passaggio tratto dalla decisione numero 4422 del 4 settembre 2013 pronunciata dal Consiglio di Stato
Nonostante rilevante complessità dei fatti non vi è errore scusabile
Si ritiene provata la colpa dell’apparato, perché denota una inescusabile approssimazione
Si conviene innanzitutto con la regione Puglia circa il fatto che la responsabilità della pubblica amministrazione da attività provvedimentale richiede, sulla base dell’insuperato insegnamento della Cassazione nella nota sentenza delle Sezioni unite 22 luglio 1999, n. 500, ancora valevole al di fuori del settore dei contratti pubblici, l’accertamento della colpa dell’apparato.
La stessa regione Puglia non ignora peraltro che in questa peculiare figura di illecito extracontrattuale discendente da illegittimità provvedimentali, l’accertamento di quest’ultimo elemento fonda una presunzione di carattere semplice della sussistenza della colpa, sulla cui base si è ricavata la regola per cui il privato danneggiato può limitarsi ad allegare e provare tale circostanza, assolvendo in tal modo l’onere probatorio su di esso gravante ai sensi dell’art. 2697, comma 1, cod. civ., spettando poi all’amministrazione fornire la prova liberatoria, consistente in sostanza nella scusabilità dell’errore commesso in sede di emanazione del provvedimento (il principio è pacifico presso la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato: sez. V, 2 ottobre 2012, n. 5173 e sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 755, solo per citare le ultime pronunce espressive di questo indirizzo).
In questa prospettiva, la regione odierna appellata adduce in sostanza che gli accertamenti tecnici alla base del provvedimento di sospensione della discarica poi annullato dal TAR erano caratterizzati da notevole complessità.
In effetti, in base alla ricordata giurisprudenza la rilevante complessità dei fatti presupposti è idonea ad integrare l’errore scusabile.
Peraltro, nel caso di specie questa evenienza deve decisamente essere esclusa.
Sul punto sovvengono le considerazioni svolte dal TAR nel capo (non ex adverso impugnato) della sentenza appellata nel quale è stata accolta la domanda annullatoria.
Il giudice di primo grado ha censurato l’ordine regionale per la “superficialità” con la quale è stata condotta l’istruttoria in punto provenienza dalla discarica delle cattive esalazioni avvertite nel vicino centro abitato del Comune di Lizzano, concludendo nel senso che sia mancato “un preciso e serio accertamento” su un decisivo presupposto fattuale del provvedimento oggetto di giudizio.
Quanto ora riportato è dunque più che sufficiente per ritenere provata la colpa dell’apparato, perché denota una inescusabile approssimazione, a fronte della quale scolora ogni deduzione circa la complessità tecnica degli accertamenti.
Non essendo poi contestata la sussistenza del nesso causale tra l’illegittimità provvedimentale in questione ed il danno-evento consistente nella chisura temporanea della discarica, elemento costitutivo della fattispecie ex art. 2043 cod. civ., occorre dunque verificare se i pregiudizi lamentati dalla Ricorrente siano risarcibili
a cura di Sonia Lazzini