale;
f) nei casi di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi delle vigenti disposizioni.
Art. 216. Nomina del collaudatore
(art. 188, d.P.R. n. 554/1999)
1. Le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d’opera, attribuiscono l’incarico del collaudo, secondo quanto indicato nell’articolo 120, comma 2-bis, del codice.
2. Nel caso di lavori che richiedono l’apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell’intervento, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente.
3. Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell’incarico di collaudo l’essere laureato in ingegneria, architettura, e, limitatamente a un solo componente della commissione, l’essere laureato in geologia, scienze agrarie e forestali; è, inoltre, necessaria l’abilitazione all’esercizio della professione nonché, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l’iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale.
4. Possono fare parte della commissione di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi delle stazioni appaltanti, laureati in scienze giuridiche ed economiche o equipollenti, che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici.
5. L’incarico di collaudo può essere conferito anche a soggetti muniti di laurea breve o diploma universitario, nell’ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite a ciascuna professione, abilitati all’esercizio della professione e, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, iscritti da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale.
6. Il collaudo di lavori di manutenzione può essere affidato ad un funzionario delle stazioni appaltanti munito di diploma tecnico che abbia prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici ovvero ad un tecnico diplomato, geometra o perito, nell’ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite a ciascuna professione iscritto da almeno cinque anni all’ordine o collegio professionale di appartenenza.
7. Non possono essere affidati incarichi di collaudo:
a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio;
b) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l’esecutore o con i subappaltatori dei lavori da collaudare;
c) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dei lavori da collaudare;
d) a soggetti che facciano parte di strutture o di articolazioni organizzative comunque denominate di organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dell’intervento da collaudare;
e) a soggetti che hanno espletato le attività di cui agli articoli 93, comma 6, e 112 del codice.
8. Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo o ad uno dei componenti della commissione di collaudo è affidato anche il collaudo statico, purché essi abbiano i requisiti specifici previsti dalla legge. Per i lavori eseguiti in zone classificate come sismiche, il collaudo è esteso alla verifica dell’osservanza delle norme sismiche.
9. L’affidamento dell’incarico di collaudo a soggetti esterni, liberi professionisti, è regolato, in quanto compatibili, dalle norme dettate dalla parte III, titoli II e III. Ai fini dell’affidamento dell’incarico di collaudo a soggetti esterni, il collaudatore o i collaudatori da incaricare, devono essere in possesso dei requisiti specifici, richiesti per l’intervento da collaudare ed avere conseguito il titolo professionale di cui ai commi 3, 4, 5, e 6:
a) da almeno dieci anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore a 5.000.000 di euro;
b) da almeno cinque anni per il collaudo di lavori di importo inferiore a 5.000.000 di euro.
10. Il soggetto esterno che è stato incaricato di un collaudo in corso d’opera da una stazione appaltante, non può essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo. Per i collaudi non in corso d’opera il divieto è stabilito in un anno. Nel caso di stazioni appaltanti nazionali la cui struttura organizzativa è articolata su basi locali, il divieto è limitato alla singola articolazione locale. I suddetti divieti si riferiscono alla sola ipotesi di collaudatori non appartenenti all’organico delle stazioni appaltanti.
Art. 217. Documenti da fornirsi al collaudatore
(art. 190, d.P.R. n. 554/1999)
1. Il responsabile del procedimento trasmette all’organo di collaudo:
a) la copia conforme del contratto d’appalto e dei documenti di cui all’articolo 137, nonché il provvedimento di approvazione del progetto;
b) eventuali perizie di variante e suppletive, con le relative approvazioni intervenute e copia dei relativi atti di sottomissione o aggiuntivi;
c) copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall’esecutore e relativi eventuali aggiornamenti approvati dal direttore dei lavori;
d) verbale di consegna dei lavori;
e) disposizioni del responsabile del procedimento e ordini di servizio e rapporti periodici emessi dal direttore dei lavori;
f) eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori;
g) certificato di ultimazione lavori;
h) originali di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal presente regolamento;
i) verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni di qualità;
l) conto finale dei lavori;
m) relazione del direttore dei lavori in accompagnamento allo conto finale, relativa documentazione allegata nonché l’esito dell’avviso ai creditori di cui all’articolo 218;
n) relazione del responsabile del procedimento sul conto finale;
o) relazioni riservate sia del direttore dei lavori, che del responsabile del procedimento sulle eventuali riserve avanzate dall’esecutore dei lavori non definite in corso d’opera ai sensi degli articoli 239 e 240 del codice;
p) certificati inerenti ai controlli eseguiti conformemente al piano per i controlli da effettuare in cantiere nel corso delle varie fasi dei lavori, nel caso di interventi complessi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera l);
q) certificati di cui all’articolo 79, comma 17, limitatamente ai lavori relativi alla categoria OS 12-A.
2. E’ facoltà dell’organo di collaudo chiedere al responsabile del procedimento o al direttore dei lavori altra documentazione ritenuta necessaria o utile per l’espletamento dell’incarico.
3. In caso di incarico di collaudo in corso d’opera, il responsabile del procedimento trasmette sollecitamente all’organo di collaudo la documentazione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), integrandola successivamente con gli altri atti.
4. Ferma la responsabilità dell’organo di collaudo nel custodire la documentazione in originale ricevuta, il responsabile del procedimento provvede a duplicarla ed a custodirne copia conforme.
Art. 218. Avviso ai creditori
(art. 189, d.P.R. n. 554/1999)
1. All’atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento dà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l’intervento è stato eseguito, di un avviso contenente l’invito per coloro i quali vantino crediti verso l’esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell’esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.
2. Trascorso questo termine il Sindaco trasmette al responsabile del procedimento i risultati dell’anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati.
3. Il responsabile del procedimento invita l’esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.
Art. 219. Estensione delle verifiche di collaudo
(art. 192, d.P.R. n. 554/1999)
1. L’organo di collaudo trasmette formale comunicazione all’esecutore e al responsabile del procedimento del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine di cui all’articolo 141, comma 1, del codice e delle relative cause con la indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo. Nel caso di ritardi attribuibili all’organo di collaudo, il responsabile del procedimento, assegna un termine non superiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla stazione appaltante la decadenza dell’incarico, ferma restando la responsabilità dell’organo suddetto per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.
2. La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l’organo di collaudo giudica necessari. Qualora tra le prestazioni dell’esecutore rientri l’acquisizione di concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque denominati, anche ai fini dell’espletamento delle procedure espropriative, il collaudatore accerta il tempestivo e diligente operato dell’esecutore ed evidenzia gli oneri eventualmente derivanti per la stazione appaltante da ogni ritardo nel loro svolgimento.
3. La stazione appaltante può richiedere al collaudatore in corso d’opera parere su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell’appalto.
Art. 220. Commissioni collaudatrici
(art. 206, d.P.R. n. 554/1999)
1. Quando il collaudo è affidato ad una commissione, le operazioni sono dirette dal presidente.
2. I verbali, l’atto di collaudo e le eventuali relazioni sono firmati da tutti i componenti della commissione.
3. Se vi è dissenso tra i componenti della commissione di collaudo, le conclusioni del collaudo sono assunte a maggioranza e la circostanza deve risultare dal certificato. Nel caso di commissione composta da due componenti, prevalgono le conclusioni formulate dal presidente. Il componente dissenziente ha diritto di esporre le ragioni del dissenso negli atti del collaudo.
CAPO II – Visita e procedimento di collaudo
Art. 221. Visite in corso d’opera
(art. 194, comma 3, d.P.R. n. 554/1999)
1. Nel caso di collaudo in corso d’opera, l’organo di collaudo, anche statico, effettua visite in corso d’opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l’esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all’esecuzione.
2. E’ necessario un sopralluogo di verifica anche in caso di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma.
3. Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l’esecutore ed il direttore dei lavori, è redatto apposito verbale con le modalità indicate nell’articolo 223.
4. I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro trenta giorni successivi alla data delle visite, riferiscono anche sull’andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che ciò comporti diminuzione delle responsabilità dell’esecutore e dell’ufficio di direzione dei lavori, per le parti di rispettiva competenza.
Art. 222. Visita definitiva e relativi avvisi
(art. 191, d.P.R. n. 554/1999)
1. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, l’organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest’ultimo ne dà tempestivo avviso all’esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell’assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano alle visite di collaudo.
2. Eguale avviso è dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di amministrazioni od enti pubblici che, per speciali disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al collaudo.
3. Se l’esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell’esecutore.
4. Se i funzionari di cui al comma 2 malgrado l’invito ricevuto, non intervengono o non si fanno rappresentare, le operazioni di collaudo hanno luogo egualmente. L’assenza dei suddetti funzionari deve essere riportata nel processo verbale.
5. Il direttore dei lavori ha l’obbligo di presenziare alle visite di collaudo.
Art. 223. Processo verbale di visita
(art. 194, commi 1, 2, 4, 5, d.P.R. n. 554/1999)
1. Della visita di collaudo è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell’opera e della sua ubicazione ed ai principali estremi dell’appalto, deve contenere le seguenti indicazioni:
a) gli estremi del provvedimento di nomina dell’organo di collaudo;
b) il giorno della visita di collaudo;
c) le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.
2. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dall’organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti. I punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale.
3. I processi verbali, oltre che dall’organo di collaudo e dall’esecutore, sono firmati dal direttore dei lavori nonché dal responsabile del procedimento, se intervenuto, e dagli altri obbligati ad intervenire. E’ inoltre firmato da quegli assistenti la cui testimonianza è invocata negli stessi processi verbali per gli accertamenti di taluni lavori.
4. Quando per lavori di notevole importanza è fissato nel capitolato speciale un termine per la presentazione del conto finale maggiore di quello stabilito per il periodo di garanzia, la visita di collaudo ha luogo decorso il suddetto periodo, fatta salva la regolarizzazione degli atti di collaudo dopo la liquidazione dei lavori. Di tali circostanze è fatta espressa menzione nel verbale di visita.
Art. 224. Oneri dell’esecutore nelle operazioni di collaudo
(art. 193, d.P.R. n. 554/1999 e art. 37, comma 2, d.m. n. 145/2000)
1. L’esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell’organo di collaudo gli operai e i mezzi d’opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.
2. Rimane a cura e carico dell’esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell’eseguire tali verifiche.
3. Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, l’organo di collaudo dispone che sia provveduto d’ufficio, in danno all’esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell’esecutore. Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 125, comma 6, lettera f), del codicee nel limite di importo non superiore a 200.000 euro previsto dall’articolo 125, comma 5, del codice.
4. Sono ad esclusivo carico dell’esecutore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall’organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all’esecutore.
Art. 225. Valutazioni dell’organo di collaudo
(art. 195, d.P.R. n. 554/1999)
1. L’organo di collaudo provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili e formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l’esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori. Sulla base di quanto rilevato, l’organo di collaudo, anche sulla scorta dei pareri del responsabile del procedimento, determina:
a) se il lavoro sia o no collaudabile;
b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;
e) il credito liquido dell’esecutore.
2. Ai fini di quanto prescritto dal codice e dal presente regolamento in materia di qualificazione, l’organo di collaudo esprime le sue valutazioni sulle modalità di conduzione dei lavori da parte dell’esecutore e del subappaltatore.
3. Con apposita relazione riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle riserve e domande dell’esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.
Art. 226. Discordanza fra la contabilità e l’esecuzione
(art. 196, d.P.R. n. 554/1999)
1. In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, le verifiche sono estese al fine di apportare le opportune rettifiche nel conto finale.
2. In caso di gravi discordanze, l’organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al responsabile del procedimento presentandogli le sue proposte. Il responsabile del procedimento trasmette alla stazione appaltante la relazione e le proposte dell’organo di collaudo.
Art. 227. Difetti e mancanze nell’esecuzione
(art. 197, d.P.R. n. 554/1999)
1. Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all’esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l’organo di collaudo rifiuta l’emissione del certificato di collaudo e procede a termini dell’articolo 232.
2. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l’organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all’esecutore un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento, risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facoltà dell’organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. Nel caso di inottemperanza da parte dell’esecutore si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224, comma 3.
3. Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell’opera e la regolarità del servizio cui l’intervento è strumentale, l’organo di collaudo determina, nell’emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell’esecutore.
Art. 228. Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato
(art. 198, d.P.R. n. 554/1999)
1. Ove l’organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, le ammette nella contabilità, previo parere vincolante della stazione appaltante, solo se le ritiene indispensabili per l’esecuzione dell’opera e se l’importo totale dell’opera, compresi i lavori non autorizzati, non ecceda i limiti delle spese approvate; altrimenti sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al responsabile del procedimento proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il responsabile del procedimento trasmette la relazione corredata dalle proposte dell’organo di collaudo, con proprio parere, alla stazione appaltante che delibera al riguardo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relazione.
2. L’eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate, non libera il direttore dei lavori e il personale incaricato dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.
Art. 229. Certificato di collaudo
(art. 199, d.P.R. n. 554/1999)
1. Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti, l’organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo che deve contenere:
a) una relazione che ripercorra l’intera vicenda dell’appalto dalla progettazione all’esecuzione, indicando puntualmente:
– il titolo dell’opera o del lavoro;
– la località e la provincia interessate;
– la data e l’importo del progetto e delle eventuali successive varianti;
– gli estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi, nonché quelli dei rispettivi provvedimenti approvativi;
– il quadro economico recante gli importi autorizzati;
– l’indicazione dell’esecutore;
– il nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti l’ufficio di direzione lavori;
– il tempo prescritto per l’esecuzione dei lavori, con l’indicazione delle eventuali proroghe;
– le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori;
– la data e gli importi riportati nel conto finale;
– l’indicazione di eventuali danni di forza maggiore e di infortuni verificatisi;
– la posizione dell’esecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti assicurativi e previdenziali;
– gli estremi del provvedimento di nomina dell’organo di collaudo;
b) il richiamo agli eventuali verbali di visita in corso d’opera (da allegare);
c) il verbale della visita definitiva (ovvero il richiamo ad esso se costituisce un documento a parte);
d) la sintesi delle valutazioni dell’organo di collaudo circa la collaudabilità dell’opera;
e) la certificazione di collaudo.
2. Nella certificazione l’organo di collaudo:
a) riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto finale;
b) determina la somma da porsi a carico dell’esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d’ufficio in danno o per altro titolo; la somma da rimborsare alla stessa stazione appaltante per le spese sostenute per i propri addetti ai lavori, oltre il termine convenuto per il compimento degli stessi;
c) dichiara, fatte salve le rettifiche che può apportare l’ufficio in sede di revisione, l’importo a saldo da liquidare all’esecutore;
d) attesta la collaudabilità dell’opera o del lavoro con le eventuali prescrizioni.
3. Qualora nel biennio di cui all’articolo 141, comma 3, del codice, dovessero emergere vizi o difetti dell’opera, il responsabile del procedimento provvederà a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e l’organo di collaudo ed in contraddittorio con l’esecutore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell’opera; in tal caso proporrà alla stazione appaltante di fare eseguire dall’esecutore, od in suo danno, i necessari interventi. Nell’arco di tale biennio l’esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
Art. 230. Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata
(art. 200, d.P.R. n. 554/1999)
1. Qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l’opera o il lavoro realizzato, ovvero parte dell’opera o del lavoro, prima che intervenga l’emissione del certificato di collaudo provvisorio, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che:
a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del procedimento, il certificato di agibilità per i fabbricati e le certificazioni relative agli impianti ed alle opere a rete;
c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d’appalto;
e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.
2. A richiesta della stazione appaltante interessata, l’organo di collaudo procede a verificare l’esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l’occupazione e l’uso dell’opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.
3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’esecutore.
Art. 231. Obblighi per determinati risultati
(art. 201, d.P.R. n. 554/1999)
1. Il collaudo può avere luogo anche nel caso in cui l’esecutore abbia assunto l’obbligazione di ottenere determinati risultati ad esecuzione dei lavori ultimati. In tali casi il collaudatore, quando non è diversamente stabilito nei capitolati speciali d’appalto, nel rilasciare il certificato, vi iscrive le clausole alle quali l’esecutore rimane vincolato fino all’accertamento dei risultati medesimi, da comprovarsi con apposito certificato del responsabile del procedimento, e propone le somme da trattenersi o le garanzie da prestare nelle more dell’accertamento.
Art. 232. Lavori non collaudabili
(art. 202, d.P.R. n. 554/1999)
1. Nel caso in cui l’organo di collaudo ritenga i lavori non collaudabili, ne informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il responsabile del procedimento, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché una relazione con le proposte dei provvedimenti di cui all’articolo 225.
Art. 233. Richieste formulate dall’esecutore sul certificato di collaudo
(art. 203, d.P.R. n. 554/1999)
1. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All’atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.
2. Tali richieste devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dal presente regolamento con riferimento alle riserve e con le conseguenze previste.
3. L’organo di collaudo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dall’esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.
Art. 234. Ulteriori provvedimenti amministrativi
(artt. 204 e 209, d.P.R. n. 554/1999)
1. Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l’organo di collaudo trasmette al responsabile del procedimento tutti i documenti amministrativi e contabili ricevuti, unendovi:
a) i verbali di visita;
b) la dichiarazione del direttore dei lavori attestante l’esito delle prescrizioni ordinate dall’organo di collaudo;
c) il certificato di collaudo;
d) le eventuali relazioni riservate relative alle riserve e alle richieste formulate dall’esecutore nel certificato di collaudo.
L’organo di collaudo invia, per conoscenza, all’esecutore la lettera di trasmissione dei documenti di cui al presente comma.
2. La stazione appaltante – preso in esame l’operato e le deduzioni dell’organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all’ammontare o alla specificità dell’intervento, i pareri ritenuti necessari all’esame – effettua la revisione contabile degli atti e delibera, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull’ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell’esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all’articolo 240, comma 12, del codice. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all’esecutore.
3. Finché non è intervenuta l’approvazione degli atti di collaudo, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.
4. L’organo di collaudo, ove specificatamente incaricato, trasmette al responsabile del procedimento la relazione generale acclarante la totalità delle spese effettuate in relazione ai lavori oggetto del collaudo, definendo altresì i rapporti tra ente finanziatore ed ente beneficiario ove necessario.
5. Le relazioni riservate di cui all’articolo 200, comma 2, lettera f), all’articolo 202, comma 2, e al presente articolo, comma 1, lettera d), sono sottratte all’accesso.
Art. 235. Svincolo della cauzione e pagamento della rata di saldo
(art. 205, d.P.R. n. 554/1999 e art. 37, co. 1, d.m. n. 145/2000)
1. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui agli articoli 113 del codice e 123 del presente regolamento.
2. Si procede, previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.
3. Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell’esecutore dal collaudo stesso, determina l’estinzione di diritto della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione di cui al comma 1.
Art. 236. Collaudo dei lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica
(art. 207, d.P.R. n. 554/1999)
1. Ai fini dell’articolo 141, comma 6, del codice, sono definiti:
a) lavori di particolare complessità tecnica: quelli nei quali le componenti architettonica e/o strutturale e/o impiantistica siano non usuali e di particolare rilevanza;
b) lavori di grande rilevanza economica: quelli di importo superiore a 25 milioni di euro.
2. Per i lavori di cui al comma 1 il collaudo è effettuato sulla base della certificazione di qualità dei materiali o componenti impiegati che hanno incidenza sul costo complessivo dei lavori non inferiore al cinque per cento.
Art. 237. Certificato di regolare esecuzione
(art. 208, d.P.R. n. 554/1999)
1. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall’articolo 141, comma 3, del codice, non ritenga necessario conferire l’incarico di collaudo, si dà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori.
2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento.
3. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all’articolo 229.
4. Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 229, comma 3, 234, commi 2, 3 e 4, e 235.
Art. 238. Compenso spettante ai collaudatori
(art. 210, d.P.R. n. 554/1999)
1. Per gli incarichi affidati a soggetti esterni, ai fini della determinazione del compenso spettante a ciascun collaudatore per l’effettuazione del collaudo e della revisione degli atti contabili possono essere utilizzate come criterio o base di riferimento, ove motivatamente ritenute adeguate, le tariffe professionali degli ingegneri ed architetti o della categoria professionale del tecnico diplomato eventualmente incaricato del collaudo di lavori di manutenzione.
2. L’importo da prendere a base del compenso è quello risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell’importo delle eventuali riserve dell’esecutore.
3. Per i collaudi in corso d’opera il compenso determinato come sopra è aumentato del venti per cento.
4. Il rimborso delle spese accessorie previsto dalla tariffa professionale può essere determinato forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura del trenta per cento del compenso previsto da detta tariffa. Per i collaudi in corso d’opera detta percentuale può essere elevata fino al sessanta per cento.
5. Per la determinazione del compenso per la redazione del verbale di accertamento di cui all’articolo 138, comma 2, del codice, può essere utilizzato come criterio o base di riferimento, ove motivatamente ritenuto adeguato, l’onorario a vacazione previsto dalle tariffe professionali di cui al comma 1.
6. Gli oneri necessari per la liquidazione delle parcelle dei collaudatori fanno carico agli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono indicati nel quadro economico dell’intervento.