decisione numero 436 del 24 gennaio 2013 pronunciata dal Consiglio di Stato
Sentenza integrale
N. 00436/2013REG.PROV.COLL.
N. 06572/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6572 del 2006, proposto da:
XVII Comunità Montana della Sardegna – Alta Marmilla, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. Piero Franceschi, con domicilio eletto presso l’avv. Stefano Di Meo in Roma, via G. Pisanelli, 2;
contro
Carlo Controinteressata Editore & C. S.n.c.;
Controinteressata 2 Cartografica CONTROINTERESSATA 2. S.r.l. in proprio e nella qualità di capogruppo dell’a.t.i. con CONTROINTERESSATA 3. International Cartography s.n.c.;
per la riforma
della sentenza T.A.R. SARDEGNA – CAGLIARI: SEZIONE I n. 01112/2006, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO REALIZZAZIONE CARTA AMBIENTALE
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 maggio 2012 il Consigliere di Stato Doris Durante;
Udito per la parte ricorrente l’avv. Giampaolo Torselli su delega dell’avv. Piero Franceschi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- La Comunità Montana – Alta Marmilla, con bando del 15 luglio 2005, indiceva una gara per l’affidamento del servizio di “Promozione del Territorio: realizzazione di una carta ambientale del territorio comunitario”.
Alla gara partecipavano Carlo Controinteressata Editore & C. s.n.c. e Controinteressata 2 Cartografica (CONTROINTERESSATA 2.) S.r.l. in raggruppamento con L. S. International Cartography s.n.c., che risultava aggiudicataria.
Carlo Controinteressata Editore, con ricorso al TAR Sardegna, impugnava il verbale della commissione di gara, nella parte in cui aveva dichiarato ammissibile l’offerta dell’aggiudicataria; l’aggiudicazione provvisoria e definitiva, nonché il bando di gara e l’allegato capitolato speciale di gara, nella parte in cui stabiliscono che oggetto della fornitura debba essere anche la divulgazione promozionale della carta e fissano il relativo punteggio.
2.- Il TAR Sardegna con la sentenza n. 112 del 2006, accoglieva il ricorso sul primo motivo, con il quale si assumeva che l’aggiudicataria doveva essere esclusa dalla gara per violazione dell’art. 10 del d. lgs. n. 358 del 1992 e degli artt. 7 e 15 del bando di gara, in quanto l’offerta non specificava le parti di fornitura che le singole imprese associande avrebbero dovuto eseguire. Respingeva la domanda di risarcimento del danno sul presupposto della possibilità di esecuzione in forma specifica.
3.- La Comunità Montana, con il ricorso in esame, ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, onde scongiurare una domanda risarcitoria per equivalente, essendo stato già eseguito interamente il servizio oggetto di affidamento.
L’appellante assume che la ripartizione delle quote di servizi tra le imprese del raggruppamento era desumibile dalla domanda di partecipazione alla gara; che il bando di gara non prevedeva l’esclusione per una tale omissione; che si tratterebbe di violazione meramente formale; che sarebbe stato disatteso dal TAR il principio del favor partecipationis.
Le parti intimate non si sono costituite in giudizio.
Alla pubblica udienza del 29 maggio 2012, il giudizio è stato assunto in decisione.
4.- L’appello è infondato e va respinto.
4.1- Come rilevato in sentenza, l’obbligo di indicare nell’offerta le parti della fornitura che le singole imprese dell’associazione devono eseguire, non integra un mero formalismo, essendo l’unica forma di assunzione di impegno nei confronti della stazione appaltante.
Tale obbligo è ancor più pregnante, ove si tratti, come nel caso, di associazione non ancora costituita, atteso che, diversamente, la stazione appaltante non potrebbe conoscere in sede di offerta l’impegno delle singole imprese nell’esecuzione delle prestazioni.
Come rilevato da ultimo dalle sentenze del Consiglio di Stato, Adunanza plenaria n. 22 del 13 giugno 2012 e n. 24 del 2012, relative al settore dei servizi, l’obbligo di tutti i raggruppamenti siano orizzontali che verticali di indicare già in sede di offerta le rispettive quote di partecipazione e di esecuzione, trova ragione in una pluralità di motivi di natura sistematica e teleologica che sono incentrati sulla natura giuridica di tali soggetti.
L’aggregazione economica di potenzialità organizzative e produttive per la prestazione oggetto dell’appalto, connotante l’istituto delle associazioni di imprese, non dà luogo alla creazione di un soggetto autonomo e distinto dalle imprese che lo compongono, né ad un loro rigido collegamento strutturale, per cui grava su ciascuna impresa, ancorché mandante, l’onere di documentare il possesso dei requisiti di capacità tecnico – professionale ed economico – finanziaria richiesti per l’affidamento dell’appalto. Tanto al fine di evitare l’esecuzione di quote rilevanti dell’appalto da parte di soggetti sprovvisti delle qualità all’uopo occorrenti e per consentire alla stazione appaltante l’accertamento dell’impegno e dell’idoneità delle imprese, indicate quali esecutrici, a svolgere effettivamente le ‹‹parti›› di servizi indicate, in particolare consentendo la verifica della coerenza dell’offerta con i requisiti di qualificazione, e dunque della serietà e dell’affidabilità dell’offerta.
Ne consegue che l’offerta contrattuale, che non contiene la specificazione delle quote dei servizi che saranno eseguite dalle singole imprese associande o associate, deve ritenersi parziale e incompleta, non permettendo di ben individuare l’esecutore di una determinata prestazione nell’ambito dell’a.t.i., e rimanendo dunque indeterminato il profilo soggettivo della prestazione offerta.
Le esigenze di controllo e di trasparenza si pongono maggiormente nei raggruppamenti a struttura orizzontale, dove tutti gli operatori riuniti eseguono il medesimo tipo di prestazioni, per cui, in difetto di specificazione è preclusa una verifica in ordine alla coerenza dei requisiti di qualificazione con l’entità delle prestazioni dalle stesse assunte e ciò anche per impedire che il raggruppamento sia utilizzato non per unire le rispettive disponibilità tecniche e finanziarie, ma per aggirare le norme di ammissione stabilite dal bando e consentire così la partecipazione di imprese non qualificate, con effetti negativi sull’interesse pubblico.
4.2- Quanto alla circostanza che nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale tutte le imprese partecipanti sono responsabili in solido dell’intero, sicché imporre l’indicazione delle rispettive quote di partecipazione sarebbe superfluo, va rilevato, conformemente alla citata adunanza plenaria, che le questioni inerenti al regime di responsabilità delle imprese opera su piano diverso e non può incidere su obblighi da assumere nel momento partecipativo.
4.3- E’ infondata in fatto, la circostanza rappresentata dalla Comunità appellante, per cui dagli atti integranti l’offerta dell’a.t.i. risulterebbero le rispettive quote di partecipazione e di esecuzione delle prestazioni.
Infatti la domanda di partecipazione alla gara della Controinteressata 2 Cartografica (CONTROINTERESSATA 2.) S.r.l. non contiene alcun riferimento alla misura dei servizi gravanti su ciascuna delle imprese associande, né un tale impegno risulta dalla dichiarazione di impegno a costituirsi in a.t.i.
4.4- Non assume rilievo nemmeno l’ulteriore circostanza rappresentata dalla Comunità appellante, relativa al modulo predisposto e utilizzato dalle imprese partecipanti che non conterrebbe alcuna indicazione in tal senso.
L’utilizzo del modulo è facoltativo e, comunque, già nell’atto di impegno a costituirsi in a.t.i., le imprese avrebbero dovuto indicare la rispettiva quota dei servizi da eseguire.
Per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto.
Nulla è dovuto per le spese, non essendosi costituite le parti intimate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, respinge l ‘appello.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Trovato, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere
Carlo Saltelli, Consigliere
Doris Durante, Consigliere, Estensore
Antonio Bianchi, Consigliere
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)