sabato , 25 Marzo 2023

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La norma di cui all’art. 1957 c.c. regola il rapporto tra l’operatività della fideiussione e la scadenza dell’obbligazione principale

E’ comunque da accettare una cauzione provvisoria la cui clausola relativa all’eccezione di cui all’art. 1957 c.c. richiami il comma 1 invece che il comma 2 dello stesso articolo come prescritto dal capitolato d’oneri?

La norma di cui all’art. 1957 c.c. regola il rapporto tra l’operatività della fideiussione e la scadenza dell’obbligazione principale e sancisce il principio della permanenza della validità ed efficacia della fideiussione anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale (comma 1) e ciò anche in caso di espressa limitazione della fideiussione allo stesso termine dell’obbligazione principale (comma 2): le due fattispecie differiscono per i termini (sei o due mesi) decorrenti dalla scadenza dell’obbligazione principale entro i quali il creditore ha l’onere di attivarsi nei confronti del debitore principale: deve essere accettata una garanzia provvisoria che contiene la dicitura secondo la quale <il garante si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quanto richiesto dall’Amministrazione committente semplice richiesta scritta della stessa, nel termine di 15 giorni dalla richiesta, nonché a rinunciare ad opporre eccezioni di sorta in ordine al pagamento medesimo>

Merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla sentenza numero 57 del 28 febbraio 2008 emesso dalla sezione autonoma della Provincia di Bolzano


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